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Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 dalla M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-709/17, M-Sansz / Commissione

(Causa C-757/18 P)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M Sansz Kft.) (rappresentante: L Ravasz, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La M-Sansz Kft., nel suo ricorso d’impugnazione, chiede alla Corte di:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 settembre 2018, pronunciata nella causa T-709/17, respingere nella sua sentenza l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta e accogliere il ricorso in primo grado della ricorrente accertando, in via principale - in merito alle decisioni emesse dalla Commissione nei procedimenti SA.29432 (CP 290/2009) e SA.45498 (FC/2016) - che, nel contesto del procedimento n. 23.P.25.843/2016 pendente dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), le summenzionate decisioni non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la ricorrente, non essendo quest’ultima una parte direttamente e individualmente interessata, in quanto la ricorrente ha presentato la sua istanza di risarcimento sulla base della circostanza secondo cui l’aiuto statale viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e non l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; nell’ipotesi in cui, invece, le decisioni impugnate costituiscano atti giuridici nel contesto del procedimento fondato sull’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, accogliere il ricorso in primo grado dichiarando che le decisioni impugnate sono invalide dal momento che l’aiuto concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (annullamento);

per l’ipotesi in cui la Corte non ravvisi la possibilità di statuire nel merito, annullare l’ordinanza del Tribunale citata supra e nella sua pronuncia rinviare la causa al Tribunale quale organo giurisdizionale di primo grado;

e, per l’ipotesi in cui la Corte emetta una pronuncia in merito alle istanze menzionate nel primo capoverso, condannare la convenuta a sopportare le proprie spese relative al primo e al secondo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 263 TFUE nonché delle disposizioni e della giurisprudenza evidenziate in neretto, secondo quanto indicato di seguito.

La società ungherese ricorrente ha instaurato i procedimenti SA.29432 e SA.45498 con il deposito di una denuncia. Nelle denunce si dichiarava che l’aiuto di Stato era illegale e che veniva applicato un trattamento discriminatorio a una cerchia di entità di cui la stessa fa parte: per quanto riguarda sia le società beneficiarie sia quelle che sono oggetto della discriminazione, le attività esercitate in Ungheria sono le stesse, le sedi delle attività sono ubicate nella medesima provincia ungherese e le imprese assumono lavoratori portatori di handicap; d’altro canto, l’importo dell’aiuto di Stato illecito è eccessivamente e illegalmente elevato. In tali procedimenti, secondo la ricorrente la Commissione non ha emesso alcuna decisione e sicuramente non ha reso decisioni che producono effetti nei suoi confronti. Nel procedimento nazionale interessato menzionato nell’atto introduttivo del ricorso (procedimento n. 23.P.25.843/2016 pendente dinanzi al Fővárosi Törvényszék) la ricorrente ha chiesto di essere risarcita per il danno causatole dall’aiuto di Stato illegale e, pertanto, l’esito del presente procedimento influirà indubbiamente sulla sentenza che dovrà essere emessa nel procedimento nazionale. È importante che atti che, dal punto di vista giuridico, non costituiscono decisioni della Commissione non siano decisivi per quanto riguarda il procedimento nazionale. Tali decisioni non hanno dichiarato la compatibilità di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non costituiscono atti giuridici volti a produrre effetti giuridici per la ricorrente, non essendo quest’ultima una parte direttamente e individualmente interessata, in quanto la stessa ha fondato la sua domanda di risarcimento fondandosi sul fatto che l’aiuto statale viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sull’argomento secondo cui viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La ricorrente soddisfa, nel caso di specie, il criterio sancito nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62). La ricorrente ha dimostrato di essere una «parte interessata» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 1 e che la Corte, nella causa Commissione / Kronoply e Kronotex (C-83/09 P), ha dichiarato che, per essere considerati concorrenti, non era necessario che l’ambito di attività fosse identico.

Lesione dei diritti processuali (violazione delle disposizioni evidenziate in neretto), secondo le seguenti considerazioni:

Inoltre, se la tabella allegata come prova della qualità di parte interessata e le altre spiegazioni non sono state ritenute sufficienti dal Tribunale, quest’ultimo avrebbe dovuto applicare l’articolo 83, paragrafi da 1 a 3, gli articoli 88, paragrafo 1, e 89, paragrafi 1, 2, lettere da a) a c), 3, lettere a) e d), e 4, nonché l’articolo 92, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, e avrebbe dovuto richiedere informazioni alla ricorrente o indirizzare alla medesima un invito a tale riguardo. Il pregiudizio è quindi dipeso dal fatto che il Tribunale non ha agito d’ufficio: D’altro canto, il rapporto Sargentini, che esamina a sua volta il periodo interessato, ha condannato l’Ungheria sul piano del principio dello Stato di diritto, incluso lo Stato di diritto in ambito economico (v. punti 12, 13, 22 e 23).

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1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).