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Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-771/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 1 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 2 , non tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti dai gestori della rete;

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE 3 , e dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE 4 , non prevedendo alcun adeguato meccanismo al fine di garantire un diritto di ricorso avverso decisioni dell’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi delle summenzionate disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 sanciscono il principio dell’orientamento in base ai costi delle tariffe dell’utilizzo delle reti.

Orbene, la legge sull’elettricità e la legge sul gas naturale vigente in Ungheria non consentono all’autorità nazionale di regolamentazione di tener conto di tutti i costi effettivamente sostenuti dai gestori delle reti nel fissare le tariffe per l’uso delle reti, in particolare dell’imposta speciale sulle reti di distribuzione di energia e dei costi attinenti alle commissioni delle transazioni bancarie.

Secondo la Commissione non sussiste nessun motivo oggettivo che fondi il divieto per l’autorità nazionale di regolamentazione di tener conto dei summenzionati costi nel fissare le tariffe per l’uso delle reti.

Inoltre, l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE e l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE dispongono che gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

La Commissione reputa che l’Ungheria non abbia introdotto alcun adeguato meccanismo al fine di garantire un diritto di ricorso avverso decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione.

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1 GU 2009, L 211, pag. 15.

2 GU 2009, L 211, pag. 36.

3 GU 2009, L 211, pag. 55.

4 GU 2009, L 211, pag. 94.