Language of document :

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016 – De Nicola / BEI

(Causa F-82/15) 1

(Funzione pubblica – Personale della BEI – Assicurazione malattia – Rifiuto di rimborsare spese mediche – Terapia laser – Mancanza di validità scientifica del trattamento – Modalità di designazione di un medico indipendente – Ordine dei medici competente – Parere del medico indipendente – Portata del sindacato giurisdizionale – Motivi di diniego del rimborso – Disposizioni interne sull’assicurazione malattia – Obiettivo della terapia laser – Effetti lenitivi del dolore – Previa autorizzazione del medico di fiducia – Danno materiale – Conclusioni premature – Danno morale – Importo non precisato – Irricevibilità)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (rappresentanti: inizialmente L. Isola e G. Isola, avvocati, poi G. Ferabrecoli, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli e J.-P. Minnaert, agenti, A. Dal Ferro, avvocato, poi G. Faedo e G. Nuvoli, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda, da un lato, di annullare la decisione di diniego del rimborso delle spese mediche sostenute nel 2007 dal ricorrente per una terapia laser e, d’altro lato, le decisioni conseguenti e connesse adottate dalla Banca nel 2014.

Dispositivo

1)    La decisione della Banca europea per gli investimenti del 4 dicembre 2014, con la quale quest’ultima si è rifiutata di rimborsare al sig. Carlo De Nicola le spese della terapia con il laser FP3, è annullata.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

____________

1 GU C 279 del 24.8.2015, pag. 59.