Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

9 dicembre 2013

Causa F‑3/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 72 dello Statuto – Decisione della Commissione che nega il rimborso al 100% delle spese mediche sostenute dal ricorrente – Durata del procedimento – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo riguardante la richiesta di rimborso al 100% delle spese mediche da lui presentata alla Commissione europea, il 25 novembre 2002, ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Responsabilità extracontrattuale – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Insussistenza

(Art. 340, comma 2, TFUE)

L’inosservanza dell’obbligo di motivazione non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, punto 21, e la giurisprudenza citata