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Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2019, causa T-27/18 RENV, FV / Consiglio

(Causa C-875/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 19 settembre 2019 (T-27/18 RENV), accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente e, di conseguenza, annullare il rapporto informativo relativo alla ricorrente per l’anno 2013;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di annullamento del rapporto informativo relativo all’anno 2013. La ricorrente deduce, a sostegno del motivo di impugnazione, da un lato, la violazione da parte del Tribunale del dovere di controllo e dell’obbligo di motivazione, nonché lo snaturamento degli elementi del fascicolo di causa e, dall’altro, la violazione della guida per la compilazione del rapporto informativo, dell’obbligo di motivazione e del dovere di sollecitudine, nonché l’errore manifesto di valutazione.

Secondo la ricorrente, richiedendo la sussistenza e la trasmissione di certificati medici e ritendendo, conseguentemente, che le assenze non fossero giustificate e potessero validamente costituire un elemento di cui tenere conto nell’esercizio di valutazione, il Tribunale ha disatteso la guida per la compilazione del rapporto informativo. Inoltre, la decisione di tener conto necessariamente, se non automaticamente, delle assenze e/o degli arrivi tardivi per valutare negativamente la ricorrente sarebbe illegittima. Infine, il Consiglio non avrebbe mai contestato la natura medica delle assenze e/o degli arrivi tardivi, né avrebbe criticato la giustificazione delle assenze mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi e avrebbe convalidato le domande di regolarizzazione ex post dei ritardi. Il Tribunale sarebbe dunque caduto in contraddizione e avrebbe snaturato gli elementi del fascicolo di causa.

Peraltro, la mancanza di regolarità nella presenza sul luogo di lavoro non implicherebbe ipso facto l’assenza di un impegno costante. Per di più, nel programma relativo all’orario della ricorrente non sarebbe stato registrato alcun orario personalizzato. Inoltre, un commento generale che qualifichi il «senso di responsabilità» come notevole potrebbe concretizzarsi soltanto in una valutazione «eccellente». Quanto alla valutazione della «qualità del lavoro», la motivazione del rapporto informativo non sarebbe correlata al livello stesso delle prestazioni della ricorrente. Infine, a proposito della valutazione dell’«attitudine a lavorare in gruppo» e delle «relazioni umane», il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione numerosi elementi versati agli atti. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe quindi snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa, sarebbe incorso in errori di interpretazione e di motivazione, avrebbe violato la guida per la compilazione del rapporto informativo e avrebbe omesso di esercitare validamente e correttamente il suo controllo dell’errore manifesto di valutazione.

Infine, la ricorrente afferma che nella sentenza impugnata sarebbe stata ignorata la situazione di maltrattamento sul posto di lavoro e di molestie psicologiche subite. Il Tribunale avrebbe parimenti violato il contenuto del dovere di sollecitudine, ignorando l’interesse della ricorrente e prendendo in considerazione soltanto il presunto interesse del servizio.

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