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Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 - Suleimanova / Comitato delle regioni

(Causa F-12/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Karina Suleimanova (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal]

Convenuto: Comitato delle regioni dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di nominare la ricorrente funzionaria delle Comunità europee nella parte in cui tale decisione fissa il suo grado di assunzione in applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto;

condannare il Comitato delle regioni alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, vincitrice di un concorso il cui bando è stato pubblicato prima del 1° maggio 2004, è stata assunta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti 1.

Nel suo ricorso, la ricorrente fa valere innanzi tutto che la decisione impugnata viola lo sfondo giuridico costituito dal bando di concorso. In applicazione dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, infatti, essa sarebbe stata assunta ad un grado inferiore a quello indicato nel bando di concorso.

La ricorrente giudica inoltre che la decisione impugnata violi gli artt. 5, 29 e 31 dello statuto, nonché il principio della parità di trattamento ed il divieto di discriminazione. L'inquadramento dei vincitori dello stesso concorso o di concorsi dello stesso livello sarebbe stato infatti fissato a livelli differenti a seconda che essi siano stati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto si aspettava legittimamente di essere assunta nel grado indicato nel bando di concorso per l'assegnazione del posto al quale si era candidata.

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1 - GU L 124, del 27/4/2004, pag. 1.