Causa C‑3/17
Sporting Odds Ltd
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Esercizio di alcune forme di giochi d’azzardo da parte dello Stato – Esclusiva – Sistema di concessioni per altre forme di giochi – Necessità di un’autorizzazione – Sanzione amministrativa»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018
1. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che istituisce un monopolio statale per l’organizzazione di alcuni giochi d’azzardo e un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di altri giochi – Ammissibilità – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale
(Art. 56 TFUE)
2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che riserva l’organizzazione di giochi d’azzardo on line agli operatori in possesso di una concessione per l’esercizio di un casinò situato nel territorio nazionale – Inammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità
(Art. 56 TFUE)
3. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on line – Impossibilità pratica di ottenere una siffatta concessione o autorizzazione per gli operatori stabiliti in altri Stati membri – Inammissibilità – Mancato rispetto dell’obbligo di trasparenza
(Art. 56 TFUE)
4. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Verifica, da parte del giudice nazionale, della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea – Mancato esame d’ufficio della proporzionalità di tale normativa – Onere della prova incombente alle parti – Ammissibilità
(Art. 4, § 3, TUE; art. 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48)
5. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea – Giustificazione – Onere della prova a carico dello Stato membro – Obbligo del giudice adito di trarre tutte le conseguenze derivanti da una mancanza di prova
(Art. 56 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48)
6. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea – Giustificazione – Onere della prova a carico dello Stato membro – Obbligo di fornire un’analisi degli effetti della misura restrittiva – Insussistenza – Valutazione globale da parte del giudice nazionale
(Art. 56 TFUE)
7. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on line – Incompatibilità con l’articolo 56 TFUE – Sanzioni a carico dei trasgressori – Inammissibilità
(Art. 56 TFUE)
1. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d’azzardo nel quale alcuni tipi di questi giochi rientrano nel sistema del monopolio statale, mentre altri sono sottoposti al sistema delle concessioni e delle autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo, qualora il giudice del rinvio accerti che la normativa restrittiva della libera prestazione dei servizi persegue effettivamente, in modo coerente e sistematico, gli obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.
(v. punto 33, dispositivo 1)
2. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in virtù della quale la possibilità di ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on line sia riservata esclusivamente agli operatori di giochi d’azzardo titolari di una concessione per l’esercizio di un casinò situato nel territorio nazionale, nella misura in cui detta norma non costituisce una condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed esistono misure meno restrittive per realizzarli.
Se è pacifico che, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, i giochi d’azzardo accessibili via Internet comportano rischi di natura differente e di entità accresciuta rispetto ai mercati tradizionali di tali giochi per quanto riguarda eventuali frodi commesse dagli operatori in danno dei consumatori (sentenza dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 70), la norma in questione deve tuttavia soddisfare i requisiti imposti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda il suo carattere proporzionato (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2007, Placanica e a., C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133, punto 48).
(v. punti 41, 44, dispositivo 2)
3. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale istituisca un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri oppure qualora essa contenga disposizioni non discriminatorie, ma che vengono applicate in modo non trasparente oppure attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti stabiliti in altri Stati membri.
(v. punto 49, dispositivo 3)
4. L’articolo 56 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letti in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non preveda la verifica d’ufficio del carattere proporzionato delle misure restrittive della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, e faccia gravare l’onere della prova sulle parti del procedimento.
(v. punto 57, dispositivo 4)
5. L’articolo 56 TFUE, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che incombe ad uno Stato membro che abbia introdotto una normativa restrittiva fornire gli elementi di prova intesi a dimostrare l’esistenza di obiettivi idonei a legittimare un ostacolo ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE e il carattere proporzionato di tale ostacolo, di modo che, ove detti elementi non vengano forniti, il giudice nazionale deve poter trarre tutte le conseguenze derivanti da questa mancanza.
(v. punto 60, dispositivo 5)
6. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non si può constatare che uno Stato membro non ha adempiuto il proprio obbligo di giustificare una misura restrittiva per il fatto che tale Stato non ha fornito alcuna analisi degli effetti di tale misura alla data dell’introduzione di quest’ultima nella normativa nazionale o alla data dell’esame della misura stessa da parte del giudice nazionale.
Infatti, il giudice nazionale è tenuto ad effettuare una valutazione globale delle circostanze alla base dell’adozione e dell’attuazione di una normativa restrittiva (sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a., C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 52), e non già a constatare unicamente che non è stato effettuato uno studio preliminare degli effetti di una normativa.
(v. punti 64, 65, dispositivo 6)
7. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una sanzione, come quella in discussione nel procedimento principale, inflitta a motivo della violazione della normativa nazionale istitutiva di un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo, nel caso in cui tale normativa nazionale si riveli contraria all’articolo summenzionato.
(v. punto 68, dispositivo 7)