Language of document :

Ricorso presentanto il 15 settembre 2006 - Berrisford/Commissione

(Causa F-107/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di non includere il nome del ricorrente nella lista dei promossi per una promozione da A*12 a A*13 "esercizio di promozione 2005", e di conseguenza di non aver promosso il ricorrente, come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85-2005 del 23 novembre 2005, in quanto detta decisione è stata adottata sulla base dell'attribuzione al ricorrente di un numero insufficiente di punti di priorità al momento del detto esercizio di promozione;

Annullare la decisione 6 giugno 2006 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 21 febbraio 2006 n. R/123/06 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto;

Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e del pregiudizio alla carriera, di una somma di EUR 25 000, da aumentare con interessi al tasso annuale del 7% dal 21 febbraio 2006, data del reclamo;

Comunque, condannare la convenuta alla totalità delle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del Regolamento di Procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, di cui il primo è relativo alla violazione dell'art. 45 dello statuto, alla violazione delle disposizioni generali di esecuzione del detto articolo (DGE), alla violazione dell'allegato XIII dello statuto, alla violazione dell'obbligo di motivazione nonché all'esistenza di errori manifesti di valutazione. In particolare, il ricorrente deduce che a dispetto dei suoi eccellenti meriti e di aver un "doppio residuo ex A4 ", non si è visto attribuire i tre punti di transizione previsti dall'art. 12, n. 2, lett. c), delle DGE, né i quattro punti di priorità speciali addizionali o ancora un punto di priorità supplementare attribuito dalla sua Direzione Generale e sollecitato nell'ambito del ricorso proposto dinanzi al comitato paritetico di promozione di categoria A. Il ricorrente deduce altresì il fatto che il tasso di promozione di funzionario A*12 del 5% non è stato raggiunto.

Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio di parità di opportunità, del principio di parità di trattamento del personale nonché del principio di non discriminazione. Secondo il ricorrente, sia il contenuto delle norme che la loro attuazione alla luce delle soluzioni transitorie relative ai " residui " del grado A* 12 sono ingiusti e discriminanti rispetto ai provvedimenti transitori adottati più particolarmente per i "residui" degli altri gradi. Inoltre, si avrebbe una discriminazione in seno al grado A*12, per il fatto dell'esistenza, attualmente, in tale grado di ex A*11 promossi in precedenza e che beneficiano nel loro paniere di quattro punti speciali addizionali di residuo, e ciò in violazione dei principi citati sopra.

Il terzo è relativo alla violazione del principio di legittimo affidamento, del principio di buona amministrazione e del principio di sollecitudine. Secondo il ricorrente, a dispetto delle assicurazioni garantite dall'amministrazione, non si è tenuto conto dell'esistenza del doppio "residuo" del ricorrente e del precedente regime detto di "seconda filiera". Inoltre, in quanto il nuovo sistema di promozione è stato applicato per la prima volta nel 2005 per i funzionari del grado del ricorrente, quest'ultimo sostiene che egli poteva fare affidamento sul fatto di essere trattato nella stessa maniera, in particolare in quanto al "residuo", di quella riservata ai funzionari di altri gradi, che hanno beneficiato di provvedimenti transitori destinati a fare da palliativo agli svantaggi subiti nella transizione dal vecchio al nuovo sistema di promozione.

____________