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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 31 maggio 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg / L

(Causa C-437/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Appellante: État du Grand-duché de Luxembourg

Appellata: L

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/16 1 debba essere interpretato nel senso che una richiesta di scambio di informazioni formulata dall’autorità di uno Stato membro richiedente che definisce i contribuenti cui si riferisce la richiesta di scambio in base alla loro semplice qualità di azionisti e di beneficiari economici di una persona giuridica, senza che tali contribuenti siano stati preventivamente oggetto di un’identificazione nominativa e individuale da parte dell’autorità richiedente, sia conforme ai requisiti di identificazione stabiliti da tale disposizione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva medesima debbano essere interpretati nel senso che il rispetto della norma della prevedibile pertinenza comporta che l’autorità dello Stato membro richiedente, per dimostrare l’assenza di una «pesca di informazioni» nonostante la mancanza di una identificazione individuale dei contribuenti interessati, possa corroborare con spiegazioni chiare e sufficienti il fatto di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone e non una semplice verifica fiscale generalizzata e che tale indagine è giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo legale.

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, qualora

un singolo al quale l’autorità competente dello Stato membro interpellato abbia irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver ottemperato a una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nell’ambito di uno scambio di informazioni tra amministrazioni tributarie nazionali ai sensi della direttiva 2011/16, decisione non suscettibile di ricorso giurisdizionale secondo il diritto interno dello Stato membro interpellato, abbia contestato la legittimità di tale decisione in via incidentale nell’ambito di un ricorso giurisdizionale diretto avverso la sanzione pecuniaria e

sia venuto a conoscenza delle informazioni minime previste dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/16 solo nel corso del procedimento giudiziario avviato a seguito del suo ricorso giurisdizionale avverso detta sanzione,

a tale singolo deve essere concesso, una volta divenuto definitivo il riconoscimento in via incidentale della validità della decisione di ingiunzione e della decisione con cui è stata fissata l’ammenda, emesse nei suoi confronti, un termine sospensivo per il pagamento dell’ammenda affinché egli possa dare seguito, dopo essere in tal modo venuto a conoscenza degli elementi relativi alla prevedibile pertinenza definitivamente confermata dal giudice competente, alla decisione di ingiunzione.

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1     Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).