Language of document : ECLI:EU:C:2014:2271

Causa C‑268/13

Elena Petru

contro

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

e

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro – Diniego di preventiva approvazione – Mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014

1.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia – Domanda che fornisce alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto
(Art. 267 TFUE)

2.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Assicurazione malattia – Prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro – Obbligo per l’autorità competente di rilasciare la preventiva approvazione – Presupposti – Cure che non possono essere prestate in tempo utile nello Stato membro di residenza a causa di una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità – Impossibilità che deve essere valutata rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro e rispetto al lasso di tempo entro il quale le cure possono essere ottenute

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 22, § 2, secondo comma)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 25‑27)

2.        L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempo utile nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute in tempo utile.

(v. punto 36 e dispositivo)