Language of document : ECLI:EU:F:2015:24

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

26 marzo 2015

Causa F‑41/14

CW

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Errori manifesti di valutazione – Sviamento di potere – Molestie psicologiche – Decisione che concede un punto di merito»

Oggetto:      Ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale CW ha proposto il presente ricorso diretto, in sostanza, ad ottenere l’annullamento, da un lato, del rapporto informativo relativo al 2012, nella versione finalizzata dalla decisione dell’autorità con potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Parlamento europeo del 24 maggio 2013 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2012») e, dall’altro, della decisione del direttore della direzione generale (DG) «Interpretazione e conferenze» del Parlamento, del 24 giugno 2013, con cui le veniva attribuito un punto di merito per il 2012.

Decisione:      Il ricorso è respinto. CW sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Funzionari – Congedo di malattia – Soggiorno al di fuori della sede di servizio senza autorizzazione – Conseguenze – Inserimento da parte dell’amministrazione di un’osservazione nel rapporto informativo del funzionario interessato – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 60, comma 2)

2.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Assenze del funzionario – Ottenimento di giorni di congedo annuale supplementari tramite una falsa dichiarazione vertente sull’inabilità al lavoro – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 60)

3.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo di eseguire ordini dei superiori gerarchici – Portata – Limiti – Rifiuto da parte di un funzionario che ha dimostrato insubordinazione ripetuta ad eseguire un ordine di presentare scuse al suo capo unità – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 21 bis)

4.      Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Redazione – Sussistenza di molestie psicologiche – Illegittimità del rapporto informativo – Necessità di un nesso fra le molestie e le valutazioni negative contenute nel rapporto

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, 24, 43, 90 e 91)

5.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Rapporto informativo contenente commenti negativi, ma non offensivi nei confronti del funzionario – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3, e 43)

1.      La formulazione letterale dell’articolo 60, secondo comma, dello statuto, è chiara, esplicita e non prevede alcuna deroga collegata alla natura della malattia, come un problema di natura psicologica o psichiatrica, all’obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione quando un funzionario desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che un soggiorno al di fuori del luogo dove si presta servizio sia breve e corrisponda ad un’indicazione medica, l’autorità con potere di nomina ha il diritto di constatare che un funzionario che non ha ottenuto preventiva autorizzazione non ha rispettato la pertinente disposizione dello statuto per i soggiorni al di fuori del luogo dove si presta servizio durante un congedo di malattia e che, di conseguenza si tratta di un’assenza irregolare.

Quindi, anche se si presume che il rapporto informativo valuti le prestazioni del funzionario nel corso di un anno intero, nulla osta a che la menzionata autorità dia atto di un avvenimento puntuale, segnatamente allorché quest’ultimo concerne la violazione di una regola chiara e specifica che emana direttamente dallo statuto e il funzionario interessato ritenga di non essere tenuto a presentare una domanda di autorizzazione preventiva. In tali circostanze, la formulazione di un’osservazione in un rapporto informativo non soltanto non è contraria ad una disposizione dello statuto, in particolare l’articolo 43, ma può avere come legittimo obiettivo quello di avvertire l’interessato e di evitare una reiterazione della violazione della regola statutaria in questione. A tale riguardo, un’osservazione che rammenti gli obiettivi che il funzionario deve raggiungere nell’ambito del rispetto delle regole non è assolutamente viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto il miglioramento della condotta del funzionario valutato nel servizio costituisce precisamente un obiettivo che il rapporto informativo si propone di conseguire.

Peraltro, la difficile situazione professionale che sarebbe all’origine del congedo di malattia non può esimerlo dall’obbligo, che incombe a tutti i funzionari o agenti, di rispettare l’articolo 60, secondo comma, dello statuto.

(v. punti 53‑56 e 80)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Österholm/Commissione, T‑190/02, EU:T:2004:191, punto 39

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Morgan/UAMI, F‑26/13, EU:F:2014:180, punto 57, e la giurisprudenza citata, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑683/14 P

2.      Non è accettabile che un funzionario o agente finga di essere malato e in tal modo si arroghi un giorno di congedo annuale supplementare. Inoltre, è perfettamente legittimo che l’amministrazione provveda, anche per mezzo di un commento in un rapporto informativo con riferimento ad un’irregolarità di tal genere, a che funzionari e agenti utilizzino i loro congedi annuali in condizioni regolari.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 118

3.      Dalla ratio dell’articolo 21 bis dello statuto risulta che, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, il funzionario, in un primo tempo, deve informare il superiore gerarchico diretto, poi, eventualmente, se quest’ultimo conferma l’ordine, l’autorità gerarchica superiore. Il funzionario è quindi tenuto, ai sensi della menzionata disposizione, a dare esecuzione all’ordine, a seconda dei casi reiterato o confermato dai superiori gerarchici, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.

A tale proposito, in un contesto di reiterate manifestazioni di insubordinazione dalla parte di un funzionario, un’istruzione proveniente dai superiori gerarchici di quest’ultimo con la quale gli viene richiesto di presentare delle scuse al suo capo unità, benché siffatto modo di procedere non corrisponda necessariamente ad una visione conforme alle buone prassi della gestione dei rapporti umani nella sfera professionale, può iscriversi nell’ambito di un comportamento legittimo dell’amministrazione inteso a garantire che tutti i funzionari o agenti rispettino le regole statutarie, segnatamente quelle, come l’articolo 21 bis dello statuto, dirette a consentire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa di ogni servizio, in un clima di fiducia reciproca, e pertanto, restare nei limiti del margine di discrezionalità dell’amministrazione nel contesto di siffatto comportamento.

(v. punti 70 e 72)

4.      Non è perché l’esistenza di molestie psicologiche subite da un funzionario o agente viene dimostrata che qualsiasi decisione recante pregiudizio a tale agente e adottata in tale contesto di molestie sia comunque illegittima. Infatti, per sua natura, l’esistenza di molestie psicologiche può, per principio, essere fatta valere solo a sostegno di domande di annullamento dirette contro il rigetto da parte dell’autorità con potere di nomina di una domanda di assistenza a titolo dell’articolo 24 dello statuto. Quindi, è solo in via eccezionale che un motivo relativo a pretese molestie può essere fatto valere nell’ambito del controllo della legittimità di un atto lesivo, come un rapporto informativo, se risulti che esista un nesso tra le molestie di cui trattasi e le valutazioni negative contenute nel rapporto in parola.

(v. punto 89)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, punto 69, e CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, punto 79

5.      Quando i commenti e valutazioni specifici contenuti nel rapporto informativo di un funzionario non sconfinino in una critica scortese od offensiva nei confronti della persona stessa dell’interessato, essi non possono, in quanto tali, essere considerati indizi del fatto che il rapporto informativo sarebbe stato elaborato ai fini di molestie psicologiche.

(v. punto 90)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Magone/Commissione, T‑73/05, EU:T:2006:127, punto 80

Tribunale della funzione pubblica: sentenze N/Parlamento, F‑26/09, EU:F:2010:17, punto 86, e CW/Parlamento, F‑48/13, EU:F:2014:186, punto 129