Language of document : ECLI:EU:C:2019:1077

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale»

Nelle cause riunite C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente dalla Cour d’appel (Corte d’appello, Lussemburgo), con decisione del 9 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2019, e dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 22 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2019, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

JR (C‑566/19 PPU),

YC (C‑626/19 PPU),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per JR, da P.‑F. Onimus, E. Moyne, G. Goubin e F. Joyeux, avocats;

–        per YC, da T.E. Korff e H.G. Koopman, advocaten;

–        per il Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg, da J. Petry;

–        per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e N. Bakkenes;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da G. Hodge e M. Browne, in qualità di agenti, assistite da R. Kennedy, SC;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca, avvocato dello Stato;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, rispettivamente in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, di mandati d’arresto europei emessi, il 24 aprile 2019, dal procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Lione, Francia), ai fini dell’esercizio di un’azione penale promossa nei confronti di JR (causa C‑566/19 PPU), e, il 27 marzo 2019, dal procureur de la République du tribunal de grande instance de Tours (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tours, Francia), ai fini dell’esercizio di un’azione penale promossa nei confronti di YC (causa C‑626/19 PPU).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(…)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), segnatamente il capo VI. (…)».

4        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o [di] una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6        A norma dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

 Diritto francese

 Costituzione

7        Ai sensi dell’articolo 64, primo comma, della Costituzione del 4 ottobre 1958:

«Il Presidente della Repubblica è garante dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria».

 Ordinanza recante legge organica relativa allo status della magistratura

8        Ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 58-1270, del 22 dicembre 1958, recante legge organica relativa allo status della magistratura (JORF del 23 dicembre 1958, pag. 11551):

«I magistrati della procura sono collocati sotto la direzione e il controllo dei loro capi gerarchici e sotto l’autorità del guardasigilli, Ministro della Giustizia. In udienza, la loro parola è libera».

 CPP

9        Il libro I della parte legislativa del codice di procedura penale (in prosieguo: il «CPP»), intitolato «Conduzione della politica penale, esercizio dell’azione pubblica e istruttoria», è composto da quattro titoli.

10      Il titolo I del libro I del CPP, intitolato «Sulle autorità responsabili della politica penale, dell’azione pubblica e delle indagini», comprende in particolare gli articoli 30, 31 e 36 di quest’ultimo. Tale articolo 30 così enuncia:

«Il Ministro della Giustizia conduce la politica penale stabilita dal Governo, assicurando la coerenza della sua applicazione nel territorio della Repubblica.

A tal fine, impartisce istruzioni generali ai magistrati del pubblico ministero.

Non può impartire alcuna istruzione in singoli procedimenti.

(…)».

11      L’articolo 31 del CPP è così formulato:

«Il pubblico ministero esercita l’azione pubblica e richiede l’applicazione della legge, nel rispetto del principio di imparzialità al quale è tenuto».

12      L’articolo 36 del CPP così dispone:

«Il procuratore generale può ordinare ai procuratori della Repubblica, mediante istruzioni scritte e inserite nel fascicolo del procedimento, di avviare o di far avviare azioni penali o di adire il giudice competente con le richieste scritte che il procuratore generale ritenga opportune».

13      Il titolo III del libro I del CPP, intitolato «Sui giudici istruttori», comprende, in particolare, un capo I, a sua volta intitolato «Sul giudice istruttore: giudice istruttore di primo grado», e suddiviso in tredici sezioni.

14      L’articolo 122 del CPP, che figura nella sezione 6 di tale capo I, intitolata «Sui mandati e sulla loro esecuzione», così dispone:

«Il giudice istruttore può, a seconda dei casi, spiccare mandato di ricerca, di comparizione, di accompagnamento o di arresto. Il giudice delle libertà e della detenzione può spiccare mandato di carcerazione.

(…)

Il mandato d’arresto è l’ordine dato alla forza pubblica di ricercare la persona nei confronti della quale è spiccato e di portarla dinanzi ad essa, dopo averla condotta, se del caso, al penitenziario indicato nel mandato, ove essa sarà ricevuta e detenuta.

(…)».

15      Ai sensi dell’articolo 131 del CPP, anch’esso facente parte di tale sezione 6:

«Se la persona è in fuga o se risiede fuori del territorio della Repubblica, il giudice istruttore, previo parere del procuratore della Repubblica, può spiccare nei suoi confronti un mandato d’arresto se il fatto comporta una pena detentiva correttiva o una pena più grave».

16      L’articolo 170 del CPP, che figura nella sezione 10 del capo I del titolo III del suo libro I, a sua volta intitolata «Nullità dell’istruzione», dispone quanto segue:

«In ogni caso, la sezione istruttoria, nel corso dell’istruzione, può essere adita per l’annullamento di un atto o di un documento del procedimento dal giudice istruttore, dal procuratore della Repubblica, dalle parti o dal testimone assistito».

17      Il libro IV del CPP, dedicato ad «[a]lcuni procedimenti speciali», comprende, in particolare, un titolo X, intitolato «Sulla cooperazione giudiziaria internazionale» e suddiviso in sette capi, il cui capo IV è intitolato «Sul mandato d’arresto europeo, le procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea risultanti dalla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002 e le procedure di consegna risultanti da accordi conclusi dall’Unione europea con altri Stati». L’articolo 695-16 del CPP, contenuto in tale capo IV, al suo primo comma, prevede quanto segue:

«Il pubblico ministero presso il giudice istruttore, del dibattimento o dell’esecuzione delle pene che ha spiccato un mandato d’arresto ne dà esecuzione sotto forma di un mandato d’arresto europeo su domanda del giudice oppure d’ufficio, secondo le norme e alle condizioni stabilite dagli articoli 695-12-695-15».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C566/19 PPU

18      Il 24 aprile 2019 il procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Lione) ha emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale promossa nei confronti di JR, sospettato di essere stato coinvolto in reati connessi a un’organizzazione criminale.

19      Tale mandato è stato emesso in esecuzione di un mandato d’arresto nazionale emesso lo stesso giorno dal giudice istruttore del tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione).

20      Lo stesso 24 aprile 2019, JR è stato arrestato a Lussemburgo in base al mandato d’arresto europeo. Tuttavia, il 25 aprile 2019, il giudice istruttore del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), al quale era stato presentato, ha rimesso quest’ultimo in libertà, dopo aver considerato che la descrizione dei fatti che figurava in detto mandato d’arresto europeo era molto succinta e non gli consentiva di comprendere la natura dei reati contestati a JR.

21      Il 28 maggio 2019 il procureur d’État du Luxembourg (procuratore di Stato del Lussemburgo, Lussemburgo) ha chiesto alla Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Camera del consiglio del Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) di dichiarare che occorreva consegnare JR alle autorità francesi.

22      Con ordinanza del 19 giugno 2019, la Camera del consiglio del Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo si è dichiarata incompetente a conoscere della domanda di nullità di detto mandato d’arresto europeo presentata da JR e ha accolto la domanda di consegna di quest’ultimo alle autorità francesi.

23      JR ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Cour d’appel (Corte d’appello, Lussemburgo) sostenendo, in via principale, che i magistrati della procura in Francia non possono essere qualificati come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in quanto possono essere soggetti a istruzioni indirette da parte del potere esecutivo.

24      Il giudice del rinvio ritiene che, a prima vista, si possa ritenere che i magistrati del pubblico ministero soddisfino i requisiti di indipendenza posti dalla sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), in quanto, ai sensi dell’articolo 30 del CPP, il Ministro della Giustizia non può impartire loro istruzioni in singoli procedimenti. Tuttavia, tale giudice rileva che l’articolo 36 del CPP autorizza il procuratore generale, se lo ritiene opportuno, ad ordinare ai procuratori della Repubblica, mediante istruzioni scritte, di avviare azioni penali o di adire il giudice competente con richieste scritte.

25      Pertanto, e facendo riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle cause OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337), il giudice del rinvio si chiede se tale vincolo gerarchico sia compatibile con i requisiti di indipendenza richiesti al fine di qualificare un’autorità nazionale come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

26      Tale giudice fa altresì valere che il pubblico ministero si caratterizza per la sua indivisibilità, nel senso che un atto compiuto da uno dei suoi membri è compiuto in nome di tutto il pubblico ministero. Inoltre, essendo tenuto a controllare, in un procedimento, il rispetto delle condizioni necessarie all’emissione di un mandato d’arresto europeo e a esaminarne la proporzionalità, il pubblico ministero sarebbe al tempo stesso l’autorità incaricata dell’esercizio dell’azione penale nel medesimo procedimento, di modo che la sua imparzialità potrebbe apparire dubbia.

27      In tali circostanze, la Cour d’appel (Corte d’appello, Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il pubblico ministero francese presso il giudice istruttore o del dibattimento, competente in Francia, ai sensi del diritto di tale Stato, per l’emissione di un mandato d’arresto europeo, possa essere considerato un’autorità giudiziaria emittente, nel senso autonomo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], nel caso in cui, essendo tenuto a controllare il rispetto delle condizioni necessarie per l’emissione di un mandato d’arresto europeo e ad esaminare la proporzionalità di quest’ultima alla luce delle circostanze del fascicolo penale, esso sia al tempo stesso l’autorità incaricata dell’esercizio dell’azione penale nel medesimo procedimento».

 Causa C626/19 PPU

28      Il 27 marzo 2019 il procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Tours) ha emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale promossa nei confronti di YC, sospettato di aver partecipato in Francia a un attacco a mano armata.

29      Tale mandato era stato emesso in esecuzione di un mandato d’arresto nazionale rilasciato in pari data dal giudice istruttore del tribunal de grande instance de Tours (Tribunale di primo grado di Tours).

30      Il 5 aprile 2019, YC è stato arrestato nei Paesi Bassi sulla base del mandato d’arresto europeo.

31      Lo stesso giorno, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), in applicazione dell’articolo 23 dell’Overleveringswet (legge sulla consegna), del 29 aprile 2004, nella sua versione applicabile al procedimento principale, ha adito il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) per l’esame del suddetto mandato d’arresto europeo.

32      Il giudice del rinvio considera che, come risulta dai punti 50, 74 e 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), un pubblico ministero può essere qualificato come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, se esso partecipa all’amministrazione della giustizia nello Stato membro emittente, se agisce in modo indipendente e se la sua decisione di emettere un mandato d’arresto europeo può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

33      Nel caso di specie, secondo tale giudice, i primi due requisiti sono soddisfatti in quanto, in Francia, i magistrati del pubblico ministero partecipano all’amministrazione della giustizia e non sono esposti al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

34      Per contro, per quanto riguarda il terzo requisito, detto giudice osserva che, come risulta dalle informazioni che gli sono state fornite dalle autorità francesi, la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo e la sua proporzionalità non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale distinto. Tuttavia, nella pratica, al momento dell’emissione del mandato d’arresto nazionale da cui deriva il mandato d’arresto europeo, il giudice istruttore esaminerebbe altresì le condizioni e la proporzionalità dell’emissione di quest’ultimo.

35      Tenuto conto di tali considerazioni, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se la valutazione giudiziaria espressa al momento dell’emissione del mandato d’arresto nazionale, e quindi prima della decisione effettiva del pubblico ministero di emettere il mandato d’arresto europeo, sulla proporzionalità dell’eventuale emissione di quest’ultimo sia conforme, in sostanza, ai requisiti posti dal punto 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), ai sensi del quale la decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo deve poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

36      In secondo luogo, in considerazione del fatto che, secondo le informazioni che sono state ad esso fornite dalle autorità francesi, un giudice può essere investito di una domanda di nullità del mandato d’arresto europeo da parte della persona interessata dopo la sua consegna effettiva allo Stato membro emittente, il giudice del rinvio chiede se tale facoltà soddisfi gli stessi requisiti.

37      In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo agisce autonomamente e che ha emesso un mandato d’arresto europeo possa essere considerato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni di emissione di un mandato d’arresto europeo, e segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell’effettiva decisione del rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia soddisfatto il requisito di cui al punto 75 della sentenza [OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C 508/18 e C 82/19 PPU, EU:C:2019:456)], secondo il quale la decisione del rappresentante del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo e, segnatamente, la proporzionalità della stessa, devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, qualora per la persona ricercata, dopo la sua effettiva consegna, sia disponibile un ricorso nel quale dinanzi al giudice nello Stato membro emittente può essere invocata la nullità del mandato d’arresto europeo e nel quale detto giudice esamina tra l’altro la proporzionalità della decisione di emettere un mandato d’arresto europeo».

38      Con decisione del presidente della Corte del 17 settembre 2019, le cause C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

 Sul procedimento di urgenza

39      Il 17 settembre 2019 la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di sottoporre al procedimento pregiudiziale d’urgenza i rinvii nelle cause C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU.

40      Dopo aver rilevato, infatti, che i due rinvii pregiudiziali vertevano sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e potevano quindi essere sottoposti al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, la Prima Sezione della Corte ha rilevato, per quanto riguarda la causa C‑626/19 PPU, per la quale il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) aveva chiesto che fosse sottoposta a tale procedimento, che YC era privato della libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipendeva dalla soluzione della controversia principale. Quanto alla causa C‑566/19 PPU, la Prima Sezione della Corte ha considerato che, sebbene JR non fosse privato della libertà, la questione sollevata in tale causa era intrinsecamente connessa a quelle di cui trattasi nella causa C‑626/19 PPU, di modo che occorreva, per rispondere alle esigenze di una buona amministrazione della giustizia, sottoporre d’ufficio detta causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

41      Con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, da un lato, se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, e, dall’altro, se il requisito del controllo del rispetto delle condizioni necessarie all’emissione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e in particolare della sua proporzionalità, al quale si riferisce il punto 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), sia soddisfatto qualora, nello Stato membro emittente, un giudice eserciti tale controllo ed esamini la proporzionalità della decisione di emettere un mandato d’arresto europeo prima della sua adozione e se, in mancanza, ciò avvenga qualora un sindacato giurisdizionale possa parimenti essere esercitato nei confronti di tale decisione dopo la consegna effettiva della persona ricercata.

 Osservazioni preliminari

42      Occorre ricordare, anzitutto, che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36, e giurisprudenza ivi citata].

43      Si deve altresì osservare che la decisione quadro 2002/584, come risulta dal suo considerando 6, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE, sulla cui base tale decisione quadro è stata adottata. Da allora, la cooperazione giudiziaria in materia penale si è dotata progressivamente di strumenti giuridici la cui applicazione coordinata è destinata a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle sentenze in materia penale, al fine di evitare qualsiasi impunità degli autori di reati.

44      Il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro 2002/584, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a dar corso a un mandato di arresto europeo (sentenza del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

45      Infatti, ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa decisione nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai suoi articoli 4 e 4 bis. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro (sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

46      Occorre altresì osservare che l’efficacia e il buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, istituito dalla decisione quadro 2002/584, si basano sul rispetto di taluni requisiti stabiliti da tale decisione quadro, la cui portata è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte.

47      Nel caso di specie, i requisiti rispetto ai quali i giudici del rinvio chiedono chiarimenti si riferiscono, da un lato, alla nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, alla portata della tutela giurisdizionale effettiva che deve essere garantita alle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo.

48      A tale riguardo, e come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, l’esistenza di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità diversa da un giudice non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Un siffatto requisito rientra non già nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione di un siffatto mandato.

49      Tale interpretazione è avvalorata dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), in cui la Corte ha dichiarato che il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo deve essere qualificato come autorità giudiziaria emittente, ai sensi della decisione quadro 2002/584, e ha lasciato al giudice del rinvio il compito di verificare, peraltro, se le decisioni di tale procuratore possano formare oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

 Sulla nozione di «autorità giudiziaria emittente»

50      L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 designa l’autorità giudiziaria emittente come l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

51      Secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale, gli Stati membri possano designare, in base al loro diritto nazionale, l’«autorità giudiziaria» competente a emettere un mandato d’arresto europeo, il senso e la portata di tale nozione non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri, poiché detta nozione richiede, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che deve essere ricercata tenendo conto, al contempo, dei termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, del contesto in cui esso si inserisce e della finalità perseguita da tale decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata].

52      Pertanto, la Corte ha dichiarato che la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle loro funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo e detta indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un siffatto mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 51 e 74].

53      Nel caso di specie, la partecipazione all’amministrazione della giustizia penale dei membri della procura, che in Francia hanno qualità di magistrati, non è contestata.

54      Per quanto riguarda la questione se tali magistrati agiscano in modo indipendente nell’esercizio delle funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo, dalle osservazioni scritte e orali presentate all’udienza dinanzi alla Corte dal governo francese risulta che l’articolo 64 della Costituzione garantisce l’indipendenza dell’autorità giudiziaria composta dai magistrati giudicanti e dai magistrati inquirenti e che, in forza dell’articolo 30 del CPP, il pubblico ministero esercita le sue funzioni in modo obiettivo al riparo da qualsiasi istruzione individuale proveniente dal potere esecutivo, in quanto il Ministro della Giustizia può soltanto rivolgere ai magistrati della procura istruzioni generali di politica penale al fine di assicurare la coerenza di tale politica in tutto il territorio. Secondo tale governo, dette istruzioni generali non possono in alcun caso avere l’effetto di impedire a un magistrato della procura di esercitare il proprio potere discrezionale riguardo alla proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo. Inoltre, conformemente all’articolo 31 del CPP, il pubblico ministero eserciterebbe l’azione pubblica e richiederebbe l’applicazione della legge nel rispetto del principio di imparzialità.

55      Siffatti elementi sono sufficienti a dimostrare che, in Francia, i magistrati della procura dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano tale potere in modo oggettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico.

56      Se è vero che i magistrati della procura sono tenuti a conformarsi alle istruzioni provenienti dai propri superiori gerarchici, dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), nonché del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), risulta che il requisito di indipendenza, che esclude che il potere decisionale dei primi formi oggetto di istruzioni esterne al potere giudiziario, provenienti in particolare dal potere esecutivo, non vieta le istruzioni interne che possono essere impartite ai magistrati della procura dai loro superiori gerarchici, essi stessi magistrati della procura, sulla base del rapporto di subordinazione che disciplina il funzionamento del pubblico ministero.

57      L’indipendenza del pubblico ministero non è rimessa in discussione nemmeno dal fatto che quest’ultimo è incaricato dell’esercizio dell’azione pubblica. Infatti, come rilevato dal Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg (procura generale del Granducato di Lussemburgo) in udienza dinanzi alla Corte, la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non riguarda soltanto i giudici o gli organi giurisdizionali di uno Stato membro. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che tale nozione si applica anche al procuratore generale di uno Stato membro competente ad esercitare l’azione penale, a condizione che il suo status, in tale Stato membro, gli riconosca una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania), C‑509/18, EU:C:2019:457, punto 57].

58      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

 Sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

59      Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata].

60      Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, tale tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68].

61      In particolare, il secondo livello di tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente controlli il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 71 e 73].

62      Inoltre, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 75].

63      Un simile ricorso contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottato da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia e godendo dell’indipendenza richiesta rispetto al potere esecutivo, non costituisce un organo giurisdizionale, mira a garantire che il controllo del rispetto delle condizioni necessarie all’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e in particolare la sua proporzionalità sia esercitato nell’ambito di una procedura che rispetti i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

64      Spetta, pertanto, agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, mediante norme procedurali da essi attuate e che possono differire da un sistema all’altro.

65      In particolare, l’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità giudiziaria diversa da un giudice costituisce solo una possibilità al riguardo.

66      La decisione quadro 2002/584 non osta, infatti, a che uno Stato membro applichi le proprie norme procedurali riguardo all’emissione di un mandato d’arresto europeo, purché l’obiettivo di tale decisione quadro e le esigenze derivanti da quest’ultima non siano pregiudicati (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 53).

67      Nel caso di specie, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale deriva necessariamente, nell’ordinamento giuridico francese, da un mandato d’arresto nazionale spiccato da un giudice, di solito il giudice istruttore. Ai sensi dell’articolo 131 del CPP, se la persona ricercata è in fuga o se risiede fuori del territorio francese, il giudice istruttore, previo parere del procuratore della Repubblica, può spiccare nei suoi confronti un mandato d’arresto se il fatto contestato comporta una pena detentiva correttiva o una pena più grave.

68      Dal rinvio pregiudiziale nella causa C‑626/19 PPU risulta che, quando un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale è emesso dal pubblico ministero, il giudice che ha spiccato il mandato d’arresto nazionale in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso domanda contestualmente al pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo e compie una valutazione delle condizioni necessarie per l’emissione di un siffatto mandato d’arresto europeo e in particolare della sua proporzionalità.

69      Inoltre, secondo il governo francese, nell’ordinamento giuridico francese, la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo, in quanto atto procedimentale, può essere oggetto di un’azione di nullità sul fondamento dell’articolo 170 del CPP. Una siffatta azione, disponibile per tutto il tempo in cui si svolge l’istruttoria penale, consente alle parti del procedimento di far rispettare i loro diritti. Se il mandato d’arresto europeo è emesso nei confronti di una persona che non è ancora parte del procedimento, quest’ultima potrà esercitare l’azione di nullità dopo la sua consegna effettiva e la sua comparizione dinanzi al giudice istruttore.

70      L’esistenza, nell’ordinamento giuridico francese, di siffatte norme procedurali rende così evidente che la proporzionalità della decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo può essere oggetto di un sindacato giurisdizionale preliminare, addirittura quasi contemporaneo alla sua emissione, e, in ogni caso, dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo, potendo tale esame pertanto avvenire, a seconda dei casi, prima o dopo la consegna effettiva della persona ricercata.

71      Un siffatto sistema risponde, pertanto, all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.

72      Inoltre, come ricordato al punto 43 della presente sentenza, la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da altre normative dell’Unione, adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, che contribuiscono a facilitare alla persona ricercata sulla base di un mandato d’arresto europeo l’esercizio dei suoi diritti, ancor prima della sua consegna allo Stato membro emittente.

73      In particolare, l’articolo 10 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), impone all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di informare senza indebito ritardo, dopo la privazione della libertà personale, le persone ricercate che esse hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente.

74      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo. La decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

 Sulle spese

75      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il francese e il neerlandese.