Language of document : ECLI:EU:F:2013:26

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

28 febbraio 2013

Causa F‑51/11

Dimitrios Pachtitis

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Annullamento della decisione di non ammettere un candidato alla fase successiva di un concorso – Esecuzione di una sentenza – Decisione di riaprire un procedimento di concorso generale e di invitare il candidato illegittimamente escluso a ripetere i test di accesso»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Pachtitis chiede l’annullamento delle decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di riaprire il procedimento del concorso generale EPSO/AD/77/06 e di invitarlo a ripetere i test di accesso del detto concorso.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non ammettere un candidato alla fase successiva di un concorso – Riapertura del concorso nei confronti del solo ricorrente – Modalità di esecuzione adeguata

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 27)

In seguito ad una sentenza d’annullamento, l’istituzione interessata deve adottare, in forza dell’art. 266, primo comma, TFUE, i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti delle illegittimità accertate, il che, nel caso di un atto già eseguito, comporta la reintegrazione del ricorrente nella situazione nella quale lo stesso si trovava anteriormente a tale atto.

Per fare ciò, l’istituzione da cui proviene l’atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato.

Inoltre, anche se spetta all’istituzione interessata determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione a una sentenza di annullamento, il potere discrezionale di cui essa dispone è limitato dalla necessità di rispettare sia il dispositivo e la motivazione della detta sentenza sia le disposizioni del diritto dell’Unione. Pertanto, l’istituzione convenuta deve in particolare evitare che i provvedimenti adottati siano viziati dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento.

Al riguardo, quando si tratta di un concorso generale indetto per la costituzione di una riserva di assunzione le cui prove siano state viziate, i diritti di un candidato sono adeguatamente tutelati se l’autorità che ha il potere di nomina procede alla riapertura, nei confronti di quest’ultimo, del concorso destinato alla costituzione di un elenco di riserva, dato che tale riapertura comporta il ripristino della situazione qual era anteriormente al verificarsi delle circostanze censurate dal giudice.

Per contro, la soluzione consistente nell’ammettere il ricorrente a partecipare alla seconda fase del concorso senza dover ripetere i test di accesso non può essere accolta dalla commissione giudicatrice senza violare non soltanto il principio di parità di trattamento, il principio di obiettività della valutazione e il bando di concorso, ma anche l’articolo 27 dello Statuto.

(v. punti da 43 a 45, 48 e 49)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento, C‑8/99 P (punto 22)

Tribunale di primo grado: 13 settembre 2005, Recalde Langarica/Commissione, T‑283/03 (punto 51); 5 dicembre 2002, Hoyer/Commissione, T‑119/99 (punto 37, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 20 giugno 2012, Menidiatis/Commissione, F‑79/11 (punto 30, e giurisprudenza ivi citata); 13 dicembre 2012, Honnefelder/Commissione, F‑42/11 (punti 45, 46, 50 e 52, e giurisprudenza ivi citata)