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Ricorso proposto il 28 marzo 2013 - Skype / UAMI - British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

(Causa T-184/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato e J. Mellor, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) e Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 30 gennaio 2013, nel procedimento R 121/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SKYPE" − domanda di marchio comunitario n. 4 521 084 per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "SKY" per prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42 − domanda di marchio comunitario n. 3 203 411

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

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