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Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2018, causa T-400/17 Deza/Commissione

(Causa C-813/18 P)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’UE del 24 ottobre 2018, causa T-400/17;

annullare parzialmente il regolamento (UE) n. 2017/7761 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, laddove riguarda la classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE.

Motivi dell’impugnazione e principali argomenti

La ricorrente invoca a sostegno della sua impugnazione quattro motivi.

Il Tribunale dell’UE ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento CLP2 , in particolare i seguenti principi fondamentali in esso sanciti: (i) la sostanza esaminata e classificata deve essere immessa sul mercato dell’UE; (ii) il nesso causale tra la sostanza e gli effetti cancerogeni negli animali da laboratorio deve essere suffragato da prove sufficienti; (iii) le prove sufficienti devono risultare da studi scientifici affidabili e ammissibili; e (iv) la classificazione della sostanza deve tener conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e del progresso tecnico e scientifico.

Il Tribunale dell’UE, nell’esaminare la classificazione dell’antrachinone, ovvero la parte impugnata del regolamento della Commissione, ha violato i requisiti del controllo giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea e ha distorto i fatti e gli elementi di prova.

Il Tribunale dell’UE ha erroneamente interpretato e applicato il principio della certezza del diritto.

In conseguenza dei vizi suesposti, il Tribunale dell’UE ha violato i diritti della ricorrente e i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto al pacifico godimento della proprietà e il principio della certezza del diritto.

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1 GU 2017, L 116, pag. 1.

2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 2008, L 353, pag. 1.