Language of document : ECLI:EU:F:2011:165

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

28 settembre 2011

Causa F‑12/11

André Hecq

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Malattia professionale – Collocamento in invalidità – Domanda di ripresa dell’attività lavorativa – Domanda di risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Hecq chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione implicita di rigetto del 15 aprile 2010 con cui la Commissione ha respinto la sua domanda del 15 dicembre 2009 diretta, in primo luogo, alla ripresa della sua attività lavorativa, in secondo luogo, ad ottenere il versamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione che egli avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio a partire dal 1° agosto 2003, da una parte, e, dall’altra, la pensione di invalidità da lui percepita da tale data, oltre agli interessi di mora, e, in terzo luogo, ad ottenere il versamento di un’indennità dell’ammontare di EUR 50 000.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Regimi distinti

(Statuto dei funzionari, artt. 73 e 78; Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 25)

3.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Illegittimità di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina non impugnata entro i termini – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Proponendo all’autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, un funzionario non può far rivivere, a suo vantaggio, il diritto di impugnare una decisione divenuta definitiva allo spirare dei termini di ricorso.

Vero è che l’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione del genere.

Tuttavia, una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che nega il riconoscimento all’interessato di una percentuale di invalidità sul fondamento dell’art. 73 dello Statuto, pur costituendo innegabilmente un fatto nuovo, non può essere qualificata come fatto sostanziale nel contesto del procedimento che è stato condotto ai sensi dell’art. 78 dello Statuto.

(v. punti 41-43)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (punto 14)

Tribunale di primo grado: 22 settembre 1994, causa T‑495/93, Carrer e a./Corte di giustizia (punto 20); 14 luglio 1998, causa T‑42/97, Lebedef/Commissione (punto 25)

2.      L’art. 25 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari precisa che il riconoscimento di un’invalidità permanente totale o parziale, in applicazione dell’art. 73 dello Statuto e della regolamentazione di copertura, non pregiudica in alcun modo l’applicazione dell’art. 78 dello Statuto e viceversa. Gli artt. 73 e 78 dello Statuto perseguono finalità diverse e si basano su nozioni distinte.

(v. punti 44 e 54)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 settembre 2011, causa F‑12/09, A/Commissione (punti 146‑150, e giurisprudenza ivi citata)

3.      Un funzionario che abbia omesso di impugnare un atto che arreca pregiudizio proponendo tempestivamente un ricorso di annullamento non può sanare tale omissione e, in un certo senso, procurarsi nuovi termini di ricorso, mediante una domanda di risarcimento danni.

Analogamente, un funzionario che non abbia tempestivamente impugnato una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che gli arreca pregiudizio non può far valere la pretesa illegittimità di tale decisione nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni. Un funzionario che intenda intentare un’azione risarcitoria sul fondamento dell’illegittimità da cui sia viziato un atto che arreca pregiudizio deve avviare il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto entro i tre mesi dalla notifica di tale atto, per ciò che riguarda tanto il danno materiale quanto il danno morale.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Corte: 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione (punto 9)

Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione (punto 38); 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (punto 144); 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione (punto 46); 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (punto 48)

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione (punto 70)