Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 16 dicembre 2019 – GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG

(Causa C-918/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti del procedimento principale

Ricorrente: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Convenuta: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

Se l’accordo sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 1 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 2 , debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 3 , si applica, in conformità del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera [b)], anche a passeggeri che atterrano in un aeroporto situato in Svizzera con un volo proveniente da un paese terzo, per successivamente prendere un volo a destinazione di uno Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se tale applicabilità per i giudici di uno Stato membro comprenda anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria (sentenza della Corte del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, Sturgeon e.a. 4 ).

Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, possa sussistere anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo all’arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la conferma della prenotazione sia avvenuta tramite un operatore turistico che ha combinato i voli per i propri clienti.

____________

1 GU 2002, L 114, pag. 73.

2 GU 2010, L 347, pag. 54.

3 GU 2004, L 46, pag. 1.

4 EU:C:2009:716.