Language of document : ECLI:EU:C:2019:1078

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale»

Nella causa C‑625/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 22 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2019, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

XD,


LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per XD, da D. Bektesevic e T.E. Korff, advocaten;

–        per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e N. Bakkenes;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da G. Hodge e M. Browne, in qualità di agenti, assistite da R. Kennedy, SC;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca, avvocato dello Stato;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso il 27 maggio 2019 dall’Åklagarmyndigheten (procura, Svezia) ai fini dell’esercizio di un’azione penale promossa nei confronti di XD.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(…)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), segnatamente il capo VI. (…)».

4        L’articolo 1 della decisione quadro succitata, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o [di] una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        L’articolo 2 della suddetta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6        A termini dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

 Diritto svedese

 RB

7        Il capo 24 del rättegångsbalken (codice dei procedimenti giurisdizionali; in prosieguo: l’«RB») riunisce le norme relative alla custodia cautelare.

8        A norma dell’articolo 13 del suddetto capo, quando un rappresentante del pubblico ministero presenta una richiesta di custodia cautelare, il tribunale deve tenere un’udienza per statuire su di essa, alla quale sono invitati a comparire il presunto autore del reato e il suo difensore.

9        Ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo capo, il tribunale può disporre la custodia cautelare in assenza del presunto autore del reato.

10      Dalle disposizioni dell’articolo 20, primo comma, punto 2, del capo 24 dell’RB risulta che il giudice adito è tenuto a porre immediatamente fine alla custodia cautelare se tale misura non è più giustificata. Ai sensi dell’articolo 20, secondo comma, del medesimo capo, per tutta la durata della custodia cautelare, il pubblico ministero è tenuto a verificare se tale misura sia proporzionata e può porvi fine d’ufficio prima di formulare un’imputazione.

11      Conformemente all’articolo 1 del capo 52 dell’RB, la decisione che dispone la custodia cautelare pronunciata in primo grado può essere oggetto di appello senza limiti di tempo. La decisione di appello può a sua volta essere deferita allo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) senza limiti di tempo, in forza dell’articolo 1 del capo 56 dell’RB.

 Regolamento (2003:1178)

12      Il Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder [regolamento (2003:1178) sulla consegna [di una persona] in Svezia in applicazione di un mandato d’arresto europeo] (SFS 2003, n. 1178) ha recepito nell’ordinamento giuridico svedese la decisione quadro 2002/584.

13      A norma dell’articolo 2 del regolamento (2003:1178), il pubblico ministero emette il mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

14      Un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale può essere emesso, conformemente all’articolo 3 del medesimo regolamento, quando è stata pronunciata una misura che dispone la custodia cautelare della persona ricercata per il motivo che quest’ultima è fortemente sospettata di essere l’autore di un reato punibile con una pena privativa della libertà della durata di un anno o più.

15      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il pubblico ministero può emettere un mandato d’arresto europeo solo dopo aver valutato se il pregiudizio che potrà derivarne per l’interessato, i termini e i costi per il procedimento che ciò comporta possano essere giustificati alla luce della natura e della gravità del reato nonché di altre circostanze.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Il 27 maggio 2019, la procura svedese ha emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di XD, sospettato di aver partecipato, nell’ambito di un’organizzazione criminale, a violazioni della legislazione sugli stupefacenti nel territorio di più Stati, compresa la Svezia.

17      Il mandato d’arresto europeo veniva emesso in esecuzione di una decisione che disponeva la custodia cautelare, adottata in pari data dal Göteborgs tingsrätt (Tribunale di primo grado di Göteborg, Svezia).

18      L’indomani, ossia il 28 maggio 2019, XD è stato arrestato nei Paesi Bassi sulla base del mandato d’arresto europeo.

19      Il giorno successivo, ossia il 29 maggio 2019, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), conformemente all’articolo 23 dell’Overleveringswet (legge sulla consegna), del 29 aprile 2004, nella versione applicabile al procedimento principale, ha sottoposto al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) l’esame del suddetto mandato d’arresto europeo.

20      Il giudice del rinvio sostiene, da un lato, che dalle informazioni fornite dalle autorità svedesi nell’ambito del procedimento principale emerge che, in Svezia, i membri della procura partecipano all’amministrazione della giustizia e agiscono in modo indipendente, senza correre il rischio di essere assoggettati, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

21      Dall’altro lato, sebbene la normativa svedese relativa al mandato d’arresto europeo non preveda la possibilità di proporre ricorso contro la decisione di emettere un simile mandato, il suddetto giudice riferisce tuttavia che le informazioni trasmesse dalle autorità svedesi consentono di ritenere che la proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo venga esaminata in occasione dell’adozione della decisione che dispone la custodia cautelare, che precede il mandato d’arresto europeo.

22      Del resto, nel caso di specie, all’udienza dinanzi al Göteborgs tingsrätt (Tribunale di primo grado di Göteborg), dedicata alla custodia di XD, la discussione avrebbe riguardato anche l’emissione di un mandato d’arresto europeo al fine di mettere XD a disposizione delle autorità svedesi. Tale giudice avrebbe dunque esaminato la proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo quando ha deciso di disporre la custodia cautelare di XD.

23      Alla luce delle circostanze suesposte, il giudice del rinvio si chiede se la valutazione compiuta da un giudice in occasione dell’adozione della decisione giudiziaria nazionale, prima della decisione della procura di emettere un mandato d’arresto europeo, vertente in particolare sulla proporzionalità dell’emissione di un simile mandato, sia conforme, in sostanza, ai requisiti di cui al punto 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), ai sensi del quale una decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

24      A tale riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, sebbene, nel caso di specie, i mandati di arresto nazionale ed europeo siano stati emessi lo stesso giorno, non si può tuttavia escludere l’ipotesi che, tra l’adozione di una decisione giudiziaria nazionale e la valutazione della proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, da un lato, e il momento dell’effettiva emissione di quest’ultimo mandato, dall’altro, trascorra un certo periodo di tempo durante il quale si verifichino fatti nuovi che incidano sull’emissione del mandato d’arresto europeo in questione. In una situazione del genere, la valutazione effettuata dal giudice prima dell’effettiva emissione del mandato d’arresto europeo potrebbe non garantire una tutela giurisdizionale effettiva contro il carattere sproporzionato dell’emissione di un simile mandato.

25      Stante quanto precede, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipi all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo agisca in modo indipendente e che abbia emesso un mandato d’arresto europeo possa essere considerato un’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo, segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell’effettiva decisione del rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il mandato d’arresto europeo di cui trattasi».

 Sul procedimento d’urgenza

26      Il 17 settembre 2019, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di sottoporre il rinvio nella causa C‑625/19 PPU al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

27      Dopo aver rilevato che il rinvio verteva sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584 ‑ la quale rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ‑ e poteva quindi, come richiedeva il giudice del rinvio, essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, la Prima Sezione della Corte si è infatti basata sulla circostanza che XD, dal 28 maggio 2019, si trovava in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali in attesa di una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti e che il suo mantenimento in custodia dipendeva dalla soluzione della controversia principale.

 Sulla questione pregiudiziale

28      In via preliminare, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia a esso sottoposta. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se del caso, a riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, con la questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio sembra partire dal presupposto secondo il quale la qualità di autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è subordinata, in particolare, all’esistenza di un sindacato giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo.

30      Tuttavia, va osservato che l’esistenza di un sindacato giurisdizionale della decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Un siffatto requisito rientra non già nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione di un siffatto mandato (sentenza odierna, JR e YC, C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, punto 48).

31      Tale interpretazione è confermata dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), nella quale la Corte ha dichiarato che il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente a esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo deve essere qualificato come autorità giudiziaria emittente, ai sensi della decisione quadro 2002/584, e ha rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare, peraltro, se le decisioni di detto procuratore possano formare oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

32      Ciò posto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda in sostanza se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia attribuita a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia essa stessa un organo giurisdizionale, i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva risultano soddisfatti se, prima dell’effettiva decisione di tale autorità di emettere un mandato d’arresto europeo, un giudice abbia valutato le condizioni per l’emissione dello stesso e, in particolare, la sua proporzionalità.

33      A tale riguardo, va anzitutto ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

34      Si deve altresì osservare che la decisione quadro 2002/584, come risulta dal suo considerando 6, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE, sulla cui base la decisione quadro in parola è stata adottata. Da allora, la cooperazione giudiziaria in materia penale si è progressivamente dotata di strumenti giuridici la cui applicazione coordinata è destinata a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle sentenze in materia penale, al fine di evitare qualsiasi impunità degli autori di reati.

35      Il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro 2002/584, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a dar corso a un mandato di arresto europeo (sentenza del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

36      Ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584, infatti, gli Stati membri possono rifiutare di eseguire un simile mandato soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai successivi articoli 4 e 4 bis. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro (sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

37      Occorre altresì osservare che l’efficacia e il buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, istituito dalla decisione quadro 2002/584, si basano sul rispetto di taluni requisiti stabiliti dalla medesima decisione quadro, la cui portata è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte.

38      A tale proposito, da detta giurisprudenza emerge che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

39      Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, la suddetta tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68].

40      In particolare, il secondo livello di tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente verifichi il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 71 e 73].

41      Inoltre, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un simile mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione del genere devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 75].

42      Un simile ricorso contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, adottata da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia e godendo dell’indipendenza dal potere esecutivo richiesta, non costituisce un organo giurisdizionale, mira a garantire che il sindacato giurisdizionale di detta decisione e delle condizioni necessarie all’emissione di tale mandato e, in particolare, della sua proporzionalità rispetti i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

43      Spetta, pertanto, agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, mediante mezzi di ricorso da essi attuati e che possono differire da un sistema all’altro.

44      In particolare, l’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale costituisce solo una possibilità al riguardo.

45      La decisione quadro 2002/584 non osta infatti a che uno Stato membro applichi le proprie norme procedurali riguardo all’emissione di un mandato d’arresto europeo, purché l’obiettivo della medesima decisione quadro e i requisiti derivanti da quest’ultima non siano pregiudicati (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 53).

46      Nel caso di specie, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale deriva necessariamente, nell’ordinamento giuridico svedese, da una decisione che dispone la custodia cautelare della persona interessata, la quale è adottata da un organo giurisdizionale.

47      Il giudice del rinvio precisa altresì che dalle informazioni fornitegli dalle autorità svedesi risulta che, al fine di accertare la necessità di disporre la custodia cautelare, il giudice competente è tenuto del pari a valutare la proporzionalità di altre possibili misure, quali l’emissione di un mandato d’arresto europeo.

48      Inoltre, secondo il governo svedese, nell’esaminare la necessità di disporre una misura di custodia cautelare nei confronti di una persona sospettata di aver violato la legge penale, tale giudice deve sempre procedere a una valutazione della proporzionalità di una misura di questo tipo. Se la persona sospettata di aver commesso un reato fugge o non risiede nel territorio dello Stato membro emittente, l’unico motivo per il quale un rappresentante del pubblico ministero chiede a un giudice di spiccare un mandato d’arresto nei confronti di tale persona risiederebbe nella necessità di emettere un mandato d’arresto europeo. Di conseguenza, l’esame della proporzionalità che tale giudice sarà tenuto a effettuare nell’ambito della valutazione della necessità di disporre la custodia cautelare verterà altresì sull’emissione di un mandato d’arresto europeo.

49      È quanto sembra essere avvenuto nel procedimento principale, poiché, come emerge dal rinvio pregiudiziale, nell’ambito delle udienze dinanzi ai giudici svedesi, dedicate alla custodia di XD, la discussione ha riguardato anche la necessità di emettere un mandato d’arresto europeo al fine di procedere alla consegna della persona ricercata alle autorità svedesi.

50      Inoltre, il governo svedese ha indicato nelle sue osservazioni scritte e all’udienza dinanzi alla Corte che la persona ricercata sulla base di un mandato d’arresto europeo ha il diritto di interporre appello avverso la decisione che dispone la sua custodia cautelare, senza limiti di tempo, anche dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo e dopo il suo arresto nello Stato membro di esecuzione. Se la decisione che dispone la custodia cautelare impugnata è annullata, l’invalidazione del mandato d’arresto europeo è automatica, in quanto la sua emissione è basata sull’esistenza di tale decisione.

51      Infine, il governo summenzionato ha riferito che qualsiasi giudice superiore investito di un appello avverso la decisione che dispone la custodia cautelare procede altresì alla valutazione della proporzionalità dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

52      La presenza, nell’ordinamento giuridico svedese, di simili norme procedurali permette di constatare che, anche in assenza di un mezzo di ricorso distinto contro la decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo, le condizioni per la sua emissione e, in particolare, la sua proporzionalità possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale nello Stato membro emittente, prima o in concomitanza con la sua adozione, ma anche successivamente.

53      Un sistema del genere risponde, pertanto, all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.

54      Inoltre, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da altre normative dell’Unione, adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, che contribuiscono a facilitare alla persona ricercata sulla base di un mandato d’arresto europeo l’esercizio dei suoi diritti, ancor prima della sua consegna allo Stato membro emittente.

55      In particolare, l’articolo 10 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), impone all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di informare senza indebito ritardo, dopo la privazione della libertà personale, le persone ricercate che esse hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione.

56      Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.