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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 7 settembre 2018 – LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-564/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: LH

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni relative alle domande irricevibili contenute all’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE 1 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva “procedure”»), possano essere interpretate nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una domanda è irricevibile nell’ambito della procedura di asilo qualora il richiedente sia arrivato in tale Stato membro, l’Ungheria, da un paese in cui non è esposto a persecuzioni o al rischio di gravi danni, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva “procedure” - in considerazione delle disposizioni contenute agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - possano essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro è conforme a tali disposizioni qualora preveda un termine imperativo di otto giorni per il procedimento giurisdizionale amministrativo per quanto riguarda le domande dichiarate irricevibili nel contesto dei procedimenti di asilo.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)