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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 31 agosto 2018 – Eurowings GmbH / JJ e KI

(Causa C-557/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Appellante: Eurowings GmbH

Appellati: JJ, KI

Questione pregiudiziale

Se, ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria spettante ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , debba essere presa in considerazione l’intera tratta aerea anche qualora un passeggero raggiunga la destinazione finale con un ritardo di tre ore o più solo a causa del ritardo e/o della cancellazione del volo in coincidenza, mentre il primo volo era in orario, i due voli siano stati operati da vettori aerei diversi e la conferma della prenotazione sia avvenuta per il tramite di un operatore turistico che ha abbinato i voli per il proprio cliente.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).