Language of document : ECLI:EU:F:2013:134

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

12 settembre 2013

Causa F‑78/13 R

Stéphane De Loecker

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Riassegnazione – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 160 bis, con il quale il sig. De Loecker chiede la sospensione, sino al 15 novembre 2013, dell’esecuzione della decisione del 15 luglio 2013 con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha provveduto, nell’interesse del servizio, al suo trasferimento dal posto di lavoro a Bujumbura (Burundi) a un posto a Bruxelles (Belgio), nonché la sospensione immediata della medesima decisione in attesa della pronuncia dell’ordinanza che porrà fine al procedimento sommario.

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori del sig. De Loecker è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

3.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti

[Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, § 1, lett. d), e 102, §§ 2 e 3]

1.      In forza dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

I presupposti relativi all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni iuris) sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora uno di essi non sia soddisfatto. Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere al bilanciamento degli interessi in gioco.

(v. punti 17 e 18)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 3 luglio 2008, Plasa/Commissione, F‑52/08 R, punto 21, e giurisprudenza ivi citata; 15 febbraio 2011, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione, F‑104/10 R, punto 16

2.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito.

Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale natura.

Ne consegue che il presupposto relativo all’urgenza non sussiste qualora la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non possa rimediare al danno morale asserito più di quanto non farebbe l’eventuale annullamento della decisione controversa in esito al procedimento di merito.

(v. punti 20 e 25)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, Willeme/Commissione, C‑65/99 P(R), punto 62

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99 R, punto 25; 19 dicembre 2002, Esch‑Leonhardt e a./BCE, T‑320/02 R, punto 27; 25 novembre 2003, Clotuche/Commissione, T‑339/03 R, punto 24

3.      Come risulta dal combinato disposto degli articoli 35, paragrafo 1, lettera d), e 102, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, una domanda di provvedimenti provvisori deve, di per sé, consentire al resistente di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di deliberare, anche senza ulteriori informazioni a sostegno, e pertanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 27 aprile 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R), punto 40, e giurisprudenza ivi citata