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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 5 febbraio 2019 – Minister for Justice and Equality / PI

(Causa C-82/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Resistente: PI

Questioni pregiudiziali

Se l’indipendenza di un pubblico ministero dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.

Se un pubblico ministero che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetto, direttamente o indirettamente, all’eventuale direzione o alle istruzioni del Ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerato un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 1 .

In caso di risposta affermativa, se il pubblico ministero debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.

In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se un pubblico ministero che si limita all’avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, alla formulazione delle accuse, all’esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati penali, e non emette mandati d’arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

Se il pubblico ministero di Zwickau sia un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro del 13 giugno 2002.

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1 Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).