Impugnazione proposta il 17 luglio 2019 da Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019, causa T-283/18: Bernis e a./Banca centrale europea (BCE)
(Causa C-552/19 P)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (rappresentanti: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
annullare l’ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019, causa T-283/18;
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e
condannare la BCE alle spese sostenute dai ricorrenti e alle spese del procedimento di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti deducono due motivi:
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato l’articolo263 TFUE nel non aver basato la sua ordinanza sulla decisione effettivamente adottata dalla BCE.
L’ordinanza impugnata si basa su un’erronea interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento MRU1 .
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1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).