Language of document : ECLI:EU:F:2007:18

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

1° febbraio 2007

Causa F‑125/05

Vassilios Tsarnavas

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo di funzionari di servizi diversi – Domanda di risarcimento danni – Ricevibilità – Termine ragionevole – Onorari di avvocato – Procedimento precontenzioso – Danno morale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. Tsarnavas chiede, in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione del 1º aprile 2005 recante rigetto della sua domanda diretta ad ottenere un risarcimento, in misura pari a EUR 72 000, per il danno materiale e morale subìto a seguito delle irregolarità o degli illeciti amministrativi commessi da tale istituzione nel contesto degli esercizi di promozione 1998 e 1999, nonché, dall’altra parte, la condanna della Commissione al versamento del detto risarcimento.

Decisione: La Commissione è condannata a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 3 000  a titolo di risarcimento del danno morale. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporta le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dal sig. Tsarnavas. Il sig. Tsarnavas sopporterà due terzi delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta ad un’istituzione – Rispetto di un termine ragionevole

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito amministrativo

1.      Spetta ai funzionari o agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, ogni domanda diretta ad ottenere della Comunità un risarcimento per un preteso danno imputabile a quest’ultima, e ciò a partire dal momento in cui essi sono venuti a conoscenza della situazione da loro lamentata. Il carattere ragionevole del termine dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte. Occorre altresì, al riguardo, tener conto del termine di confronto consistente nella prescrizione quinquennale prevista, in materia di azione di responsabilità extracontrattuale, dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

In un caso in cui un funzionario lamenta pretese irregolarità o ripetuti illeciti amministrativi, commessi dalla sua istituzione nel contesto di vari esercizi di promozione, il carattere ragionevole del termine che l’interessato ha lasciato decorrere prima di proporre una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno materiale derivante da onorari e spese reclamati dal suo avvocato in base ai vari procedimenti precontenziosi avviati dev’essere valutato alla luce di ciascuno di essi.

Tale carattere ragionevole va valutato invece in maniera diversa per quanto riguarda il danno morale derivante dallo stato di incertezza e di inquietudine nel quale egli si sarebbe trovato, per un lungo periodo, quanto alla sua eventuale promozione nell’ambito degli esercizi di promozione di cui trattasi, nonché la perdita di fiducia nei confronti della sua istituzione, asseritamente causata da un insieme di atti e di comportamenti dell’istituzione. Questi ultimi debbono infatti formare oggetto di una valutazione globale e la loro legittimità e i loro effetti possono essere percepiti solo nel loro insieme.

(v. punti 69-73 e 81)

Riferimento:

Tribunale di prima istanza: 6 luglio 2001, causa T‑161/00, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑721, punto 37); 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 65 e 66)

2.      Una mancanza di buona amministrazione nei confronti di un funzionario nel contesto di vari esercizi di promozione, che ha avuto come conseguenza la presentazione, da parte di quest’ultimo, di vari reclami che sono risultati, quanto meno, in parte giustificati, avendo dato luogo ora ad un accordo tra le parti, ora alla revoca dell’atto impugnato, o ancora ad una sentenza di annullamento del giudice comunitario, costituisce un illecito amministrativo che ha l’effetto di determinare un ritardo nello svolgimento degli esercizi di promozione in questione per l’interessato nonché uno stato di incertezza e di inquietudine quanto al suo futuro professionale, che giustifica la concessione di un risarcimento per danno morale.

La circostanza che il ricorrente sia stato successivamente collocato a riposo a causa di invalidità non è tale da eliminare tale danno, subìto a seguito di un comportamento dell’amministrazione in relazione all’eventuale promozione dell’interessato per esercizi precedenti.

(v. punti 99 e 100)