Language of document : ECLI:EU:F:2010:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

23 novembre 2010 (*)

«Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Mancato rinnovo del contratto — Obbligo di motivazione»

Nella causa F‑8/10,

avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù del suo art. 106 bis,

Johan Gheysens, ex agente contrattuale ausiliario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Malines (Belgio), rappresentato dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalle sigg.re M. Balta e K. Zieleśkiewicz, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni (relatore), presidente, dal sig. S. Van Raepenbusch e dalla sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 25 gennaio 2010 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 27 gennaio), il sig. Gheysens ha proposto il presente ricorso diretto in particolare all’annullamento della decisione con cui è stata negata la proroga del suo contratto a tempo determinato oltre il 30 settembre 2009.

 Contesto normativo

2        L’art. 29, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:

a)      le possibilità di occupare il posto mediante:

i)      trasferimento o

ii)      nomina conformemente all’articolo 45 bis o

iii)      promozione

all’interno dell’istituzione;

b)      le domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti [dell’Unione europea],

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. (…)».

3        Ai termini dell’art. 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»):

«È considerato agente contrattuale con mansioni ausiliarie ai sensi del presente regime l’agente assunto presso un’istituzione entro i termini di cui all’articolo 88, in uno dei gruppi di funzioni di cui all’articolo 89,

a)      per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni diverse da quelle indicate all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), senza essere assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata,

b)      per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell’istituzione, quando siano provvisoriamente impossibilitati a svolgere le loro funzioni:

i)      funzionari o agenti temporanei del gruppo di funzioni AST;

ii)      in via eccezionale, funzionari o agenti temporanei del gruppo di funzioni AD con incarichi altamente specializzati, fatta eccezione per i direttori, i direttori generali e le funzioni equivalenti.

L’uso di agenti contrattuali con mansioni ausiliarie è vietato quando si applica l’articolo 3 bis».

4        Per quanto riguarda la durata dei contratti di agente contrattuale con mansioni ausiliarie ai sensi dell’art. 3 ter del RAA, l’art. 88 del RAA prevede quanto segue:

«Nel caso di un agente contrattuale di cui all’articolo 3 ter:

a)      i contratti vengono conclusi per un periodo determinato e non sono rinnovabili;

b)      la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i tre anni.

I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all’articolo 3 bis non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo».

 Fatti all’origine della controversia

5        Il Consiglio dell’Unione europea stipulava con l’associazione GP-DHV-FBO un contratto di assistenza nel settore immobiliare per il periodo 1993‑1997. Nell’ambito di tale contratto il ricorrente, dipendente di detta associazione e titolare di una laurea in architettura, veniva messo a disposizione del Consiglio per fornire principalmente prestazioni di disegno informatizzato e di «facility management».

6        Nel 1998 il Consiglio concludeva direttamente con lo studio di architettura del ricorrente un contratto per la prestazione di servizi a tempo parziale, che veniva rinnovato a più riprese fino al 30 settembre 2004.

7        A causa dell’aumento e del carattere permanente dei suddetti compiti di «facility management», il Consiglio decideva di assegnare all’unità «Immobili», nell’ambito del bilancio 2004, un posto di categoria B per consentire l’assunzione di un funzionario idoneo ad assolvere tali compiti. Tuttavia, non era possibile nominare a tale posto alcun funzionario né alcun vincitore di concorso, a causa del carattere tecnico del posto in questione.

8        Con contratto del 1° ottobre 2004 il Consiglio assumeva il ricorrente in qualità di agente ausiliario di categoria B, gruppo IV, classe 2, per un periodo di un anno, al fine di esercitare le funzioni di «facility management operator» presso l’unità della direzione generale (DG) A «Personale e amministrazione» incaricata, in particolare, della politica immobiliare e dei progetti. Con clausola addizionale firmata il 3 ottobre 2005 tale contratto veniva prorogato di un anno, fino al 30 settembre 2006.

9        Con nota dell’11 maggio 2006 il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» del Consiglio informava il ricorrente che poteva beneficiare di una proroga di un anno del suo contratto di agente ausiliario fino al 30 settembre 2007, ma non poteva ottenere, in virtù delle disposizioni statutarie, un contratto a tempo indeterminato.

10      Con una seconda clausola addizionale il contratto di agente ausiliario del ricorrente veniva prorogato fino al 30 settembre 2007.

11      Con nota del 6 giugno 2007 il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» rispondeva ad un messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2007 del vicepresidente del sindacato «Union Syndicale» relativo alla situazione giuridica del ricorrente presso il Consiglio. Tale nota, di cui il ricorrente era destinatario in copia, indicava che il Consiglio era disposto ad offrirgli a titolo eccezionale, per tenere conto della sua situazione personale, un contratto di agente contrattuale. Nella suddetta nota si precisava che, nel corso della durata di tale contratto, il ricorrente avrebbe potuto partecipare a concorsi organizzati dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), ma, qualora non avesse superato nessuno di tali concorsi, non avrebbe potuto essere assunto dal Consiglio in qualità di funzionario. Con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2007 il vicepresidente del sindacato «Union Syndicale» manifestava il proprio assenso alla proposta di offrire al ricorrente un contratto di agente contrattuale. Con nota del 5 luglio 2007 il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» prendeva atto di tale assenso.

12      Il 1° ottobre 2007 il Consiglio concludeva con il ricorrente un contratto a tempo determinato di agente contrattuale ausiliario di gruppo III, grado 11, primo scatto, per un periodo di due anni. L’art. 4 di tale contratto prevedeva che quest’ultimo era rinnovabile e che la durata effettiva del rapporto di lavoro, compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto stesso, non poteva superare i tre anni.

13      Il 23 ottobre 2007 l’EPSO pubblicava il bando di concorso generale EPSO/AD/99/07 diretto alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nel settore edile (GU C 248 A, pag. 1). Il ricorrente partecipava alle prove del concorso ma non veniva inserito nell’elenco di riserva. Il titolo I di detto bando di concorso specificava che il concorso era diretto all’assunzione di ingegneri (AD 5) nel settore edile.

14      Con nota del 21 dicembre 2007 il ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione con cui il Consiglio l’aveva assunto in qualità di agente contrattuale ausiliario per un periodo di due anni e l’aveva inquadrato nel gruppo di funzioni III, grado 11, primo scatto. In tale reclamo il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere inquadrato nel gruppo di funzioni IV e assunto a tempo indeterminato.

15      Il reclamo veniva respinto con decisione del Consiglio 24 giugno 2008.

16      Il 10 ottobre 2008 il ricorrente proponeva un ricorso contro tale decisione, registrato con il numero di ruolo F‑83/08, che veniva sospeso con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 20 febbraio 2009 fino alla soluzione definitiva della controversia nella causa F‑134/07, Adjemian e a./Commissione. L’impugnazione contro la sentenza del Tribunale 4 giugno 2009 (cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑841) è ancora pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea (causa T‑325/09 P).

17      Con nota del 29 aprile 2009 il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» ricordava al ricorrente che il suo contratto sarebbe scaduto il 30 settembre 2009 e che la durata del suo contratto avrebbe dovuto consentirgli di partecipare ad un concorso. L’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») indicava che gli elenchi di riserva del concorso EPSO/AD/99/07 erano stati appena pubblicati e il nome del ricorrente non vi figurava; la nota terminava con la frase seguente:

«Mi preme ricordarle che, come precisato nelle note sopra citate, qualora lei non superi un altro concorso EPSO, il suo contratto di agente contrattuale non potrà essere rinnovato alla scadenza nel prossimo settembre».

18      Con nota del 12 maggio 2009 il ricorrente chiedeva al direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» di rinnovare il suo contratto per un periodo di un anno, precisando che così auspicava il suo capo servizio nell’interesse della continuità del servizio e che il suo contratto prevedeva che la durata complessiva del rapporto di lavoro potesse raggiungere i tre anni.

19      Il 17 giugno 2009 l’EPSO pubblicava un bando di concorso generale per l’assunzione di assistenti (AST 3) in campo edilizio (EPSO/AST/94/09) (GU C 137 A, pag. 1). Il ricorrente veniva ammesso alle prove del concorso. Alla data dell’udienza l’elenco di riserva non era ancora stato pubblicato.

20      Con nota del 24 giugno 2009, relativa alla «[s]cadenza [del] contratto [del ricorrente] al 30 settembre 2009», il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» comunicava al ricorrente che non intendeva prorogare il suo contratto oltre il 30 settembre 2009, in quanto, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, era tenuto ad assegnare il posto occupato dal ricorrente mediante promozione, trasferimento di un funzionario o nomina del vincitore di un concorso. Pertanto, non avendo superato alcun concorso, il ricorrente non poteva continuare ad occupare un posto presso il Consiglio oltre il 30 settembre 2009. L’autore della nota ricordava al ricorrente che il contratto di agente contrattuale ausiliario di due anni in scadenza a tale data gli era stato accordato solo a titolo eccezionale per tenere conto della sua situazione personale e dargli la possibilità di partecipare ad un concorso.

21      Con nota del 3 luglio 2009 il ricorrente chiedeva al direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» di riconsiderare la decisione del 24 giugno 2009, facendo valere, da un lato, il fatto che il suo capo servizio auspicava che il suo contratto fosse prorogato di un anno e, dall’altro, il carattere permanente delle funzioni che egli esercitava presso il Consiglio da quasi sedici anni. In detta nota il ricorrente sottolineava che, dato il suo profilo di architetto e non di ingegnere, non poteva attendersi di essere incluso nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/99/07.

22      Con lettera del 14 luglio 2009 il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» confermava la decisione del 24 giugno 2009, precisando che intendeva assegnare il posto occupato dal ricorrente mediante nomina di un funzionario e che gli argomenti addotti nella lettera del 3 luglio 2009 non erano tali da rimettere in discussione tale decisione.

23      Con lettera del 24 luglio 2009 il ricorrente presentava, alla stessa data, un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, con cui chiedeva la revoca delle decisioni del 29 aprile e del 24 giugno 2009. Nella medesima lettera chiedeva inoltre che fossero adottati tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la sua situazione amministrativa (in prosieguo: la «domanda di regolarizzazione amministrativa»).

24      Con nota del 2 ottobre 2009, notificata il 13 ottobre 2009, l’AACC respingeva il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), nonché la domanda di regolarizzazione amministrativa (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa»).

 Conclusioni delle parti

25      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione di non prorogare il suo contratto oltre il 30 settembre 2009 e la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa;

—        condannare il Consiglio alle spese.

26      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile e, comunque, infondato;

—        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto del ricorso

27      Il ricorrente chiede al Tribunale, in particolare, di annullare la decisione di non prorogare il suo contratto oltre il 30 settembre 2009, senza tuttavia precisare espressamente quale sia tale decisione. Data la molteplicità degli atti adottati dal Consiglio in relazione al mancato rinnovo del contratto del ricorrente, occorre stabilire quale di tali atti costituisca la decisione controversa.

28      Dal tenore della nota del 29 aprile 2009 risulta che il contratto del ricorrente «scade il 30 settembre 2009». Tuttavia, tale nota non costituisce la presa di posizione definitiva dell’amministrazione in merito alla fine del rapporto di lavoro del ricorrente. Infatti, detta nota termina con un paragrafo in cui si rammenta che il contratto dell’interessato non potrà essere rinnovato qualora egli non superi un concorso diverso dal concorso EPSO/AD/99/07. Il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» ha quindi informato il ricorrente che esisteva ancora una possibilità che il suo contratto fosse rinnovato, prospettiva che non era puramente ipotetica, dato che, in data 17 giugno 2009, l’EPSO ha pubblicato un bando di concorso generale nel settore dell’edilizia, concorso cui il ricorrente ha partecipato.

29      Per contro, la nota del 24 giugno 2009 non lascia al ricorrente alcuna speranza di rinnovo del suo contratto. Anzitutto, tale nota ha ad oggetto la «[s]cadenza [del] contratto [del ricorrente] al 30 settembre 2009», mentre la nota del 29 aprile 2009 riguarda, più in generale, il «contratto [del ricorrente]». Inoltre, la nota del 24 giugno 2009 enuncia chiaramente i motivi di diritto — l’obbligo dell’APN di assegnare un posto vacante ad un funzionario — e di fatto — il mancato superamento di un concorso da parte del ricorrente — che giustificano il mancato rinnovo del contratto. Infine, l’autore della suddetta nota non prevede più che l’eventuale superamento di un concorso da parte del ricorrente possa giustificare una proroga del contratto oltre il 30 settembre 2009.

30      Due elementi confermano che la nota del 24 giugno 2009 è effettivamente la decisione con cui l’amministrazione ha preso definitivamente posizione sulla situazione contrattuale del ricorrente. Da un lato, tale nota è intervenuta in risposta alla domanda presentata dal ricorrente il 12 maggio 2009, in cui egli indicava che il suo superiore gerarchico auspicava che il suo contratto fosse prorogato di un anno. Dall’altro, nella nota del 14 luglio 2009 il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» ha risposto al ricorrente che non poteva che «confermare il tenore della [sua] nota del 24 giugno 2009».

31      Peraltro, in udienza lo stesso Consiglio ha indicato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che la nota del 24 giugno 2009 era l’atto recante pregiudizio nella presente controversia.

32      In ogni caso, se si dovesse ritenere che la decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente sia stata adottata con la nota del 29 aprile 2009 e non con quella del 24 giugno 2009, ciò non inciderebbe né sulla ricevibilità del ricorso, dato che il reclamo del ricorrente è stato proposto nel termine di tre mesi dalla notifica della nota del 29 aprile 2009, né sull’analisi dei motivi di ricorso, dato che entrambe le note si fondano, sostanzialmente, sullo stesso motivo, concernente il fatto che il ricorrente non aveva superato alcun concorso e pertanto non poteva continuare ad occupare il suo posto.

33      Quindi, per quanto riguarda la domanda del ricorrente diretta all’annullamento della decisione di non prorogare il suo contratto oltre il 30 settembre 2009, si deve ritenere che il ricorso sia diretto contro la decisione del 24 giugno 2009 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

34      Inoltre, il ricorso è diretto anche contro la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

35      Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile nel suo insieme, in ragione, da un lato, della sua mancanza di chiarezza e di precisione e, dall’altro, dell’irricevibilità del reclamo, risultante anch’essa dalla sua mancanza di chiarezza e di precisione.

36      Inoltre, per quanto riguarda più specificamente la domanda diretta contro la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa, il Consiglio fa valere che tale domanda, qualora dovesse essere interpretata nel senso che è diretta ad ottenere che venga ad esso ingiunto di adottare un determinato provvedimento, sarebbe irricevibile. Infatti, il Tribunale non sarebbe competente a pronunciare ingiunzioni nell’ambito di un sindacato di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto.

 Giudizio del Tribunale

37      In primo luogo, per quanto riguarda la domanda diretta contro la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa, gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità del ricorso contenzioso proposto da un ex agente contro l’istituzione della quale faceva parte alla condizione di principio del rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo che essi contemplano. Dette norme sono di ordine pubblico e le parti non possono derogarvi (v. ordinanze del Tribunale di primo grado 11 maggio 1992, causa T‑34/91, Whitehead/Commissione, Racc. pag. II‑1723, punti 18 e 19, nonché 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 54). Secondo l’art. 77 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico.

38      Ogni ricorso contro un atto arrecante pregiudizio adottato dall’AACC dev’essere obbligatoriamente preceduto da un reclamo precontenzioso che costituisca oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto. Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, in quanto prematuro, a norma dell’art. 91, n. 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 20 giugno 1990, cause riunite T‑47/89 e T‑82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑231, punto 32, e 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 53).

39      Dal reclamo del 24 luglio 2009 risulta che esso è costituito da due capi: da un lato, un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, diretto contro la decisione controversa e, dall’altro, una domanda di regolarizzazione della situazione amministrativa del ricorrente, che va al di là della semplice contestazione del rifiuto di rinnovare il contratto.

40      Con la nota del 2 ottobre 2009, di risposta al reclamo, l’AACC ha quindi adottato due decisioni distinte, vale a dire, da un lato, la decisione di rigetto del reclamo e, dall’altro, la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa (v., per analogia, sentenza Rudolph/Commissione, cit., punti 53‑55).

41      Orbene, è pacifico che il ricorrente non ha proposto un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa.

42      Pertanto, la domanda diretta contro la decisione di rigetto della domanda di regolarizzazione amministrativa è irricevibile.

43      In secondo luogo, per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata contro la decisione controversa, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione può valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustificasse, nelle circostanze del caso di specie, il fatto di respingere nel merito la domanda, senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto contro tale domanda (v. in tal senso, in particolare, sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52; sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. pag. II‑2123, punto 155; sentenza del Tribunale 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑87 e II‑A‑1‑435, punto 56).

44      Nella specie il Tribunale ritiene che una corretta amministrazione della giustizia giustifichi un esame e, se del caso, un rigetto nel merito della domanda diretta contro la decisione controversa, senza che occorra esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata contro tale domanda.

 Sulla domanda diretta contro la decisione controversa

 Argomenti delle parti

45      Il ricorrente sostiene, in primo luogo e in generale, da un lato, che la decisione controversa viola l’art. 25 dello Statuto e l’obbligo di motivazione, i principi risultanti dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), le norme che stabiliscono le condizioni minime per evitare i licenziamenti illeciti dei lavoratori, il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione, e, dall’altro, che la decisione controversa è priva di fondamento giuridico.

46      In secondo luogo, il ricorrente precisa che la decisione controversa è viziata da una carenza di motivazione e che egli non è quindi in grado di comprendere i motivi per i quali il suo contratto non è stato rinnovato. Inoltre, tale carenza di motivazione non sarebbe stata sanata dalla decisione di rigetto del reclamo. Anzitutto, la circostanza che il ricorrente non abbia superato un concorso generale non consentirebbe, di per sé, di giustificare il rifiuto di rinnovare un contratto entro il termine di tre anni previsto dall’art. 3 ter del RAA. Inoltre, egli nega che il posto che occupava sia previsto dalla tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Consiglio, che deve essere assegnato con le modalità di cui all’art. 29 dello Statuto, mentre per tale posto non sarebbe stato pubblicato alcun avviso di posto vacante. Infine, il Consiglio non avrebbe preso in considerazione, violando così il dovere di sollecitudine, l’interesse del ricorrente, che lavorava per l’istituzione da molti anni, al rinnovo del suo contratto. Oltre a ciò, il Consiglio non avrebbe tenuto conto della volontà del capo servizio del ricorrente, il quale aveva chiesto la proroga del contratto del ricorrente per ragioni di continuità del servizio.

47      In terzo luogo, la decisione controversa violerebbe l’art. 3 ter del RAA, interpretato alla luce dei principi risultanti dalla direttiva 1999/70 e dalla citata sentenza Adjemian e a./Commissione. Infatti, secondo il ricorrente, il Consiglio non avrebbe potuto assumerlo legittimamente in qualità di agente contrattuale ausiliario, dato che il posto da lui occupato non era inteso a rispondere a bisogni provvisori e occasionali. Il Consiglio avrebbe dovuto riqualificare il suo contratto rispettando gli obblighi derivanti dal RAA.

48      In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il Consiglio, rifiutando di rinnovare il suo contratto di agente contrattuale ausiliario in ragione del fatto che egli non figurava in un elenco di riserva per diventare funzionario, mentre nel corso della durata del contratto l’EPSO ha organizzato un solo concorso nel settore dell’edilizia, avrebbe violato il principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti.

49      Il Consiglio fa valere che vari motivi sollevati dal ricorrente sono irricevibili.

50      In primo luogo, i motivi vertenti sulla violazione dei principi risultanti dalla direttiva 1999/70 e delle norme che stabiliscono le condizioni minime per evitare i licenziamenti illeciti dei lavoratori, sull’assenza di fondamento giuridico, sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio della buona amministrazione sarebbero stati dedotti contravvenendo all’art. 35, n. 1, lett. d) ed e), del regolamento di procedura. Infatti, tali motivi verrebbero invocati senza alcun ragionamento pertinente che consenta al convenuto di comprendere la loro portata e fondatezza e, conseguentemente, di difendersi.

51      In secondo luogo, il Consiglio sostiene che il motivo secondo cui il ricorrente non poteva essere assunto sul fondamento dell’art. 3 ter del RAA è irricevibile, in quanto il ricorrente non ha contestato il fondamento giuridico del suo contratto entro tre mesi dalla stipula. La decisione controversa non costituirebbe un fatto nuovo tale da riaprire il termine concernente il fondamento giuridico del contratto.

52      In terzo luogo, il Consiglio fa valere che il motivo fondato sulla violazione del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti non è stato sollevato nel reclamo e risulta, pertanto, irricevibile.

53      In quarto luogo, il motivo fondato sulla violazione delle norme che stabiliscono le condizioni minime per evitare i licenziamenti illeciti dei lavoratori sarebbe inoperante, in quanto la presente controversia verterebbe sulla scadenza del contratto del ricorrente al termine del periodo per il quale era stato concluso, e non una decisione di licenziamento.

54      In subordine, il Consiglio sostiene che il ricorso è infondato.

55      In primo luogo, per quanto riguarda il motivo fondato sulla carenza di motivazione, il Consiglio ritiene che la decisione di non rinnovare il contratto non sia inficiata da tale vizio. Infatti, anzitutto, il ricorrente sarebbe stato informato del fatto che il suo contratto gli era stato offerto in via eccezionale, per un periodo di 24 mesi, onde consentirgli di partecipare ad un eventuale concorso successivo organizzato dall’EPSO. Inoltre, la nota del 29 aprile 2009 avrebbe ricordato al ricorrente tale situazione e la scadenza del suo contratto al 30 settembre 2009. Infine, nella decisione controversa sarebbe stato precisato che l’AACC era tenuta ad assegnare il posto occupato fino ad allora dal ricorrente mediante nomina di un funzionario, in quanto tale posto figurava nell’elenco dei posti previsti dal bilancio dell’istituzione ed era vacante. Poiché il ricorrente non aveva superato alcun concorso, il Consiglio non avrebbe potuto proseguire il rapporto contrattuale con lui, tenuto conto anche del fatto che il contratto iniziale di agente contrattuale ausiliario era stato concluso in via eccezionale per dargli il tempo di superare un concorso.

56      In secondo luogo, il Consiglio ritiene che la decisione controversa non violi i principi risultanti dalla direttiva 1999/70. Infatti, tale direttiva non sarebbe rivolta alle istituzioni, bensì agli Stati membri e non imporrebbe alcun obbligo alle istituzioni relativamente ai rapporti con il personale. In ogni caso, detta direttiva non vieterebbe di fare ricorso ai contratti a tempo determinato. Orbene, nella specie il primo contratto a tempo determinato concluso con il ricorrente avrebbe avuto lo scopo di assicurare l’esecuzione di compiti specifici in attesa di assegnare il posto ad un funzionario. Il secondo contratto sarebbe stato concluso in via eccezionale per tenere conto della situazione personale del ricorrente.

57      In terzo luogo, il Consiglio non comprende per quale motivo una decisione di non rinnovare un contratto a tempo determinato della durata di un anno violerebbe l’art. 3 ter del RAA. Inoltre, le affermazioni del ricorrente secondo cui egli avrebbe esercitato per sedici anni gli stessi compiti e le stesse responsabilità nell’ambito di regimi diversi sarebbero inesatte, poiché tali compiti sarebbero variati sotto il profilo del contenuto, della frequenza e delle responsabilità che comportavano per il ricorrente.

58      In quarto luogo, il Consiglio fa valere che il motivo vertente sulla violazione del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti è privo di fondamento in fatto. Il Consiglio, infatti, non avrebbe illegittimamente subordinato la proroga del contratto del ricorrente alla condizione del superamento di un concorso. Al contrario, il contratto sarebbe stato offerto al ricorrente in via eccezionale affinché potesse essere eventualmente assunto come funzionario. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel corso della durata biennale del suo contratto sarebbero stati organizzati due concorsi corrispondenti al suo profilo, e la commissione giudicatrice di tali concorsi avrebbe ammesso la sua candidatura.

 Giudizio del Tribunale

—       Sui motivi formulati in termini generali e astratti

59      Il ricorrente sostiene, in termini generali e astratti, da un lato, che la decisione controversa viola i principi derivanti dalla direttiva 1999/70, le norme che stabiliscono le condizioni minime per evitare i licenziamenti illeciti dei lavoratori, il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione e, dall’altro, che la decisione controversa è priva di fondamento giuridico.

60      Si deve ricordare che, a tenore dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi debbono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale di primo grado 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 20; ordinanza del Tribunale 26 giugno 2008, causa F‑1/08, Nijs/Corte dei conti, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑229 e II‑A‑1‑1231, punto 24). Ciò vale tanto più in quanto, in forza dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria del Tribunale. Tale particolarità della procedura dinanzi al Tribunale implica che, a differenza di quanto previsto dinanzi alla Corte o al Tribunale dell’Unione europea dall’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo non può essere sommaria (sentenza Adjemian e a./Commissione, cit.).

61      Pertanto, i motivi in esame, quali esposti, non rispettano le disposizioni dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura e risultano quindi irricevibili.

—       Sul motivo concernente la violazione dell’art. 25 dello Statuto e dell’obbligo di motivazione

62      Si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali ausiliari in virtù degli artt. 11 e 81 del RAA, e che si limita a riprodurre l’obbligo generale enunciato all’art. 253 CE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità dell’atto. Ne consegue che l’obbligo di motivazione così enunciato costituisce un principio essenziale del diritto dell’Unione a cui può essere derogato solo per ragioni imperative (sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento, Racc. pag. I‑8691, punto 39; sentenze del Tribunale di primo grado 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Pérez‑Ménguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II‑143, punto 73, e 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 105).

63      Secondo una giurisprudenza costante, l’AACC è tenuta a motivare le sue decisioni, quanto meno, entro la fase del rigetto del reclamo (sentenze del Tribunale di primo grado 3 marzo 1993, causa T‑25/92, Vela Palacios/CES, Racc. pag. II‑201, punto 22, e 14 luglio 1998, causa T‑219/97, Brems/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑381 e II‑1085, punto 83) e la portata dell’obbligo di motivazione deve essere di volta in volta valutata in funzione delle circostanze concrete (sentenze della Corte 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione, Racc. pag. 1419, punto 28, e 13 dicembre 1989, causa C‑169/88, Prelle/Commissione, Racc. pag. 4335, punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 60). In particolare, una decisione è sufficientemente motivata quando l’atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539, punto 13, e 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punto 35; sentenze del Tribunale di primo grado Ojha/Commissione, cit., punto 60, e 1° aprile 2004, causa T‑198/02, N/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑507, punto 70).

64      Si deve inoltre ricordare che una decisione con cui viene negato il rinnovo di un contratto a tempo determinato configura un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 25 dello Statuto se è distinta dal contratto in questione, ossia, in particolare, qualora sia fondata su elementi nuovi o costituisca una presa di posizione dell’amministrazione intervenuta a seguito di una domanda dell’agente interessato e vertente su una possibilità di rinnovo del contratto prevista dal contratto stesso (v., in tal senso, ordinanza della Corte 23 ottobre 2009, cause riunite C‑561/08 P e C‑4/09 P, Commissione/Potamianos, non pubblicata nella Raccolta, punti 45, 46 e 48; sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑75 e II‑A‑1‑469, punti 21 e 23). Tale decisione di diniego deve essere motivata (v. per analogia, riguardo ad una decisione che ha rifiutato l’assunzione di un agente temporaneo presso un gruppo politico del Parlamento, Hectors/Parlamento, cit., punto 40; per quanto concerne le decisioni di licenziamento di un agente temporaneo assunto a tempo indeterminato, sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren, Racc. pag. II‑2841, punti 143‑170).

65      Nella specie la decisione controversa costituisce un atto distinto rispetto al contratto concluso il 1° ottobre 2007 tra il Consiglio e il ricorrente.

66      Infatti, in primo luogo, tale decisione contiene un elemento nuovo rispetto al contratto concluso il 1° ottobre 2007, poiché precisa che tale contratto non potrà essere rinnovato al termine della sua durata iniziale di due anni. Orbene, l’art. 4 del medesimo contratto prevedeva espressamente un’eventuale possibilità di rinnovo per un periodo di un anno. Inoltre, il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione», nelle sue note del 6 giugno e del 5 luglio 2007, non aveva espressamente comunicato al ricorrente che il contratto propostogli non poteva essere rinnovato entro il termine di tre anni previsto dall’art. 88 del RAA.

67      In secondo luogo, con nota del 12 maggio 2009 il ricorrente ha presentato una domanda di rinnovo del suo contratto, sostenuta dal suo superiore gerarchico, e la decisione controversa costituisce la presa di posizione del Consiglio su tale domanda.

68      Conseguentemente, la decisione controversa, che costituisce un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, deve essere motivata.

69      Orbene, nella decisione controversa il Consiglio ha precisato di essere tenuto, in forza dell’art. 29 dello Statuto, ad assegnare il posto occupato dal ricorrente mediante promozione, trasferimento di un funzionario o nomina del vincitore di un concorso, e che il ricorrente, non essendo stato inserito in un elenco di riserva di un concorso, non poteva continuare ad occupare un posto presso il Consiglio oltre il 30 settembre 2009. Evidenziando tali elementi, il Consiglio ha sufficientemente motivato la decisione controversa.

70      In ogni caso, si deve rilevare che, con lettera del 14 luglio 2009, il Consiglio ha integrato tale motivazione precisando che intendeva assegnare ad un funzionario il posto occupato dal ricorrente e che gli argomenti da questo dedotti nella sua lettera del 3 luglio 2009 non erano idonei a rimettere in discussione tale decisione.

71      Infine, la decisione controversa è intervenuta in un contesto noto al ricorrente. Infatti, in particolare con la nota del 29 aprile 2009, il direttore generale della DG A «Personale e amministrazione» aveva già indicato all’interessato che non avrebbe potuto rinnovarne il contratto qualora non avesse superato un concorso.

72      Ne consegue che il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 25 dello Statuto deve essere respinto.

—       Sul motivo concernente l’errore manifesto di valutazione

73      Il ricorrente non solleva espressamente nelle sue memorie il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione. Tuttavia, nelle osservazioni dedicate all’inosservanza dell’obbligo di motivazione fa valere che il mancato superamento di un concorso generale non consente, di per sé, di giustificare il rifiuto di rinnovare un contratto entro il termine di tre anni previsto dall’art. 3 ter del RAA. Inoltre, egli contesta che il posto da lui occupato sia incluso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Consiglio e debba essere assegnato alle condizioni previste dall’art. 29 dello Statuto, mentre non sarebbe stato pubblicato alcun avviso di posto vacante relativo a tale posto. Infine, il Consiglio non avrebbe preso in considerazione, violando così il dovere di sollecitudine, l’interesse legittimo del ricorrente, che lavorava per l’istituzione da molti anni, al rinnovo del proprio contratto. Oltre a ciò, il Consiglio non avrebbe preso in considerazione l’interesse del servizio rappresentato dalla proroga del contratto del ricorrente per la continuità dello stesso.

74      Pertanto, alla luce di tali elementi, si deve ritenere che il ricorrente abbia contestato non solo la motivazione formale della decisione controversa, ma anche i motivi addotti dal Consiglio.

75      È stato dichiarato che il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato rientra nell’ampio potere discrezionale dell’autorità competente e, pertanto, il controllo del giudice dell’Unione deve limitasi alla verifica dell’assenza di errori manifesti e di sviamento di potere. Il rinnovo di un contratto a tempo determinato costituisce solo una facoltà lasciata alla valutazione dell’AACC, subordinata alla condizione che esso sia conforme all’interesse del servizio (v. sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punti 50 e 64; sentenza del Tribunale 27 novembre 2008, causa F‑35/07, Klug/EMEA, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑387 e II‑A‑1‑2127, punti 65 e 66).

76      Risulta altresì da una costante giurisprudenza che l’autorità competente, quando prende decisioni relative alla situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione tutti gli elementi che possono influenzare la sua decisione, in particolare l’interesse del dipendente stesso. Ciò risulta infatti dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione, che rispecchia l’equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci creati dallo Statuto, e per analogia dal RAA, nell’ambito dei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi dipendenti (sentenze del Tribunale di primo grado Pyres/Commissione, cit., punto 51, e 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol, Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 49; sentenza Klug/EMAE, cit., punto 67).

77      Nella specie, gli elementi dedotti dal ricorrente non consentono di dimostrare che il Consiglio, adottando la decisione controversa, abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

78      Da quanto precedentemente affermato emerge che la decisione controversa, come precisato dalla nota del 14 luglio 2009 e dalla decisione di rigetto del reclamo, è stata adottata in considerazione del fatto che il posto occupato dal ricorrente è incluso tra i posti indicati nella tabella degli organici previsti dal bilancio del Consiglio, e quest’ultimo intendeva quindi assegnarlo, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla scadenza del contratto di due anni offerto al ricorrente, ad un funzionario o al vincitore di un concorso.

79      Orbene, in primo luogo, dagli atti risulta che il posto occupato dal ricorrente fa effettivamente parte dal 2004 dei posti che figurano nella tabella degli organici previsti dal bilancio del Consiglio.

80      In secondo luogo, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi più idonei per far fronte alle sue esigenze di personale (sentenza della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, van der Stijl e Cullington/Commissione, Racc. pag. 511, punto 11). Inoltre, il principio delle aspettative di carriera di ogni funzionario all’interno della propria istituzione implica che, quando l’amministrazione intende coprire posti vacanti, deve innanzi tutto esaminare, a norma dell’art. 29 dello Statuto, le possibilità di promozione o trasferimento in seno all’istituzione e, successivamente, dopo tale verifica, valutare le altre possibilità (sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑3/97, Campogrande/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 65).

81      Pertanto, alla luce di tali principi, in particolare della libertà di scelta di cui dispone l’amministrazione in materia di modalità di assunzione, il Consiglio poteva legittimamente rifiutare di rinnovare il contratto del ricorrente, in ragione del fatto che il posto dell’interessato doveva essere coperto da un funzionario. Inoltre, tenuto conto della regola secondo cui un posto permanente incluso negli organici previsti dal bilancio di un’istituzione dev’essere coperto, in linea di principio, mediante assunzione di un funzionario, e dell’interesse del servizio ad assegnare un funzionario a mansioni di carattere permanente, la continuità del servizio fatta valere dal ricorrente non costituisce un elemento sufficiente per ravvisare un errore manifesto di valutazione.

82      In terzo luogo, la presa in considerazione dell’interesse personale del ricorrente, risultante dal dovere di sollecitudine, non può obbligare l’amministrazione a rinnovarne il contratto di agente contrattuale ausiliario, in assenza di un sufficiente interesse del servizio. Orbene, nella specie, è emerso in udienza che il Consiglio ha assunto un funzionario poco tempo dopo la scadenza del contratto del ricorrente, e non è stato dimostrato che la nuova organizzazione del lavoro adottata dal Consiglio in seguito a tale assunzione abbia impedito il corretto adempimento dei compiti precedentemente affidati al ricorrente.

83      Consegue da quanto esposto che il motivo concernente un errore manifesto di valutazione non può essere accolto.

—       Sul motivo concernente la violazione dell’art. 3 ter del RAA, interpretato alla luce dei principi risultanti dalla direttiva 1999/70

84      Il ricorrente sostiene che il Consiglio, assumendolo in qualità di agente contrattuale ausiliario, ha violato le disposizioni dell’art. 3 ter del RAA, interpretate alla luce dei principi risultanti dalla direttiva 1999/70. Infatti, tenuto conto del carattere permanente dei compiti da svolgere, il ricorrente avrebbe dovuto essere nominato agente temporaneo, e non agente contrattuale ausiliario.

85      Tuttavia, tale motivo non ha alcuna incidenza sulla legittimità della decisione controversa. Infatti, anche ammettendo che il Consiglio dovesse assumerlo in qualità di agente temporaneo, esso avrebbe dovuto comunque respingere la domanda di rinnovo del contratto di agente contrattuale ausiliario, per non protrarre l’asserita situazione illegittima.

—       Sul motivo concernente la violazione del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti

86      Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha eseguito in malafede il contratto di agente contrattuale ausiliario che li vincola. Infatti, l’istituzione avrebbe preteso che l’interessato superasse un concorso prima della scadenza del contratto stesso, ma senza organizzare nel frattempo un concorso corrispondente al suo profilo.

87      In primo luogo, si deve ricordare che la violazione del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti può essere utilmente invocata nell’ambito di un ricorso per risarcimento dei danni e permettere eventualmente di ottenere il risarcimento del danno subito a causa di tale comportamento illecito (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 luglio 1960, cause riunite 43/59, 45/59 e 48/59, Von Lachmüller e a./Commissione, Racc. pag. 903, in particolare pag. 923; sentenza del Tribunale 2 luglio 2009, causa F‑19/08, Bennett e a./UAMI, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑207 e II‑A‑1‑1137, punto 163). Per contro, tale motivo, che non è un motivo di legittimità, non ha in quanto tale alcuna incidenza sulla legittimità della decisione controversa.

88      In ogni caso, ammettendo che tale motivo sia operante, il ricorrente non può validamente sostenere che, in virtù del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti, il Consiglio fosse tenuto a far organizzare dall’EPSO un concorso che corrispondesse esattamente al suo profilo prima della scadenza del suo contratto.

89      Anzitutto, i concorsi vengono organizzati esclusivamente per soddisfare le esigenze del servizio e non per assolvere un impegno contrattuale dell’amministrazione. Orbene, non è stato dimostrato che l’interesse del servizio imponesse di organizzare un concorso aperto esclusivamente agli architetti prima della scadenza del contratto del ricorrente. Inoltre, e in ogni caso, dai documenti del fascicolo, in particolare dalle lettere del 6 giugno e del 5 luglio 2007, non risulta che il Consiglio abbia effettivamente assunto tale impegno. In dette lettere l’amministrazione ha semplicemente indicato che sarebbe stato accordato un contratto al ricorrente per consentirgli di partecipare eventualmente ad un concorso organizzato dall’EPSO. La lettera del 6 giugno 2007, che fa riferimento al «concorso “architetti” che verrà pubblicato nella seconda metà di quest’anno», tenuto conto in particolare delle virgolette utilizzate, non può essere interpretata nel senso che sarebbe stato organizzato un concorso riservato esclusivamente agli architetti prima della scadenza del suo contratto. Infine, ad abundantiam, va rilevato che il concorso EPSO/AD/99/07, pur non essendo riservato esclusivamente agli architetti, corrispondeva al profilo del ricorrente, dato che il settore 2 di tale concorso era intitolato «Genio civile, tecniche speciali o architettura» e i compiti che potevano essere assegnati ad un funzionario ammesso a tale concorso nel settore 2 corrispondevano a quelli che potevano essere normalmente affidati ad un architetto.

90      In secondo luogo, se con tale motivo il ricorrente intendeva sostenere che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere, interpretazione peraltro espressamente confutata in udienza, tale motivo non può comunque essere accolto.

91      Infatti, il ricorrente non ha prodotto alcun indizio atto a dimostrare l’esistenza di uno sviamento di potere. Per di più, nel corso della durata del contratto di agente contrattuale ausiliario l’EPSO ha organizzato due concorsi nel settore dell’edilizia per i quali è stata ammessa la candidatura del ricorrente.

92      Il motivo in esame va quindi respinto.

93      Pertanto, e senza che occorra pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata, la domanda diretta all’annullamento della decisione controversa deve essere respinta.

94      Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

96      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre il Consiglio, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso del sig. Gheysens è respinto.

2)      Il sig. Gheysens sopporterà la totalità delle spese.

Gervasoni

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2010.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: il francese.