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Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 - Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-791/19)

Lingua originale: il polacco.

Parti

Ricorrente: Commissione europea: (rappresentanti: K. Banks, H. Krämer, S.L. Kalėda, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

1.    Dichiarare che

consentendo di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come illecito disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari [articolo 107, paragrafo 1, della ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari), e articolo 97, paragrafi 1 e 3, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema)];

non garantendo l'indipendenza e l'imparzialità dell’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema), competente a riesaminare le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici [articolo 3, punto 5, articolo 27 e articolo 73, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, in combinato disposto con l'articolo 9a della ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura);

conferendo al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il diritto discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente a pronunciarsi sulle controversie che coinvolgono giudici dei tribunali ordinari (articolo 110, paragrafo 3, e articolo 114, paragrafo 7, della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e quindi, non garantendo che il procedimento disciplinare sia definito da un organo giurisdizionale «costituito per legge», nonché

conferendo al Minister Sprawiedliwości (ministro della Giustizia) il potere di nominare il Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości (responsabile dell'azione disciplinare del ministro della Giustizia) (articolo 112b della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e quindi, non garantendo che i procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari siano trattati entro un termine ragionevole, nonché prevedendo che: le attività connesse alla nomina di un difensore e all'espletamento da parte di quest’ultimo dell’attività difensiva non sospendono il corso del procedimento disciplinare (articolo 113a della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e che il procedimento dinanzi al tribunale disciplinare prosegue nonostante l'assenza giustificata della persona accusata (che sia stata informata) o del suo difensore (articolo 115a, paragrafo 3, della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e quindi, non garantendo ai giudici accusati dei tribunali ordinari i diritti della difesa,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e,

consentendo che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia le domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità dell’avvio di un procedimento disciplinare,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE.

2.    Condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, relativamente alla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Commissione sostiene che le disposizioni controverse (i) consentono di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come un illecito disciplinare, (ii) non garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità della Sezione disciplinare della Corte suprema, competente a riesaminare le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari, (iii) conferiscono al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente a pronunciarsi sulle controversie che coinvolgono giudici dei tribunali ordinari, non garantendo, in questo modo, che il procedimento disciplinare sia definito da un organo giurisdizionale «costituito per legge», (iv) non garantiscono che i procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari siano trattati entro un termine ragionevole, ed infine non garantiscono ai giudici accusati i diritti della difesa.

In secondo luogo, per quanto concerne la violazione dell'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, la Commissione sostiene che le disposizioni nazionali controverse consentono che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia le domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità dell’avvio di un procedimento disciplinare.

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