Language of document : ECLI:EU:F:2013:49

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

24 aprile 2013

Causa F‑56/11

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione di grado»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento della decisione disciplinare del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea gli ha inflitto la sanzione della retrocessione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Termini – Decadenza – Irricevibilità di un motivo diretto contro una decisione disciplinare divenuta definitiva nell’ambito di un ricorso diretto contro una seconda decisione disciplinare – Rigetto – Incidenza dell’analogia delle motivazioni delle due decisioni – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 86, § 1, 90 e 91; allegato IX, artt. 9, § 3, e 22)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Nozione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esclusione – Perdita di punti di promozione e blocco della carriera ad un grado – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 43; allegato IX, art. 9)

3.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanze aggravanti – Grado di intenzionalità nella mancanza commessa – Portata

[Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10, c)]

1.      Un funzionario non può legittimamente contestare, nell’ambito di un ricorso diretto contro una sanzione disciplinare, la legittimità di un’altra decisione disciplinare adottata in precedenza e per la quale il termine di ricorso è scaduto. Infatti, se un atto arrecante pregiudizio non è stato contestato entro i termini previsti a tal fine, non è ammissibile che la persona interessata possa eludere tali termini facendo valere, nell’ambito di un ricorso diretto contro un successivo atto arrecante pregiudizio, un motivo relativo all’atto arrecante pregiudizio anteriore e fondato su un semplice riferimento, nell’atto arrecante pregiudizio successivo, all’atto arrecante pregiudizio anteriore.

Al riguardo, risulta da una lettura congiunta dell’articolo 86, paragrafo 1, e dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto, che ciascun procedimento disciplinare sfocia in un atto autonomo che produce effetti giuridici tali da incidere sugli interessi di un funzionario modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica e contro il quale possono essere esperiti i rimedi previsti dallo Statuto. La circostanza che una sanzione sia stata inflitta per lo stesso motivo di una sanzione anteriore non può modificare il carattere autonomo degli atti di cui trattasi.

Inoltre, consentire a un dipendente che ha lasciato scadere i termini perentori previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto, senza impugnare, con i rimedi previsti da tali articoli, un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, di rimettere in discussione quest’ultimo in via incidentale, in occasione di un ricorso proposto contro una sanzione disciplinare successiva, sarebbe incompatibile con i principi che disciplinano i rimedi giuridici previsti dallo Statuto e pregiudicherebbe la stabilità di questo sistema nonché il principio della certezza del diritto cui quest’ultimo si ispira.

(v. punti da 34 a 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 novembre 2001, Van Huffel/Commissione, T‑142/00 (punto 35)

2.      Un rapporto di evoluzione della carriera non costituisce una sanzione ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto ma una valutazione della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio del funzionario, conformemente all’articolo 43 dello Statuto. Di conseguenza, per quanto riguarda un funzionario che abbia formato oggetto di una sanzione di retrocessione nell’ambito di un procedimento disciplinare, la perdita di una promozione ad un grado superiore e di punti di promozione, nonché il blocco in un grado, costituiscono effetti inerenti a detta sanzione.

(v. punti 77 e 78)

3.      La mancanza consistente nel non aver cambiato comportamento dopo una decisione disciplinare, con cui è stata inflitta al funzionario una sanzione, costituisce senz’altro una mancanza commessa con un grado di intenzionalità e un’insubordinazione aggravata da parte del funzionario interessato.

(v. punti 86 e 118)