Language of document : ECLI:EU:C:2019:166

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 28 febbraio 2019 (1)

Causa C658/17

WB

con l’intervento di

Notariusz Przemysława Bac

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i) – Nozione di “decisione” e di “atto pubblico” in materia di successioni – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” in materia di successioni – Assenza di notifica da parte dello Stato membro interessato dei notai quali organi giurisdizionali – Nozione di “funzioni giudiziarie” – Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Modulo e attestato»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), e paragrafo 2, nonché dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (2), nonché sull’interpretazione degli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012 (3).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WB e un notaio polacco che ha rifiutato di rilasciarle, ai fini del riconoscimento di una copia dell’atto di certificazione della successione di suo padre, di cui ella è erede, uno degli attestati, previsti dal regolamento n. 650/2012, che confermano che tale atto di certificazione è una decisione oppure un atto pubblico in materia di successioni.

3.        Ai sensi del diritto nazionale, l’atto di certificazione della successione contiene l’elenco degli eredi o dei legatari nonché informazioni utili relative alla portata dei loro diritti successori (4) e costituisce, per tale ragione, un elemento fondamentale della disciplina della successione.

4.        La causa in esame offre alla Corte l’opportunità di fornire utili precisazioni sui contorni delle nozioni di «decisione» e di «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 650/2012, decidendo, in particolare, se un notaio al quale il diritto nazionale attribuisce il potere di rilasciare atti di certificazione della successione eserciti «funzioni giudiziarie».

5.        Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di rispondere al Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia) che il notaio polacco competente a rilasciare un atto di certificazione della successione non esercita funzioni giudiziarie. L’atto che egli redige è, a mio avviso, un atto pubblico, il rilascio di una copia del quale può essere accompagnato dal modulo, di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che figura all’allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, su richiesta di qualsiasi persona interessata all’utilizzo di tale atto in un altro Stato membro.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento n. 650/2012

6.        I considerando 7, da 20 a 22, 62, 67, 69 e 76 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:

«(7)      È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(…)

(20)      Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine “organo giurisdizionale” occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine “organo giurisdizionale” non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(21)      Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di “organo giurisdizionale” ai fini del regolamento stesso.

(22)      Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

(…)

(62)      L’“autenticità” dell’atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell’atto, i presupposti formali dell’atto, i poteri dell’autorità che redige l’atto e la procedura secondo la quale l’atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall’autorità interessata nell’atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l’autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell’atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

(…)

(67)      Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (…), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

(…)

(69)      L’uso del certificato [successorio europeo] non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato [successorio europeo] rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato.

(…)

(76)      Sempre per facilitare l’applicazione del presente regolamento e permettere l’uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per le attestazioni da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria nonché per la domanda volta a ottenere un certificato successorio europeo e per il certificato stesso».

7.        Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento:

«1.      Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

g)      “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(…)

i)      “atto pubblico”, qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i)      riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché

ii)      sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

2.      Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)      possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)      abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all’articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma».

8.        Il capo IV di detto regolamento, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», comprende l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, che prevede quanto segue:

«1.      Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.      In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta».

9.        A termini dell’articolo 43 del medesimo regolamento:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58».

10.      L’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 prevede quanto segue:

«La domanda [volta a ottenere una dichiarazione di esecutività] è corredata dei seguenti documenti:

a)      una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

b)      l’attestato rilasciato dall’organo giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 47».

11.      L’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all’autorità che redige l’atto pubblico nello Stato membro d’origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l’atto pubblico ha nello Stato membro d’origine».

12.      Ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento:

«1.      L’atto pubblico esecutivo nello Stato membro d’origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

2.      Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l’autorità che ha redatto l’atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2».

13.      L’articolo 62 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (…) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.      L’uso del certificato [successorio europeo] non è obbligatorio.

3.      Il certificato [successorio europeo] non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

14.      L’articolo 79, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 650/2012 dispone quanto segue:

«1.      La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l’elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2.      Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l’elenco».

15.      La Commissione non ha ricevuto dalla Repubblica di Polonia alcuna informazione relativa all’esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei notai (5).

2.      Regolamento di esecuzione n. 1329/2014

16.      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 dispone quanto segue:

«1.      Il modulo da utilizzare per l’attestato relativo a una decisione in materia di successioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (…) n. 650/2012 è il modulo I figurante all’allegato 1.

2.      Il modulo da utilizzare per l’attestato relativo a un atto pubblico in materia di successioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 650/2012 è il modulo II figurante all’allegato 2».

B.      Diritto polacco

1.      Codice notarile

17.      La redazione di atti di certificazione della successione da parte dei notai polacchi è disciplinata dagli articoli da 95a a 95p della prawo o notariacie (legge che introduce un codice notarile) (6), del 14 febbraio 1991, come modificata dalla legge del 13 dicembre 2013 (7) (in prosieguo: il «codice notarile»).

18.      A termini dell’articolo 95b del codice notarile:

«Prima di redigere l’atto di certificazione della successione, il notaio, con la partecipazione di tutti gli interessati, redige il verbale della successione nel rispetto dell’articolo 95ca».

19.      L’articolo 95c, paragrafi 1 e 2, del codice notarile così dispone:

«1.      Prima di redigere il verbale, il notaio ammonisce coloro che intervengono nella redazione dello stesso quanto all’obbligo di dichiarare tutte le circostanze oggetto del verbale nonché quanto alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni false.

2.      Il verbale della successione contiene, in particolare:

1)      la richiesta concorde di certificazione della successione, presentata da coloro che intervengono nella redazione del verbale.

(…)».

20.      L’articolo 95ca, paragrafi 1 e 3, del codice notarile prevede quanto segue:

«1.      Il notaio redige la bozza del verbale di successione su domanda dell’interessato e con la sua partecipazione.

(…)

3.      L’interessato conferma, in una dichiarazione rilasciata dinanzi al notaio che ha redatto la bozza del verbale della successione oppure dinanzi ad un altro notaio, le informazioni contenute nella bozza del verbale della successione e acconsente a che il verbale venga redatto in conformità alla suddetta bozza».

21.      Ai sensi dell’articolo 95e del codice notarile:

«1.      Dopo aver redatto il verbale della successione, se non ha dubbi in ordine alla competenza nazionale, al contenuto della legge straniera applicabile, all’identità dell’erede, all’entità delle quote ereditarie nonché, nel caso in cui il de cuius abbia istituito un legato “per rivendicazione”, in ordine all’oggetto del legato e alla persona in favore della quale il de cuius lo ha istituito, il notaio redige l’atto di certificazione della successione.

2.      Il notaio rifiuta di redigere l’atto di certificazione della successione:

1)      qualora sia già stato redatto un atto di certificazione della successione oppure sia già stata emessa una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità;

2)      qualora in sede di redazione del verbale della successione emergano circostanze in base alle quali risulti che all’atto della sua redazione non erano presenti tutti coloro che possono essere riconosciuti come eredi legittimi o testamentari, o coloro in favore dei quali il de cuius abbia istituito un legato “per rivendicazione”, oppure che esistono o esistevano testamenti che non sono stati aperti o pubblicati;

(…)

4)      in assenza di giurisdizione dei giudici nazionali[(8)].

3.      Se l’eredità deve essere devoluta in favore di un comune o dello Skarbowi Państwa [Tesoro pubblico, Polonia], in quanto erede legittimo, e le prove che l’interessato ha presentato non sono sufficienti per la redazione dell’atto di certificazione della successione, il notaio può redigere il suddetto atto solo dopo aver ricercato gli eredi per mezzo di un avviso pubblico che viene pubblicato a spese dell’interessato. Si applicano rispettivamente l’articolo 673 e l’articolo 674 del kodeks postępowania cywilnego [codice di procedura civile]».

22.      A termini dell’articolo 95j del codice notarile:

«L’atto di certificazione della successione produce gli stessi effetti di una decisione giudiziale, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità, passata in giudicato».

23.      L’articolo 95p del codice notarile così dispone:

«Ogniqualvolta in altre disposizioni sia fatto riferimento alla decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità, tale riferimento deve essere inteso nel senso che riguarda l’atto di certificazione della successione registrato. Qualora la legge fissi l’inizio o la fine del decorso di un termine alla data per il passaggio in giudicato della decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità, ciò va inteso nel senso che si applica anche alla data della registrazione dell’atto di certificazione della successione».

2.      Codice civile

24.      L’articolo 1025, paragrafo 2, del kodeks cywilny (codice civile) prevede quanto segue:

«Si presume essere erede colui che ha ottenuto la dichiarazione giudiziale di acquisto dell’eredità o l’atto di certificazione della successione».

25.      Ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile:

«Nei confronti di un terzo che non rivendica diritti sull’asse ereditario a titolo della successione, l’erede può dimostrare i propri diritti derivanti dalla successione solo per mezzo della dichiarazione giudiziale di acquisto dell’eredità o dell’atto notarile di certificazione della successione registrato».

26.      L’articolo 1028 del codice civile così dispone:

«Se compie un atto di disposizione relativo ad un diritto successorio in favore di un terzo colui che, pur non avendo la qualità di erede, ha ottenuto la dichiarazione giudiziale di acquisto dell’eredità o l’atto notarile di certificazione della successione, il terzo acquisisce il diritto o è liberato dall’obbligazione, tranne se ha agito in mala fede».

3.      Codice di procedura civile

27.      L’articolo 6691 del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«1.      Il giudice della successione annulla l’atto di certificazione della successione registrato se relativamente alla stessa eredità sia stata emessa una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità.

2.      Qualora siano stati registrati due o più atti di certificazione della successione, il giudice, su istanza di un interessato, annulla tutti gli atti di certificazione della successione ed emette una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità.

3.      Al di fuori di quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, l’annullamento dell’atto di certificazione della successione registrato è consentito solo nei casi indicati dalla legge».

28.      Ai sensi dell’articolo 679 del medesimo codice:

«1.      La prova che colui che ha ottenuto l’accertamento giudiziale dell’acquisto dell’eredità non è erede, o che la sua quota ereditaria è diversa rispetto a quella accertata, può essere apportata soltanto in sede di azione di annullamento o di riesame della suddetta decisione giudiziale, in base alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, colui che era parte del procedimento di accertamento dell’acquisto dell’eredità può chiedere il riesame della decisione emessa soltanto se la sua domanda si fondi su motivi che egli non ha potuto far valere in sede di detto procedimento e venga depositata entro un anno a decorrere dal giorno in cui egli ha ne ha avuto la possibilità.

2.      La domanda di avvio di tale procedimento può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.

3.      Qualora sia apportata la prova del fatto che l’eredità è stata acquisita, completamente o parzialmente, da una persona diversa rispetto a quella designata in una decisione giudiziale, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità, passata in giudicato, il giudice della successione, riformando tale decisione, decide sull’acquisto dell’eredità in conformità alla reale situazione giuridica.

4.      Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano rispettivamente all’atto di certificazione della successione registrato e all’accertamento giudiziale di acquisto di legato “per rivendicazione”».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

29.      WB, ricorrente, era una delle parti del procedimento relativo alla successione di suo padre – un cittadino polacco deceduto il 6 agosto 2016 e che aveva la sua ultima residenza abituale in Polonia – volto ad ottenere un atto di certificazione della successione. Tale atto è stato redatto il 21 ottobre 2016 da un notaio polacco, conformemente al diritto polacco.

30.      Poiché il defunto era un imprenditore che esercitava un’attività economica in prossimità della frontiera tra Germania e Polonia, la ricorrente ha voluto sapere se dei capitali fossero detenuti da una o più banche tedesche e, in caso affermativo, quale ne fosse l’importo potenzialmente rientrante nell’asse ereditario.

31.      A tal fine, WB ha chiesto, il 7 giugno 2017, che le fosse rilasciata una copia dell’atto di certificazione della successione redatto dal notaio, corredata dell’attestato da cui risulta che si tratta di una decisione in materia di successioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, presentato nella forma del modulo di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. In subordine, in caso di rigetto della domanda principale, la ricorrente ha chiesto che la copia dell’atto rilasciata fosse corredata del modulo II di cui all’allegato 2 di tale regolamento, da utilizzare per l’attestato relativo ad un atto pubblico in materia di successioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012.

32.      Con verbale del 7 giugno 2017, il notaio coadiutore ha rifiutato il rilascio di una copia dell’atto di certificazione della successione corredata di uno degli attestati richiesti. A sostegno di tale rifiuto, egli ha affermato, in un documento del 12 giugno 2017, che detto atto di certificazione costituiva una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e che, in assenza di una notifica della Repubblica di Polonia alla Commissione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che indichi i notai che rilasciano atti di certificazione della successione come soggetti che esercitano funzioni giudiziarie, gli era impossibile procedere alla certificazione utilizzando il modulo di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Per quanto riguarda la domanda subordinata della ricorrente, il notaio coadiutore ha sostenuto che la qualificazione dell’atto di certificazione della successione come «decisione» escludeva quella di «atto pubblico», cosicché, sebbene fossero soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, il rilascio dell’attestato corrispondente, utilizzando il modulo di cui all’allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, non era possibile.

33.      A sostegno del proprio ricorso proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski), WB ha affermato che l’atto di certificazione della successione soddisfaceva i requisiti per essere qualificato come «decisione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012.

34.      WB ha sostenuto, anzitutto, che l’atto di certificazione della successione produce il medesimo effetto della decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità che serve a dimostrare la qualità di erede. Ella ha rilevato, inoltre, che la qualificazione di «atto pubblico» la espone al rischio di vedersi opposto un numero maggiore di motivi di non riconoscimento, mentre l’esistenza di un siffatto atto le impedisce di ottenere successivamente una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità. Ella considera, infine, che l’omessa notifica alla Commissione, da parte della Repubblica di Polonia, del fatto che i notai che redigono gli atti di certificazione della successione siano professionisti legali rientranti nella nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 79 di tale regolamento, non incida sulla natura giuridica di detti atti.

35.      Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di pronunciarsi sul ricorso di WB, esso debba, preliminarmente, ottenere la conferma del fatto che l’attestato corrispondente all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 possa essere rilasciato per decisioni non dotate di forza esecutiva.

36.      A sostegno di tale prima questione, il giudice del rinvio afferma, in sostanza, che una lettura combinata dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 650/2012 e dell’articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento deporrebbe a favore dell’utilizzo dell’attestato per qualsiasi decisione, comprese quelle non dotate – o dotate solo parzialmente – di forza esecutiva. Tale soluzione sarebbe corroborata dal punto 5.1 del modulo I di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1349/2014.

37.      Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio sostiene che la definizione delle nozioni di «decisione» e di «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 650/2012 dev’essere precisata. Esso ritiene, da una parte, che i notai polacchi che rilasciano atti di certificazione della successione esercitino funzioni giudiziarie ai sensi del considerando 20 del regolamento n. 650/2012, nozione, quest’ultima, che, in caso di «individuazione degli eredi», deve essere interpretata in modo autonomo nell’ambito di tale regolamento. Esso sottolinea, a questo proposito, che la verifica dello status di erede costituisce l’essenza del procedimento in materia di successioni.

38.      Dall’altra, esso si chiede se il termine «decisione», che figura all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, implichi che quest’ultima sia emessa da un’autorità competente a conoscere di una fattispecie potenzialmente conflittuale. Esso considera che tale punto sia determinante in considerazione dell’analisi effettuata dal notaio coadiutore del proprio ruolo e degli effetti dell’atto di certificazione da lui redatto. A tale riguardo, esso ritiene che la qualificazione giuridica debba essere basata sulle conseguenze giuridiche derivanti dal procedimento relativo alla certificazione dello status di erede, e non sulla questione se l’organo emittente sia vincolato dalla domanda di coloro che partecipano al procedimento o su quella se la domanda debba essere presentata di comune accordo.

39.      Per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, vertente sull’assenza di notifica effettuata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 650/2012, il giudice del rinvio ritiene che il contenuto di tale disposizione non consenta di rispondere chiaramente alla questione se detta notifica abbia un valore costitutivo o meramente informativo. Esso sottolinea che siffatta qualificazione non deve dipendere dalla decisione di uno Stato membro.

40.      Per quanto riguarda la quarta e la quinta questione sottoposte alla Corte, il giudice del rinvio precisa, in sostanza, che, se l’atto di certificazione della successione redatto da un notaio polacco non dovesse essere considerato una «decisione», è incontestabile che esso soddisfa i requisiti per essere qualificato come «atto pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012.

41.      Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento [n. 650/2012], debba essere interpretato nel senso che il rilascio dell’attestato relativo a una decisione in materia di successioni, il cui modello è costituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione [n. 1329/2014], è ammissibile anche relativamente a decisioni che certificano lo status di erede ma che non sono dotate (nemmeno in parte) di esecutività;

2)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpreto nel senso che costituisce decisione ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria, rilasciato da un notaio in conformità della domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione, il quale produce gli effetti giuridici di una decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità – come avviene nel caso dell’atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio polacco –

e di conseguenza,

se l’articolo 3, paragrafo 2, [primo comma], del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il notaio che predispone tale atto di certificazione debba essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi della disposizione da ultimo richiamata;

3)      Se l’articolo 3, paragrafo 2, [secondo comma], del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la notifica, che lo Stato membro effettua ai sensi dell’articolo 79 dello stesso regolamento, ha valore informativo e non costituisce una condizione affinché venga riconosciuto come organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [primo comma], del regolamento, un professionista legale competente in materia di successioni che esercita funzioni giudiziarie, qualora soddisfi le condizioni previste nella disposizione da ultimo richiamata;

4)      In caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3:

se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento quale decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 di uno strumento procedurale nazionale di certificazione dello status di erede, quale è l’atto di certificazione della successione ereditaria polacco, ne precluda il riconoscimento quale atto pubblico;

5)      In caso di risposta affermativa alla questione 4:

se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che costituisce atto pubblico ai sensi di tale disposizione un atto di certificazione della successione ereditaria redatto da un notaio in conformità di una domanda concorde di tutti coloro che partecipano al procedimento di certificazione – come avviene nel caso dell’atto di certificazione della successione ereditaria redatto dal notaio polacco».

IV.    Analisi

42.      La controversia verte sul rilascio di uno degli attestati previsti dal regolamento n. 650/2012, relativi ad una decisione o ad un atto pubblico, in materia di successioni.

43.      Mi sembra importante sottolineare che il ricorso a siffatti attestati è previsto, per le decisioni, ai fini del riconoscimento o della dichiarazione di esecutività di queste ultime [articolo 39 paragrafo 2, articolo 43 e articolo 46, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento] o, per gli atti pubblici, ai fini del loro utilizzo in un altro Stato membro (articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento) o della dichiarazione di esecutività di tali atti (articolo 60, paragrafo 2, del medesimo regolamento).

44.      Dall’esame dei fatti risulta che la domanda di attestato è stata presentata da WB al fine di far riconoscere in Germania la prova del suo status di erede costituita dall’atto di certificazione della successione redatto da un notaio polacco (9).

45.      Orbene, sebbene sia previsto, all’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, che si possa allegare un attestato ad un atto pubblico affinché quest’ultimo sia utilizzato in un altro Stato membro, ciò non avviene nel caso delle decisioni emesse in uno Stato membro. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, e dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento, è soltanto a seguito di una contestazione che un attestato è necessario a sostegno di una domanda di riconoscimento che può essere presentata da qualsiasi parte interessata, in via principale o incidentale.

46.      A tale riguardo, si può osservare che il giudice del rinvio non menziona alcun rifiuto di riconoscimento opposto a WB dalle banche tedesche presso le quali il suo defunto padre avrebbe aperto conti, che giustifichi la domanda di attestato di quest’ultima, pur se esso sostiene, in via principale, che l’atto di certificazione della successione può essere qualificato come «decisione» ai sensi del regolamento n. 650/2012.

47.      Pertanto, possono essere formulate varie osservazioni sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

A.      Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

48.      In primo luogo, come la Corte ha ricordato nella sentenza Oberle, il regolamento n. 650/2012 si applica alle successioni con implicazioni transfrontaliere (10). Essa ha inoltre dichiarato che i certificati nazionali rientrano nel suo ambito di applicazione (11). Peraltro, per poter richiedere un attestato al fine di far riconoscere una decisione o di utilizzare un atto pubblico, non è necessario dimostrare che alcuni beni siano situati in un altro Stato membro. La causa in esame evidenzia che può essere necessario dimostrare il proprio status di erede al fine di procedere alle verifiche dell’esistenza di beni in un altro Stato membro (12).

49.      In secondo luogo, la domanda di rilascio di un attestato non è subordinata alla prova dell’avvio in un altro Stato membro di un’azione volta a far riconoscere una decisione.

50.      In terzo luogo, come sottolinea il giudice del rinvio con la sua quarta questione, le scelte di qualificare l’atto di certificazione della successione come «atto pubblico» o come «decisione» ai sensi del regolamento n. 650/2012 si escludono a vicenda.

51.      Ciò posto, ritengo che si possa escludere qualsiasi dubbio sul carattere puramente ipotetico delle questioni pregiudiziali e, pertanto, sulla loro ricevibilità.

B.      Nel merito

52.      A mio avviso, occorre esaminare, anzitutto, la seconda e la terza questione pregiudiziale congiuntamente, poiché esse invitano la Corte a precisare se l’atto di certificazione della successione, rilasciato da un notaio polacco, possa essere qualificato come «decisione» emessa da un «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 650/2012 e poiché la sorte della prima questione, nonché della quarta e della quinta questione, dipende direttamente da tale qualificazione.

1.      Nozioni di «decisione» e di «organo giurisdizionale»

53.      Va ricordato che la «decisione» è definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 come qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

54.      Pertanto, occorre, da una parte, sottolineare che, a differenza della decisione del cancelliere sulle spese giudiziali che possa dover essere eseguita in un altro Stato membro, menzionata in detto articolo (13), non è stata fornita alcuna precisazione sulla certificazione dello status di erede, pur se essa costituisce la base delle operazioni successorie. Ne consegue, contrariamente a quanto sostengono il giudice del rinvio e il notaio coadiutore, che non occorre prendere in considerazione la natura della decisione o la sua importanza.

55.      Dall’altra, occorre constatare che il legislatore dell’Unione ha stabilito due criteri, uno sostanziale e l’altro organico.

56.      L’esame del primo di tali criteri non presenta difficoltà, poiché la Corte ha dichiarato, nella sentenza Oberle, che i certificati nazionali rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 a causa del loro oggetto (14).

57.      Di conseguenza, resta da esaminare il secondo criterio, enunciato dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, vale a dire quello relativo all’organo che emette la decisione, ossia un organo giurisdizionale.

58.      L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento enuncia che «il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria (…)».

59.      Pertanto, sono incluse non soltanto le autorità il cui statuto ne garantisce l’indipendenza dagli altri organi dello Stato, ma anche quelle che sono soggette a prescrizioni equivalenti, a causa delle funzioni che esercitano o dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

60.      Ne consegue che le nozioni di «decisione» e di «funzioni giudiziarie» sono strettamente connesse, come conferma il considerando 22 del regolamento n. 650/2012. In esso si enuncia che, «[q]uando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza[(15)] e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni» (16), e poi, per dissipare qualsiasi equivoco, che, «[q]uando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici» (17).

61.      Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione quali autorità non giudiziarie esercitano funzioni giudiziarie al pari degli organi giurisdizionali.

62.      Nel caso di specie, occorre constatare che le autorità polacche non hanno designato i notai come esercenti funzioni giudiziarie (18).

63.      Di conseguenza, occorre rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio vertenti sulle conseguenze di siffatta assenza di notifica, espressi nella sua terza questione, che comportano la necessità di pronunciarsi sulla nozione di «funzioni giudiziarie», sulla quale verte la sua seconda questione.

2.      Conseguenze dell’assenza della notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012

64.      La Corte non ha ancora avuto l’opportunità di pronunciarsi sulla questione della portata delle notifiche effettuate dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, una problematica analoga è stata esaminata in materia di previdenza sociale. Essa verteva, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (19), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (20), che prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione le dichiarazioni relative alle prestazioni nazionali e la mancanza di un sistema assicurativo, previste da varie disposizioni del regolamento n. 883/2004. Ritengo che la giurisprudenza della Corte in materia sia trasponibile alle dichiarazioni previste nel regolamento n. 650/2012, malgrado le differenze relative all’oggetto degli strumenti applicabili, poiché essa mostra basi di analisi costanti che poggiano su fondamenti dai quali non sembra possibile discostarsi (21).

65.      In tal senso, per quanto riguarda le decisioni più recenti, dalle sentenze del 3 marzo 2016, Commissione/Malta (22), e del 30 maggio 2018, Czerwiński (23), risulta che la Corte ha giudicato che le dichiarazioni degli Stati membri creano una presunzione che le legislazioni nazionali dichiarate rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004 in questione e che, viceversa, la circostanza che uno Stato membro si sia astenuto dal dichiarare una legge nazionale ai sensi di tale regolamento non può, di per sé, provare che detta legge esuli dalla sfera d’applicazione del regolamento stesso (24). Fino a quando le dichiarazioni di uno Stato membro non vengano modificate o revocate, gli altri Stati membri devono tenerne conto (25).

66.      La Corte ha aggiunto che, in caso di dubbi sull’esattezza delle dichiarazioni rese da un altro Stato membro, segnatamente riguardo alla qualificazione effettuata da tale Stato (26), «un giudice nazionale, adito di una controversia relativa a una normativa nazionale, può sempre essere chiamato ad occuparsi [di tale] qualifica (…) nella causa che gli è stata sottoposta e, se del caso, a sottoporre alla Corte una relativa questione pregiudiziale» (27).

67.      Inoltre, poiché la qualificazione dev’essere effettuata dal giudice nazionale competente, in modo autonomo, la dichiarazione resa dall’autorità nazionale competente non vincola tale giudice (28). Lo stesso vale, a mio avviso, in caso di assenza di dichiarazione.

68.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare, in risposta alla terza questione pregiudiziale, che l’assenza della notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, da parte della Repubblica di Polonia, in relazione all’esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei notai non ha carattere definitivo.

69.      Di conseguenza, occorre esaminare la seconda questione del giudice del rinvio, con la quale quest’ultimo chiede, in sostanza, se il regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Polonia, i notai che agiscono nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale nel procedimento di redazione dell’atto di certificazione della successione esercitano funzioni giudiziarie.

3.      Nozione di «funzioni giudiziarie»

70.      I governi spagnolo e ungherese ritengono che il termine «organo giurisdizionale», utilizzato nel regolamento n. 650/2012, comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri, secondo l’espressione utilizzata nel considerando 20 di tale regolamento, ma anche, in generale, qualsiasi autorità allorché essa esercita una funzione a condizioni equivalenti, il che avverrebbe, nel caso di specie, per il notaio che rilascia un atto di certificazione della successione conformemente al diritto polacco. Dal canto suo, la Commissione, al pari della Repubblica di Polonia, sostiene la tesi opposta, pur avendo precisato, all’udienza, sulla base della motivazione della sentenza Oberle, che, per le autorità non giudiziarie, detto termine riguarda unicamente i procedimenti contenziosi.

71.      La nozione di «funzioni giudiziarie», secondo una costante giurisprudenza della Corte, in assenza di un rinvio espresso al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata, dev’essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme, che deve tenere conto non soltanto del testo dell’articolo 3 del regolamento n. 650/2012, ma anche dell’economia generale e della finalità di tale regolamento (29).

a)      Il testo

72.      Occorre, in primo luogo, sottolineare la singolarità della nozione di «organo giurisdizionale» nel regolamento n. 650/2012. Infatti, come risulta dal punto 4.1, articolo 2, della relazione della proposta della Commissione (30), «[i]l concetto di organo giurisdizionale utilizzato nel presente regolamento è inteso in senso lato e include altre autorità che possono svolgere funzioni di tipo giurisdizionale, in particolare per delega, compresi quindi i notai e i cancellieri».

73.      Pertanto, contrariamente, ad esempio, ai regolamenti n. 805/2004 e n. 1215/2012, i quali non contengono alcuna disposizione generale sul punto in questione (31), il regolamento n. 650/2012 precisa, all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, che il termine «organo giurisdizionale» (32) comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano determinate condizioni elencate dalla medesima disposizione (33).

74.      Siffatta condizione relativa alle funzioni esercitate da autorità non giudiziarie va raffrontata alla costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, «riguardo alle funzioni dei notai, [esistono] differenze fondamentali tra le funzioni giurisdizionali e le funzioni notarili» (34).

75.      I criteri di qualificazione delle funzioni esercitate sono elencati all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, a termini del quale «tali altre autorità e professionisti legali [devono] offr[ire] garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e (…) le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)      [devono poter] formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)      [devono avere] forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia».

b)      L’economia generale del regolamento n. 650/2012 e l’obiettivo perseguito

76.      Le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 garantiscono il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri dell’Unione che è sotteso all’applicazione delle disposizioni di tale regolamento relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in un altro Stato membro, ispirate dal regolamento (CE) n. 44/2001 (35).

77.      Dette condizioni fondano la differenza di regime giuridico applicabile alla circolazione delle «decisioni» e degli «atti» negli Stati membri, che è stata chiarita, in particolare, all’articolo 59 del regolamento n. 650/2012 (36).

78.      Di conseguenza, oltre alla condizione dell’imparzialità, il criterio funzionale da adottare è, a mio avviso, quello del potere, conferito all’autorità competente, di risolvere un’eventuale controversia (37) o di decidere con poteri propri sulla base della propria valutazione, che giustifica il rispetto di principi procedurali fondamentali, tra cui quello del contraddittorio, nonché l’esistenza di mezzi di ricorso, i quali garantiscono la libera circolazione delle decisioni, secondo la giurisprudenza costante della Corte (38). Per questi motivi, ritengo che non si debba derogare a siffatta interpretazione, in materia di successioni, che dev’essere applicata alle decisioni emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi (39).

79.      Pertanto, per quanto riguarda le autorità non giudiziarie di cui al regolamento n. 650/2012, l’unico criterio utile è quello dell’esercizio di un potere decisionale (40). In altri termini, la competenza dell’autorità non giudiziaria in questione non deve dipendere dalla sola volontà delle parti. Infatti, in una siffatta ipotesi, quand’anche detta autorità debba procedere a verifiche, il suo ruolo consiste nel registrare l’accordo di queste ultime e nel rinviarle dinanzi all’autorità giudiziarie in caso di difficoltà (41).

80.      La constatazione del fondamento consensuale del procedimento, il cui corollario è costituito dall’assenza di mezzi di ricorso, porta a dover escludere qualsiasi discussione sull’equivalenza degli effetti dell’atto rilasciato a quelli di una decisione emessa da un’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento n. 650/2012, poiché i criteri di qualificazione stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento sono cumulativi.

81.      Pertanto, propongo un’interpretazione che può essere accostata a quella risultante dalla sentenza Oberle, recentemente emessa dalla Corte. Quest’ultima richiede tuttavia alcune precisazioni terminologiche.

82.      In detta causa, relativa alla competenza di un giudice tedesco a rilasciare un atto di certificazione della successione di portata limitata alla parte della successione situata in Germania, la Corte ha privilegiato non già la natura o l’importanza degli accertamenti relativi allo status di erede per lo svolgimento successivo delle operazioni di successione, bensì la concentrazione in un unico Stato membro dei procedimenti, di cui un organo giurisdizionale, in senso stretto, era stato adito, «indipendentemente dalla natura contenziosa o non contenziosa [dei] procedimenti» (42).

83.      Essa ha dichiarato che «la norma sulla competenza [internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri in materia di procedimenti aventi ad oggetto provvedimenti relativi all’intera successione (43)] di cui [all’]articolo 4 [del regolamento n. 650/2012] riguarda anche i procedimenti in cui non si giunge all’adozione di una decisione giurisdizionale» (44). La Corte si è determinata in tal senso in considerazione dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 650/2012, che consiste nell’evitare la frammentazione della successione (45).

84.      Ne traggo due insegnamenti. Da una parte, la Corte ha privilegiato il criterio organico, quello della qualità dell’autorità competente che aveva rilasciato il certificato successorio, e non il criterio funzionale relativo alla natura del procedimento, poiché si trattava dell’organo giurisdizionale che poteva essere competente in caso di contestazione in materia di successioni (46). Ne consegue che il criterio decisivo per l’analisi delle funzioni dell’autorità non giudiziaria rimane quello dell’esercizio di un potere decisionale, indipendentemente dalla natura, contenziosa o non contenziosa, del procedimento.

85.      Dall’altra, come ha confermato la discussione all’udienza, occorre fare attenzione, a causa di detta dualità di procedimenti prevista nel regolamento n. 650/2012, alle condizioni di utilizzo dell’espressione «funzioni giudiziarie». Infatti, nella sentenza Oberle, al punto 38, la Corte ha scelto tale espressione contrapponendola al procedimento nazionale di volontaria giurisdizione. Al punto 40 di tale sentenza, nel medesimo contesto, la Corte ha utilizzato l’espressione «il fatto di adottare una decisione di natura esclusivamente giurisdizionale». Inoltre, al punto 42 di detta sentenza, dopo aver fatto riferimento a dichiarazioni successorie ricevute da organi giurisdizionali, essa ha dichiarato che «la norma sulla competenza di cui [all’]articolo 4 riguarda anche i procedimenti in cui non si giunge all’adozione di una decisione giurisdizionale» (47), espressione generalmente intesa come comprendente l’esistenza di una controversia, segnatamente in caso di esame della ricevibilità di una domanda pregiudiziale (48).

86.      Di conseguenza, concludo, in linea con le mie precedenti spiegazioni, che l’espressione «funzioni giudiziarie» riguarda sia i procedimenti contenziosi che quelli non contenziosi, a condizione che questi ultimi non si basino sulla sola volontà delle parti.

87.      In ogni caso, la portata della sentenza Oberle dev’essere limitata alla questione della competenza internazionale degli organi giurisdizionali, che essa ha risolto riconoscendo tutta la sua ampiezza al contributo fondamentale del regolamento n. 650/2012, che consiste nel porre fine alla divergenza tra i criteri di competenza in materia di successioni. Infatti, sebbene siffatta decisione non debba essere riservata alle autorità giudiziarie, la sua motivazione non autorizza, tuttavia, a ritenere che la Corte abbia inteso modificare detta nozione di «funzioni giudiziarie» estendendola agli atti che hanno l’effetto di registrare una manifestazione di volontà privata.

88.      In altri termini, detta sentenza non prefigura una concezione ampia della nozione di «decisione» in grado di essere correlata a quella della nozione di «organo giurisdizionale», che sia particolare in materia di successioni.

89.      Pertanto, dalla suddetta sentenza, vertente su un procedimento non contenzioso, non può dedursi che qualsiasi autorità non giudiziaria che rilascia atti di certificazione della successione, in assenza di contestazione, emetta decisioni come un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012.

90.      Analogamente, non si può argomentare, come suggerisce il notaio coadiutore polacco, dal fatto che il termine «decisione» sia utilizzato all’articolo 72 del regolamento n. 650/2012, relativo al ricorso che può essere proposto dopo il rilascio di un certificato successorio europeo, poiché tale certificato gode di un regime giuridico autonomo, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Oberle (49), e detto termine è utilizzato quale che sia l’autorità di rilascio di cui all’articolo 67 del medesimo regolamento, che deve essere letto congiuntamente all’articolo 64 di quest’ultimo.

91.      È alla luce di queste spiegazioni che occorre adesso qualificare le funzioni esercitate dal notaio polacco nel redigere un atto di certificazione della successione.

4.      Esame delle funzioni del notaio polacco alla luce dei criteri individuati

92.      Come risulta dalle mie ricerche, secondo l’articolo 4 e l’articolo 5, paragrafo 1, del codice notarile, i notai gestiscono uno studio (50) per proprio conto ed esercitano la loro attività principale dietro compenso sulla base di un accordo con le parti, nei limiti di un tariffario.

93.      Per quanto riguarda le attività notarili in materia di successioni, va ricordato, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile, i diritti successori dell’erede nei confronti dei terzi non successibili sono attestati mediante una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità o un atto di certificazione della successione. Il giudice del rinvio ha precisato (51) che siffatta alternativa era stata creata nel 2009 per le successioni non conflittuali.

94.      Pertanto, il notaio può essere investito del procedimento di certificazione dello status di erede soltanto in caso di accordo fra tutte le parti interessate (52) o di assenza di dubbi (53) sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali, sul contenuto del diritto straniero applicabile, sull’identità dell’erede e sui diritti successori. Egli deve rifiutare di redigere l’atto di certificazione della successione, in particolare, qualora non tutti i successibili fossero presenti al momento della redazione del verbale della successione (54). Qualora siano stati rilasciati più atti di certificazione, il giudice competente per la successione li annulla ed emette una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità (55). Ai sensi dell’articolo 6691, paragrafo 1, del codice di procedura civile, l’esistenza di una decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità fonda l’annullamento di un atto di certificazione della successione già registrato. Inoltre, sebbene l’atto di certificazione produca gli stessi effetti della decisione giudiziale dichiarativa dell’acquisto dell’eredità (56), esso non ha l’autorità di cosa giudicata (57) e non può essere oggetto di ricorso. Esso può essere soltanto annullato, segnatamente nei casi di cui agli articoli 6691 e 679 (58) del codice di procedura civile.

95.      Da dette disposizioni risulta chiaramente che i compiti affidati al notaio in materia di successioni sono esercitati su una base consensuale consistente nella previa esistenza di un consenso delle parti interessate o di un accordo di volontà tra queste ultime e lasciano inalterate le prerogative del giudice in assenza di accordo. Di conseguenza, essi non possono essere considerati, in quanto tali, rientranti direttamente e specificamente nell’esercizio di funzioni giudiziarie.

96.      Inoltre, come la Corte ha già dichiarato in occasione di procedimenti per inadempimento (59), tale conclusione non è inficiata dal fatto che il notaio sia tenuto a verificare il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, invocati dal notaio coadiutore, poiché egli non esercita alcun potere decisionale, all’infuori di quello di rifiutare di redigere l’atto di certificazione della successione, o che gli atti redatti producano effetti equivalenti a quelli delle decisioni giudiziarie.

97.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che il notaio che redige un atto di certificazione della successione in conformità alla domanda concorde di tutti i partecipanti al procedimento notarile, in forza delle disposizioni del diritto polacco, non rientra nella nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento. Di conseguenza, l’atto di certificazione della successione polacco, redatto dal notaio, non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, alla quale dev’essere allegato l’attestato relativo a una decisione in materia di successioni corrispondente al modulo I di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

98.      Pertanto, non occorre rispondere né alla prima né alla quarta questione del giudice del rinvio, rimaste prive di oggetto. Resta quindi da esaminare la quinta e ultima questione, relativa alla qualificazione dell’atto di cui trattasi come «atto pubblico».

5.      Qualificazione dell’atto di certificazione della successione come «atto pubblico»

99.      Secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, la qualificazione di «atto pubblico» risulta dal fatto che l’autenticità dell’atto riguardi la firma nonché il contenuto dell’atto pubblico e sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro interessato.

100. Siffatta definizione, che si ispira a quella adottata dalla Corte nella sentenza del 17 giugno 1999, Unibank (60), con riferimento all’interpretazione dell’articolo 50 (61) della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (62), non riprende il requisito relativo al carattere esecutivo dell’atto (63). Essa figura, negli stessi termini, all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 805/2004, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (64), all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1215/2012 e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (65).

101. Al considerando 62 del regolamento n. 650/2012 si precisa che occorre considerare una nozione autonoma l’«autenticità» dell’atto pubblico, definita come risultante dal rispetto di vari requisiti relativi alla forma, alla comparizione delle parti e alla certificazione, connessi ai poteri esercitati dall’autorità che redige l’atto.

102. Come la Corte ha dichiarato, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 e, in particolare, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), punto ii), per l’applicazione del regolamento n. 44/2001, il primo criterio da verificare è quello «[del]l’intervento di un’autorità pubblica o di qualsiasi altra autorità legittimata dallo Stato d’origine» (66). Come per le decisioni, l’obiettivo perseguito è quello di facilitare la circolazione di tali atti (67).

103. Il secondo criterio da esaminare, enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), punto i), del regolamento n. 650/2012, riguarda il ruolo dell’autorità pubblica. Quest’ultima non deve limitarsi ad autenticare le firme. Essa deve inoltre autenticare il contenuto dell’atto, il che significa, a mio avviso, che quest’ultimo non deve risultare da mere dichiarazioni o da manifestazioni di volontà e che, di conseguenza, può sorgere la responsabilità dell’autorità competente quanto alle enunciazioni contenute nell’atto.

104. Pertanto, è alla luce di tali prescrizioni che occorre esaminare le condizioni di autenticità stabilite dal diritto polacco.

105. Nel caso di specie, è pacifico, in primo luogo, che, nell’ordinamento giuridico polacco, i notai sono legittimati a redigere atti pubblici.

106. In secondo luogo, in sede di rilascio dell’atto di certificazione della successione, il notaio non si limita a raccogliere le dichiarazioni concordanti degli eredi. Egli procede inoltre a verifiche che possono portarlo a rifiutare di redigere l’atto di certificazione della successione (68).

107. In terzo luogo, tale atto di certificazione è registrato e produce, ai sensi dell’articolo 95j del codice notarile, gli stessi effetti della decisione giudiziale, passata in giudicato, dichiarativa dell’acquisto dell’eredità.

108. Ne deriva che le condizioni alle quali il notaio polacco redige un atto di certificazione della successione devono portare a qualificare quest’ultimo come «atto pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012.

109. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che l’atto di certificazione della successione redatto dal notaio polacco costituisce un atto pubblico, il rilascio di una copia del quale può essere accompagnato dal modulo, di cui all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento, corrispondente a quello che figura all’allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

V.      Conclusione

110. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia) nel modo seguente:

1)      L’assenza della notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, da parte della Repubblica di Polonia, in relazione all’esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei notai non ha carattere definitivo.

2)      L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che il notaio che redige un atto di certificazione della successione in conformità alla domanda concorde di tutti i partecipanti al procedimento notarile, in forza delle disposizioni del diritto polacco, non rientra nella nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento. Di conseguenza, l’atto di certificazione della successione polacco, redatto dal notaio, non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, alla quale dev’essere allegato l’attestato relativo a una decisione in materia di successioni corrispondente al modulo I di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l’atto di certificazione della successione redatto dal notaio polacco costituisce un atto pubblico, il rilascio di una copia del quale può essere accompagnato dal modulo, di cui all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura all’allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2012, L 201, pag. 107.


3      GU 2014, L 359, pag. 30.


4      V., per quanto riguarda la diversità dei certificati successori nazionali nei diversi Stati membri e la loro definizione, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:89, paragrafi da 23 a 25). Nel regolamento n. 650/2012, all’articolo 62, paragrafo 3, relativo al certificato successorio europeo, viene utilizzata l’espressione «documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri».


5      V. paragrafo 62 delle presenti conclusioni.


6      Dz. U. n. 22, posizione 91.


7      Dz. U. del 2014, posizione 164.


8      Dalla discussione in udienza emerge che tale espressione, risultante dalla traduzione delle parole «jurysdykcja krajowa», è generalmente utilizzata per fare riferimento ai criteri di competenza internazionale di un giudice polacco, che deve essere distinta dalla competenza interna («właściwość»).


9      Va osservato che WB ha scelto di non richiedere il rilascio di un certificato successorio europeo, che è stato concepito precisamente per rispondere alla necessità degli eredi di dimostrare facilmente la loro qualità o i loro diritti (v. considerando 67 del regolamento n. 650/2012). Come ha ricordato la Corte nella sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17; in prosieguo: la «sentenza Oberle», EU:C:2018:485, punto 47), l’uso di siffatto certificato non è obbligatorio e quest’ultimo non sostituisce i documenti nazionali. Nelle sue osservazioni scritte depositate poco dopo la sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), il notaio coadiutore ha affermato che la causa in esame evidenzia le difficoltà di interpretazione sulla portata dei diritti degli eredi che devono talvolta essere superate e inducono quindi a privilegiare detti documenti nazionali.


10      Punto 32 della sentenza Oberle. V., in particolare, per quanto riguarda il termine «transfrontaliere», il testo dei considerando 7 e 67, citati in detto punto.


11      Punto 30 della sentenza Oberle.


12      A tale riguardo, sembra ancora una volta opportuno operare un raffronto con il mandato d’arresto europeo, come ho proposto al paragrafo 32 delle mie conclusioni nella causa Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2016:654). Inoltre, prima della sentenza Oberle, il dibattito sull’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 poteva legittimamente fondare il timore di non vedersi riconosciuti gli effetti di un certificato nazionale.


13      La determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere è qualificata come «decisione» poiché «il cancelliere agisce in qualità di organo del tribunale che si è pronunciato sul merito della causa e, in caso di contestazione, la decisione sulle spese compete a un vero e proprio organo giurisdizionale» [sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 16)].


14      Punto 30 della sentenza Oberle.


15      V. inoltre, su questo punto, considerando 21.


16      Il corsivo è mio.


17      Il corsivo è mio.


18      L’elenco per paese delle altre autorità e dei professionisti legali, assimilati ad un organo giurisdizionale, notificati alla Commissione è accessibile al seguente indirizzo Internet: https://e-justice.europa.eu/content_succession-380-it.do?clang=it.


      Peraltro, l’ipotesi di una delega da parte di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di quest’ultima non è evocata nelle presenti conclusioni, poiché essa non viene invocata.


19      GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1.


20      GU 2012, L 149, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004».


21      Per contro, contrariamente a quanto sostiene Wautelet, P., in Bonomi, A., e Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) no 650/2012, du 4 juillet 2012, 2a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, punto 71, nota 89, pag. 173, non ritengo che possa operarsi un raffronto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005 (GU 2005, L 100, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1346/2000»), né con la sentenza del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia (C‑444/07, EU:C:2010:24, punto 40). Infatti, l’allegato A del regolamento n. 1346/2000 contiene l’elenco delle procedure alle quali si applica tale regolamento e costituisce parte integrante di quest’ultimo. Lo stesso vale per l’articolo 4, punto 7, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15), e per l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), da cui la Corte ha dedotto che, poiché tali articoli riguardano specificamente le autorità che essi menzionano o elencano, i notai, in Croazia, non vi rientrano [v. sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 34), e del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 46)].


22      C‑12/14, EU:C:2016:135.


23      C‑517/16, EU:C:2018:350.


24      V. sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński (C‑517/16, EU:C:2018:350, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata).


25      V. sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta (C‑12/14, EU:C:2016:135, punto 39).


26      V. sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński (C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


27      Sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński (C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).


28      V. sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński (C‑517/16, EU:C:2018:350, punti 38 e 39).


29      V. sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 32), e del 1o marzo 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 32).


30      Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo]. V., inoltre, considerando 20 del regolamento n. 650/2012.


31      V., per analogia, sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 35), e del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 48). V., inoltre, precisazioni sulle diverse versioni linguistiche contenute nelle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, paragrafi 68 e 71).


32      V., per un’esposizione dettagliata della diversità delle definizioni della nozione di «organo giurisdizionale», le mie conclusioni nella causa Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2016:654, paragrafi 67 e segg.).


33      V., a tale riguardo, sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 35), e del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 48), nonché considerando 20 del regolamento n. 650/2012.


34      Sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


35      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). V., per quanto riguarda la genesi del regolamento n. 650/2012, proposta di regolamento citata alla nota 30 delle presenti conclusioni, in particolare, punto 4.4 della relazione. V., inoltre, considerando 59 del regolamento n. 650/2012: «Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile». A tale riguardo, v. sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punti da 40 a 43), e del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 54).


36      V., in confronto, testo dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1): «Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni».


37      V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 25). V., inoltre, le mie conclusioni nella causa BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse (C‑579/17, EU:C:2018:863, paragrafo 51).


38      V. sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199, punto 43).


39      V., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:719, punti 31 e 32). La Corte ha rilevato, in sostanza, che un’interpretazione restrittiva della nozione di «decisione» produrrebbe la conseguenza di creare una categoria di atti giudiziari che i giudici degli altri Stati membri non sarebbero tenuti a riconoscere, e che la qualificazione della decisione non dev’essere legata a quella derivante dal diritto di un altro Stato membro.


40      V., per analogia, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Austria (C‑53/08, EU:C:2011:338, punto 85), e del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria (C‑392/15, EU:C:2017:73, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).


41      V, sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 18), le mie conclusioni nella causa Gothaer Allgemeine Versicherung e a. (C‑456/11, EU:C:2012:554, paragrafo 38), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:89, paragrafo 74 e commenti dottrinali citati). V., per analogia, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Austria (C‑53/08, EU:C:2011:338, punto 103), e del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria (C‑392/15, EU:C:2017:73, punto 116).


42      Punto 44 della sentenza Oberle. Al punto 38 di tale sentenza, la Corte aveva osservato che, secondo «[la] decisione di rinvio[,] il procedimento di rilascio dei certificati successori nazionali è un procedimento di volontaria giurisdizione e (…) le decisioni relative al rilascio di tali certificati contengono esclusivamente degli accertamenti di fatto, mancando qualsiasi elemento che possa acquisire forza di giudicato» (il corsivo è mio).


43      Espressione tratta dal punto 44 della sentenza Oberle.


44      Punto 42 della sentenza Oberle.


45      V. punto 56 della sentenza Oberle.


46      Un siffatto criterio potrebbe essere assimilato alla condizione prevista dall’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento n. 1215/2012 ai fini dell’esecuzione di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio. L’attestato rilasciato a tal fine dall’autorità giurisdizionale d’origine deve certificare che tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito.


47      Il corsivo è mio.


48      V., per un richiamo dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte nel senso di un’interpretazione ampia, le mie conclusioni nella causa BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse (C‑579/17, EU:C:2018:863, paragrafo 34).


49      Punto 46 di tale sentenza.


50      Il termine polacco è «kancelaria».


51      Al punto 3 («Disposizioni di diritto nazionale») della decisione di rinvio (pag. 11 della traduzione in lingua italiana).


52      Articolo 95c, paragrafo 2, punto 1), del codice notarile. Il giudice del rinvio precisa che la domanda di rilascio di un atto di certificazione notarile è riservata ai soli eredi, i quali devono accordarsi su un determinato contenuto (pag. 11 della traduzione della decisione di rinvio).


53      Articolo 95e, paragrafo 1, del codice notarile.


54      Articolo 95e, paragrafo 2, punto 2), del codice notarile.


55      Articolo 6691, paragrafo 2, del codice di procedura civile.


56      Articolo 95j del codice notarile.


57      Articoli 363 e segg. del codice di procedura civile, secondo le osservazioni scritte del governo polacco.


58      V., inoltre, secondo la dottrina citata dal governo polacco («Komentarz do art. 95j Prawa o notariacie», in Szereda, A., Czynności notarialne. Komentarz do art. 79-112 Prawa o notariacie, Legalis, Varsavia, 2018), gli altri casi seguenti:


-      un atto di certificazione della successione è stato registrato per la successione di una persona dichiarata deceduta o il cui decesso è stato constatato con provvedimento giudiziario, e tale provvedimento di dichiarazione o di constatazione di decesso del defunto è stato annullato (articolo 678 del codice di procedura civile);


-      a seguito di una convalida definitiva, da parte del giudice, dell’annullamento della dichiarazione di accettazione o di rifiuto della successione, si determina una modifica quanto alle persone nei confronti delle quali l’atto di certificazione della successione è stato registrato (articolo 690, paragrafo 2, del codice di procedura civile).


59      In particolare, sentenze del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria (C‑392/15, EU:C:2017:73, punti 118 e 121 nonché giurisprudenza ivi citata), e del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica ceca (C‑575/16, non pubblicata, EU:C:2018:186, punti 124 e 126). In quest’ultima causa, la Corte ha dichiarato, al punto 90 della sua sentenza, che «[t]ale Stato membro sostiene, in sesto luogo, che il notaio, quando agisce in qualità di commissario giudiziale, deve essere considerato un “organo giurisdizionale”, ai sensi del regolamento n. 650/2012, poiché, nell’ordinamento giuridico ceco, i notai esercitano, per talune questioni successorie, funzioni giudiziarie al pari degli organi giurisdizionali. La Repubblica ceca osserva che, essendo il notaio, nella sua funzione di commissario giudiziale, incaricato di regolare le successioni, egli è soggetto alle norme stabilite da detto regolamento, in quanto esercita una funzione giudiziaria. Per tale ragione, il notaio soddisferebbe le condizioni per essere considerato un “organo giurisdizionale” ai sensi dell’articolo 267 TFUE e potrebbe, in forza di tale disposizione, adire la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione del citato regolamento. Pertanto, la sua attività dovrebbe essere considerata connessa all’esercizio dell’autorità pubblica ai fini del regolamento n. 650/2012».


60      C‑260/97, EU:C:1999:312, punti 16 e 17.


61      V., su tale punto, relazione di P. Jenard e G. Möller sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1990, C 189, pag. 57, punto 72).


62      GU 1988, L 319, pag. 9.


63      V. Wautelet, P., in Bonomi, A., e Wautelet, P., op. cit., punto 60, pag. 168.


64      GU 2009, L 7, pag. 1.


65      GU 2016, L 183, pag. 1.


66      Sentenza del 17 giugno 1999, Unibank (C‑260/97, EU:C:1999:312, punto 15). V., inoltre, punto 18 di tale sentenza.


67      V. articoli 59 e 60 del regolamento n. 650/2012.


68      V. paragrafo 94 delle presenti conclusioni.