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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 19 novembre 2019 – Procedimento penale a carico di NC

(Causa C-840/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Imputato

NC

Altra parte nel procedimento:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale 1 , adottata in forza dell’articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), la quale impone il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo, e che si trovano in fase di appello, per la mancata costituzione, nell’ambito dell’organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici che le componevano.

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [paragrafo 2], della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione all’organo giurisdizionale supremo).

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale.

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1 GU 2017 L 198, pag. 29.