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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 febbraio 2020 – Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-96/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione dell’art. 9 comma 2 della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti 1 , vada interpretat[a] nel senso che, nell’indicare, tra le altre condizioni minime di qualificazione per l’accesso al ruolo di persona responsabile del centro ematologico, il possesso di un titolo accademico "nel settore delle scienze mediche o biologiche" attribuisca direttamente ai laureati in entrambe le discipline il diritto di poter svolgere il ruolo di persona responsabile del centro ematologico;

se in conseguenza il diritto dell’Unione consenta o impedisca che il diritto nazionale escluda che il predetto ruolo di persona responsabile del centro ematologico possa esser svolto dai laureati in scienze biologiche.

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1     Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU 2003, L 33, pag. 30).