Language of document : ECLI:EU:C:2017:76

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

1o febbraio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttive 83/189/CEE e 98/34/CE – Progetto di regola tecnica – Notifica alla Commissione europea – Obblighi degli Stati membri – Violazione – Conseguenze»

Nella causa C‑144/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Tribunale distrettuale di Setúbal, Portogallo), con decisione del 2 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2016, nel procedimento

Município de Palmela

contro

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, A. Arabadjiev e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Müller, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz e D. Kukovec, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1983, L 109, pag. 8), come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 83/189»), nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Município de Palmela (comune di Palmela, Portogallo) e l’Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações [Autorità per la sicurezza alimentare ed economica (ASAE), Portogallo], in merito ad un’ammenda comminata a detto comune per infrazioni alle regole relative ai requisiti di sicurezza da rispettare nell’ubicazione, attuazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione, nonché della relativa attrezzatura e delle superfici impattate.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 83/189

3        L’articolo 1 della direttiva 83/189 era formulato nel modo seguente:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)      “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2)      ‟specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(…)

3)      ‟altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(…)

9)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l’utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto;

(…)

10)      “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

(…)».

4        L’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva stabiliva:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano delle specificazioni o requisiti, o rendano queste ultime più rigorose.

(…)».

 Direttiva 98/34

5        La direttiva 98/34, che ha abrogato la direttiva 83/189, enunciava all’articolo 1:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)      “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2)      “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

(…)

3)      “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(…)

4)      “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

5)      “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(…)

11)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(…)».

6        L’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

(…)».

 Diritto portoghese

7        Il Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell’ubicazione, attuazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione, nonché della relativa attrezzatura e delle superfici impattate), allegato al Decreto-Lei n. 379/97 (decreto legge n. 379/97), del 27 dicembre 1997 (in prosieguo: il «regolamento EJR»), all’articolo 13, intitolato «Informazioni utili», così disponeva:

«Negli spazi di gioco e ricreazione, devono essere apposte in più punti, in maniera visibile e leggibile, le seguenti informazioni:

a)      nome e numero di telefono dell’ente responsabile degli spazi di gioco e ricreazione e dell’ente incaricato del controllo;

b)      localizzazione del telefono più vicino;

c)      indirizzo e numero di telefono del pronto soccorso dell’ospedale o di altro pronto soccorso più vicino;

d)      numero d’emergenza nazionale».

8        L’articolo 16 del regolamento EJR, intitolato «Conformità ai requisiti di sicurezza», prevedeva, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1 –      La conformità ai requisiti di sicurezza sarà attestata dal costruttore o dal suo mandatario, oppure dall’importatore stabilito nell’Unione europea, attraverso l’apposizione sull’attrezzatura e sul relativo imballaggio, in maniera visibile, leggibile ed indelebile, della menzione ‟Conforme ai requisiti di sicurezza”.

2 –      Il costruttore o il suo mandatario, oppure l’importatore di attrezzatura destinata agli spazi di gioco e ricreazione stabilito nell’Unione europea sarà anche tenuto ad apporre in maniera visibile, leggibile ed indelebile:

a)      sull’attrezzatura e sul relativo imballaggio:

i)      il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio, il proprio indirizzo, l’identificativo del modello e l’anno di fabbricazione;

ii)      la fascia d’età degli utilizzatori ai quali è destinata l’attrezzatura;

iii)      il numero massimo di utilizzatori in contemporanea;

b)      sull’attrezzatura, le informazioni necessarie alla prevenzione dei rischi inerenti al suo utilizzo.

(…)».

9        Il Decreto‑Lei n. 119/2009 (decreto legge n. 119/2009), del 19 maggio 2009, ha modificato il regolamento EJR e in particolare gli articoli 13 e 16 di quest’ultimo.

10      L’articolo 13 del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, così recita:

«Negli spazi di gioco e ricreazione, devono essere apposte in più punti, in maniera visibile e leggibile, le seguenti informazioni:

a)      nome e numero di telefono dell’ente responsabile degli spazi di gioco e ricreazione e dell’ente incaricato del controllo;

b)      capacità massima di accoglienza dello spazio di gioco e ricreazione;

c)      localizzazione del telefono più vicino;

d)      indirizzo e numero di telefono del pronto soccorso dell’ospedale o di altro pronto soccorso più vicino;

e)      numero d’emergenza nazionale».

11      L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, così dispone:

«Il costruttore o il suo mandatario, oppure l’importatore di attrezzatura destinata agli spazi di gioco e ricreazione stabilito nell’Unione europea sarà anche tenuto ad apporre in maniera visibile, leggibile ed indelebile:

a)      sull’attrezzatura e sul relativo imballaggio:

i)      il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio, il proprio indirizzo, l’identificativo del modello e l’anno di fabbricazione;

ii)      la fascia d’età degli utilizzatori ai quali è destinata l’attrezzatura;

iii)      il numero e la data della norma tecnica applicabile;

iv)      il numero massimo di utilizzatori in contemporanea;

v)      la statura minima e massima dei bambini;

b)      sull’attrezzatura, le informazioni necessarie alla prevenzione dei rischi inerenti al suo utilizzo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      Il 25 novembre 2010 l’ASAE redigeva un verbale da cui risulta che il comune di Palmela aveva commesso talune infrazioni previste e sanzionate dal regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009.

13      Nelle proprie osservazioni difensive presentate il 2 marzo 2011, il comune di Palmela sosteneva, in via principale, che le infrazioni lamentate non gli potevano essere imputate perché le norme asseritamene violate non erano chiare. In subordine, tenuto conto della scarsa gravità di tali infrazioni, detto comune rilevava che un semplice avvertimento sarebbe stato sufficiente a garantirne la sanzione.

14      Il 23 ottobre 2013 il comune di Palmela riceveva notifica della decisione dell’ASAE di comminargli un’ammenda unica dell’importo di EUR 15 500, più EUR 100 per le spese legali. Avverso tale decisione, esso proponeva ricorso il 14 novembre 2013.

15      Con sentenza del 3 aprile 2014, il Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Tribunale distrettuale di Setúbal, Portogallo), dichiarava inapplicabili le disposizioni dell’articolo 13, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, e, di conseguenza, annullava la decisione impugnata per difetto di motivazione e per contraddizione tra la parte della motivazione e quella del dispositivo della stessa. Il 30 gennaio 2016 il comune di Palmela riceveva notifica di una nuova decisione che gli comminava un’ammenda unica di EUR 10 000, più EUR 100 per le spese legali.

16      Il comune di Palmela presentava ricorso contro detta nuova decisione dinanzi al giudice del rinvio, invitandolo a proporre dinanzi alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di notifica delle regole tecniche istituito dalla direttiva 98/34.

17      Il giudice del rinvio osserva che, ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri sono soggetti all’obbligo di notificare sia le regole tecniche e le loro successive modifiche sia il testo delle principali disposizioni legislative e regolamentari di base ad esse più strettamente collegate. Partendo dalla premessa, basata sulla giurisprudenza nazionale, che l’articolo 13, lettera b), e l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, costituiscono regole tecniche, tale giudice interroga la Corte circa le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di notifica di dette regole alla Commissione.

18      Detto giudice, inoltre, solleva la questione di stabilire se l’inadempimento di tale obbligo sia sanzionato con l’inapplicabilità soltanto di dette regole o dell’intero testo di cui esse fanno parte.

19      In tale contesto, il Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Tribunale distrettuale di Setúbal) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se il giudice nazionale debba decidere nel senso di una totale inapplicabilità di un testo legislativo nazionale che introduce norme tecniche e che, in violazione del disposto della direttiva [98/34], non è stato notificato alla Commissione europea o debba limitare la sua decisione d’inapplicabilità alle nuove regole tecniche introdotte dal testo legislativo nazionale; o

2)      se un testo legislativo nazionale che introduce norme tecniche e che, in violazione del disposto della direttiva [98/34], non è stato notificato alla Commissione europea debba essere sanzionato da inapplicabilità totale o se la decisione d’inapplicabilità debba limitarsi alle nuove regole tecniche introdotte dal testo normativo nazionale;

3)      se siano inapplicabili tutte le norme tecniche contenute nel regolamento citato o solamente quelle modificate o introdotte con il [decreto legge n. 119/2009]».

 Sulle questioni pregiudiziali

20      In limine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 28 aprile 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale (ordinanza del 14 luglio 2016, BASF, C‑456/15, non pubblicata, EU:C:2016:567, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di sapere, qualora disposizioni nazionali, come l’articolo 13, lettera b), e l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, costituissero regole tecniche ai sensi delle direttive 83/189 e 98/34, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189 e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 debbano essere interpretati nel senso che la sanzione dell’inopponibilità delle regole tecniche non notificate colpisce unicamente dette regole o l’integralità del testo legislativo in cui sono contenute.

22      Emerge dalla decisione di rinvio che il decreto legge n. 119/2009 ha modificato l’articolo 13, lettera b), congiuntamente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento EJR, lasciando invariato l’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento. Il giudice del rinvio parte dalla premessa che dette norme nazionali costituiscono regole tecniche.

23      Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, va osservato, alla stregua del giudice del rinvio, che tale diposizione costituisce effettivamente una regola tecnica ai sensi delle direttive 83/189 e 98/34, poiché essa prevede requisiti prescritti per un prodotto per motivi di tutela dei consumatori che concernono il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione e che influenzano in maniera significativa la composizione e la commercializzazione di siffatto prodotto. Pertanto, tale disposizione rientra nella categoria degli «altri requisiti» ai sensi sia dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 83/189 sia dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34.

24      Occorre esaminare se sia possibile trarre la medesima conclusione rispetto all’articolo 13, lettera b), del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, dato che tale decreto legge è stato adottato in un momento in cui la direttiva 98/34 era già in vigore.

25      È opportuno ricordare in tale contesto che la nozione di «regola tecnica» comprende quattro categorie di misure, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito all’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, punto 5, della medesima direttiva e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della medesima direttiva (sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 70).

26      A tal riguardo, in primo luogo, è opportuno ricordare che la nozione di «specificazione tecnica» presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e definisce pertanto una delle caratteristiche richieste di un prodotto. Per contro, quando una misura nazionale stabilisce le condizioni per lo stabilimento di imprese, quali le disposizioni che assoggettano l’esercizio di un’attività professionale ad un previo nulla osta, tali condizioni non costituiscono specificazioni tecniche (sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 19 nonché giurisprudenza ivi citata).

27      In secondo luogo, per poter essere qualificata come «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, una misura nazionale deve costituire una «condizione» in grado di influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto in questione. Tuttavia, è necessario verificare se una siffatta misura debba essere qualificata come «condizione» di utilizzazione del prodotto in questione oppure se si tratti, al contrario, di una misura nazionale rientrante nella categoria delle regole tecniche di cui all’articolo 1, punto 11, di tale direttiva. La possibilità di ricondurre una misura nazionale all’una o all’altra di queste due categorie di regole tecniche dipende dalla portata del divieto introdotto dalla misura stessa (sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 20 nonché giurisprudenza ivi citata).

28      In terzo luogo, la nozione di «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, include nel proprio ambito soltanto le regole riguardanti i servizi della società dell’informazione, ossia ogni servizio prestato a distanza per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 21 nonché giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, l’articolo 13, lettera b), del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, ha reso obbligatoria l’apposizione in più punti dello spazio di gioco e ricreazione dell’informazione relativa alla capacità massima di accoglienza di tale spazio.

30      Innanzitutto, si deve osservare che una siffatta disposizione non rientra nella categoria delle specificazioni tecniche ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, poiché è pacifico che le disposizioni che impongono requisiti e obiettivi generali in materia di sicurezza e di protezione, senza necessariamente riferirsi al prodotto in questione o al suo imballaggio in quanto tali e, quindi, senza definire le caratteristiche di tale prodotto, non contengono specificazioni tecniche (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, EU:C:2011:382, punti 17 e 18).

31      Detta disposizione, poi, non rientra neppure nella categoria delle regole relative ai servizi, ai sensi dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 98/34, poiché non riguarda servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, di tale direttiva.

32      Infine, per stabilire se una disposizione nazionale al pari dell’articolo 13, lettera b), del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, rientri eventualmente nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, o in quello dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, occorre verificare se essa possa influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto interessato, nella fattispecie le attrezzature presenti negli spazi di gioco e ricreazione, quale «condizione» relativa all’utilizzazione dei prodotti di cui trattasi, oppure se essa rientri nella categoria di divieti di cui all’articolo 1, punto 11, della citata direttiva.

33      Da un lato, è pacifico che una disposizione come quella oggetto del procedimento principale non costituisce un «altro requisito» ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, tenuto conto del carattere generale delle prescrizioni che esse prevede (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, EU:C:2011:382, punto 21). Dall’altro, essa non detta divieti che la possano far entrare nella categoria dei divieti di cui all’articolo 1, punto 11, della citata direttiva.

34      In tal contesto, è giocoforza rilevare che una disposizione, quale l’articolo 13, lettera b), del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, non costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34.

35      Per quanto riguarda la sanzione dell’inopponibilità delle regole tecniche che non sono state comunicate alla Commissione, è opportuno ricordare in primo luogo che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189 prevedeva l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica e che tale obbligo è stato ripreso all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34.

36      Inoltre, l’inadempimento di tale obbligo di notifica è sanzionato con l’inapplicabilità delle regole tecniche non notificate (v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 83/189, sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, punto 54, nonché, per quanto riguarda la direttiva 98/34, sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).

37      Circa la portata di siffatta sanzione, sebbene l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189 e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 esigano la comunicazione alla Commissione della totalità di un progetto di legge contenente regole tecniche, l’inapplicabilità derivante dall’inadempimento dell’obbligo suddetto si estende non già all’insieme delle disposizioni della legge in questione, bensì soltanto alle regole tecniche ivi contenute (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 68).

38      Ciò posto, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189 e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34 devono essere interpretati nel senso che la sanzione dell’inopponibilità di una regola tecnica non notificata, come l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento EJR, come modificato dal decreto legge n. 119/2009, colpisce unicamente detta regola tecnica e non l’integralità del testo legislativo in cui è contenuta.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, nonché l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, devono essere interpretati nel senso che la sanzione di inopponibilità di una regola tecnica non notificata, come l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell’ubicazione, attuazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione nonché della relativa attrezzatura e delle superfici impattate), allegato al Decreto-Lei n. 379/97 (decreto legge n. 379/97), del 27 dicembre 1997, come modificato dal Decreto-Lei n. 119/2009 (decreto legge n. 119/2009), del 19 maggio 2009, colpisce unicamente detta regola tecnica e non l’integralità del testo legislativo in cui è contenuta.

Firme


** Lingua processuale: il portoghese.