Ricorso proposto il 28 marzo 2013 - Skype / UAMI - British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)
(Causa T-184/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato e J. Mellor, QC)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) e Sky IP International Ltd (Isleworth)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 30 gennaio 2013, nel procedimento R 121/2011-4;
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SKYPE" − domanda di marchio comunitario n. 4 521 084 per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "SKY" per prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42 − domanda di marchio comunitario n. 3 203 411
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti e servizi controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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