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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 9 agosto 2018 – DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Causa C-522/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente:

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il principio dell’inamovibilità dei giudici, che fa parte del principio della tutela giurisdizionale effettiva e del principio dello Stato di diritto, sia violato nel caso in cui il legislatore nazionale abbassi l’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (ad esempio, da 70 a 65 anni) e la nuova età pensionabile più bassa venga applicata ai giudici in servizio, senza lasciare alla sola valutazione del giudice interessato la decisione di beneficiare dell’età pensionabile più bassa.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il principio dello Stato di diritto ed il grado di indipendenza necessario a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nelle cause in cui è coinvolto il diritto dell’Unione siano violati qualora, contravvenendo al principio dell’inamovibilità dei giudici, il legislatore nazionale abbassi da 70 a 65 anni la normale età sino alla quale un giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro può svolgere la propria funzione, subordinando la possibilità della sua permanenza in servizio all’autorizzazione discrezionale da parte di un organo del potere esecutivo.

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 1 , debba essere interpretato nel senso che costituiscono discriminazione in base all’età l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro e la subordinazione della possibilità di rimanere in servizio di un giudice di tale organo giurisdizionale che ha raggiunto la nuova età pensionabile più bassa all’autorizzazione di un organo del potere esecutivo.

Se l’articolo 2, l’articolo 9 e l’articolo 11 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che in presenza di una discriminazione in base all’età nei confronti dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, dovuta all’abbassamento della loro età pensionabile da 70 anni, come in precedenza, a 65 anni, tale organo giurisdizionale, nel caso in cui tratti una causa con un collegio giudicante che comprende un giudice interessato dalle conseguenze di tali norme nazionali discriminatorie e che non ha espresso la volontà di beneficiare della nuova età pensionabile, è tenuto, al fine di pronunciarsi sulla questione preliminare relativa alla composizione del collegio giudicante, a rifiutare l’applicazione delle disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 2000/78 ed all’articolo 21 della Carta ed a continuare a riunirsi con la partecipazione di tale giudice, qualora tale iniziativa sia la sola maniera efficace per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti al giudice dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che lo Stato di diritto deve essere considerato un valore fondamentale dell’Unione europea, a tal punto che in caso di dubbi sulla conformità a tale valore ed al principio da esso derivante della tutela giurisdizionale effettiva - in quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei rispettivi giudici in attività - di disposizioni nazionali che abbassano l’età pensionabile dei giudici secondo le modalità descritte nelle prime due questioni pregiudiziali, il giudice nazionale deve disporre del potere di sospendere d’ufficio l’applicazione di disposizioni nazionali che mettono in discussione il principio dell’inamovibilità dei giudici nei confronti di tutti i giudici che rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.

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1 GU L 303, pag. 16.