Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

3 dicembre 2013

Causa F‑36/13

CT

contro

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione – Lesione della dignità della funzione – Venir meno del rapporto di fiducia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale CT chiede, in particolare, l’annullamento della decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), del 24 luglio 2012, recante risoluzione del suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato e il risarcimento del danno subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto. CT sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Giustificazione relativa al venir meno del rapporto di fiducia – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47)

2.      Funzionari – Diritti e obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 12; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare – Insussistenza

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 47, c), e da 49 a 50 bis]

1.      La risoluzione anticipata di un contratto di agente temporaneo può essere fondata su un comportamento dell’agente interessato che determina il venir meno del rapporto di fiducia tra il medesimo e l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Il sindacato del giudice dell’Unione sulla legittimità di una decisione di risoluzione è limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti o di sviamento di potere.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2000, Dejaiffe/UAMI, T‑223/99, punti da 50 a 53

Tribunale dell’Unione europea: 7 novembre 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, punti 83 e 84

2.      L’articolo 12 dello Statuto costituisce una delle espressioni specifiche dell’obbligo di lealtà, che impone al funzionario non soltanto di astenersi da condotte che menomino la dignità della funzione e il rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche di dar prova di un comportamento al di sopra di ogni sospetto, affinché siano sempre preservati i rapporti di fiducia tra l’istituzione e lui stesso.

Il rispetto dovuto dal funzionario alla dignità della sua funzione non si limita al momento particolare in cui egli esercita l’una o l’altra mansione specifica, ma s’impone nei suoi confronti in ogni circostanza.

(v. punti 47 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, punto 130, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: 8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05, punto 233, e la giurisprudenza citata; 11 settembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, F‑126/11, punto 91

3.      Anche in caso di mancanza che possa eventualmente giustificare il licenziamento per motivi disciplinari di un agente temporaneo, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non è obbligata ad avviare un procedimento disciplinare contro l’interessato anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista dall’articolo 47, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti. La scelta di risolvere il contratto di un agente temporaneo in applicazione dell’articolo 47, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti, anziché degli articoli da 49 a 50 bis di detto regime, relativi al procedimento disciplinare, rientra nell’ampio potere discrezionale dell’amministrazione.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Dejaiffe/UAMI, cit., punto 38

Tribunale dell’Unione europea: Longinidis/Cedefop, cit., punto 100, e la giurisprudenza citata