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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2019 – Land Baden-Württemberg / D.R.

(Causa C-619/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Land Baden-Württemberg

Resistente: D.R.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (in prosieguo anche: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le comunicazioni che non lasciano l’ambito interno di un organismo tenuto a fornire informazioni.

Se la tutela delle «comunicazioni interne» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva si applichi senza limiti di tempo.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la tutela delle «comunicazioni interne» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva si applichi solo fino a quando non sia stata adottata una decisione o non sia stato concluso un altro procedimento amministrativo da parte dell’organismo tenuto a fornire informazioni.

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1 GU 2003, L 41, pag. 26.