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Ricorso presentato il 21 luglio 2006 - Duyster / Commissione delle Comunità europee

(Causa F-80/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Tineke Duyster (Oetrange, Lussemburgo) (rappresentante: W.H.A.M. van de Muijsenbergh, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile o, in subordine, parzialmente ricevibile;

annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 22 dicembre 2005 e 11 maggio 2006, o, in subordine, annullarle in parte;

dichiarare che nessuna norma giuridica osta a che la ricorrente possa chiedere il ritiro del suo congedo parentale ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 42 bis dello statuto relativo al congedo parentale (DGE);

constatare che la convenuta non ha prodotto alcun argomento, né alcun motivo giuridico valido opponendosi alla conclusione secondo la quale la ricorrente si trova in posizione di attività;

constatare che la convenuta non espone nessun argomento per giustificare la privazione della ricorrente dei vantaggi connessi alla posizione amministrativa di attività;

in subordine, dichiarare che nessuna norma giuridica osta a che la convenuta proceda ad una ponderazione di interessi, a che essa applichi l'art. 2, n. 4, delle DGE e adotti una decisione su questa base in merito al ritiro del congedo parentale;

in ulteriore subordine, accogliere in parte una o più delle dette conclusioni;

condannare la convenuta alle spese, comprese quelle dell'assistenza legale relativa alla decisione adottata a seguito della domanda della ricorrente del 6 dicembre 2005.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito delle cause F-51/051 e F-18/062 la ricorrente già contestava il fatto che la Commissione l'avesse inizialmente messa in posizione di congedo parentale per il periodo compreso tra il 1° novembre 2004 e il 30 aprile 2005 e successivamente, con lettera del 17 novembre 2005, avesse fissato all'8 novembre 2004 la data d'inizio del congedo parentale.

Il 6 dicembre 2005 la ricorrente presentava una domanda ai sensi, specificamente, dell'art. 90, n. 1, dello statuto e delle DGE in materia di congedo parentale. Essa chiedeva l'annullamento del congedo parentale indicato nella lettera dell'APN. Il 22 dicembre 2005 l'APN dichiarava tale domanda irricevibile. La ricorrente presentava quindi, il 14 febbraio 2006, un reclamo avverso la decisione del 22 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Il 16 maggio 2006 l'APN dichiarava irricevibile anche il reclamo con una decisione di sole poche righe.

A sostegno del proprio ricorso contro le decisioni d'irricevibilità la ricorrente invoca in particolare: i) l'esistenza di fatti erronei alla base delle decisioni; ii) la violazione del contenuto e della ratio dell'art. 90, nn. 1 e 2, dello statuto; iii) l'esistenza di contraddizioni; iv) la mancanza di chiarezza delle decisioni; v) la violazione del contenuto e della ratio dell'art. 42 bis dello statuto; vi) la violazione del contenuto e della ratio dell'art. 2 delle DGE; vii) la violazione della giurisprudenza; viii) la violazione del contenuto e della ratio dell'art. 25 dello statuto; ix) la violazione dei principi di proporzionalità, di legittimo affidamento, di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché la violazione del principio della ponderazione degli interessi, la mancata osservanza del dovere d'informazione incombente al datore di lavoro e la violazione del principio di buona amministrazione; x) la mancata prova dell'affermazione dell'APN secondo la quale il contenuto della domanda formulata dalla ricorrente forma già oggetto della causa F-51/05.

La ricorrente espone altresì gli argomenti per i quali ritiene che possa essere adottata una decisione favorevole sul merito della sua domanda. Essa richiama in particolare l'esistenza di una situazione nuova che giustifica la presentazione di una nuova domanda (anche con effetto retroattivo), il contenuto e la ratio dell'art. 42 bis dello statuto, il contenuto delle DGE e, in particolare, il loro art. 2, n. 4, gli artt. 35, 36, 59 e 62 dello statuto, nonché i principi giuridici sopra citati alla lettera x).

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1 - GU C 217 del 3/9/2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee al numero T-249/05 e rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).

2 - GU C 154 del 1/7/2006.