Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

10 luglio 2012

Causa F‑4/11

AV

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Assunzione – Riserva medica – Applicazione retroattiva della riserva medica – Parere della commissione di invalidità»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AV chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea applica nei suoi confronti la riserva medica prevista all’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») nonché della decisione con cui gli viene negato il beneficio dell’indennità di invalidità.

Decisione:      La decisione del 12 aprile 2010 è annullata. La decisione del 16 aprile 2010 è annullata. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare quelle sostenute da AV.

Massime

Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Esame medico – Obbligo del candidato di rispondere ai quesiti posti – Conseguenze di dichiarazioni inesatte o incomplete – Giustificazione dell’applicazione retroattiva di una riserva medica – Presupposto – Adizione previa del medico di fiducia

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 32)

Risulta dalle disposizioni dell’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti che, se è vero che l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può decidere di ammettere un agente affetto da malattia o da infermità al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso solo al termine di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in servizio presso l’istituzione per gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o di tale infermità, tale decisione può essere adottata solo sulla base di un parere medico emesso dal medico di fiducia o, in caso di ricorso, dalla commissione medica, in ordine alla questione di stabilire se l’agente sia effettivamente affetto da malattia o da infermità che, alla luce dei suoi sviluppi e dalle sue conseguenze, possa giustificare l’applicazione di una riserva medica.

Nel caso particolare in cui, dopo l’esame medico di assunzione, risulti che un agente non ha risposto in maniera sincera e completa ai quesiti posti sul suo stato di salute dal medico di fiducia all’atto di tale esame, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può legittimamente revocare la sua decisione iniziale di non applicare la riserva medica e adottare una nuova decisione che applichi retroattivamente tale riserva. La detta autorità è nondimeno preliminarmente tenuta a rispettare la procedura prevista dall’articolo 32 del detto regime, e cioè, da una parte, ad adire il medico di fiducia affinché esso emetta un parere sulla questione se la malattia o infermità avrebbe giustificato il fatto di accompagnare l’assunzione dell’interessato con una riserva medica, dall’altra, a comunicare all’agente la decisione da lei presa sulla base di tale parere, affinché l’agente possa eventualmente presentare un ricorso dinanzi alla commissione di invalidità. Infatti, una siffatta questione, che presuppone il fatto di determinare se tale malattia o infermità potesse comportare l’invalidità o il decesso dell’agente entro un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in servizio presso l’istituzione, è una questione di natura medica ed è di stretta competenza del medico di fiducia e, su ricorso, della commissione di invalidità.

(v. punti 33 e 34)