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Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Bank Refah Kargaran avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2018, causa T-552/15, Bank Refah Kargaran / Consiglio

(Causa C-134/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la sentenza adottata il 10 dicembre 2018 dalla Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-552/15;

in via principale, accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ossia la concessione del risarcimento del danno materiale da essa subìto per un importo di EUR 68 651 319 e del danno immateriale per un importo di EUR 52 547 415;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto statuendo che l’insufficienza di motivazione della decisione annullata non costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione europea.

2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che il fatto che una ricorrente vittima di una sanzione illegittima adottata dal Consiglio dell’Unione europea abbia presentato un ricorso e ottenuto l’annullamento della sanzione rende vana l’invocazione di una violazione sufficientemente qualificata del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo un motivo specificato dalla ricorrente nella sua replica senza verificare, come richiesto dalla giurisprudenza, se lo sviluppo del medesimo motivo nella replica derivi dalla nomale evoluzione del contraddittorio avviato con il ricorso durante il procedimento contenzioso.

4. Motivi quarto e quinto, vertenti su un errore di diritto

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto interpretando erroneamente la sentenza adottata nella causa T-24/111 , e ritenendo che la constatazione che il Consiglio ha violato il suo obbligo di comunicare alla ricorrente gli elementi posti a suo carico per quanto riguarda la motivazione addotta per le misure di congelamento dei capitali non dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione europea che fa sorgere la responsabilità dell’Unione.

5. Sesto motivo, vertente sullo snaturamento del ricorso

Il Tribunale avrebbe snaturato il ricorso ritenendo, per opporle l’irricevibilità del suo argomento, che la ricorrente non abbia, in sede di ricorso, invocato una presunta illegittimità relativa all’assenza di conformità della motivazione per l’inserimento del suo nome negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive con il criterio applicato dal Consiglio.

6. Settimo motivo, vertente sullo snaturamento del ricorso

Riducendo i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente alla sola violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale avrebbe snaturato il ricorso.

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1 Sentenza del 6 settembre 2013, Bank Refah Kargaran/Consiglio (T-24/11, EU:T:2013:403).