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Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-796/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59/CE1 , per aver designato come autorità competente ai fini di tale direttiva un’autorità diversa rispetto all'autorità preposta alla sicurezza ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE;2

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fa valere che l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59 definisce l'autorità competente ai fini di tale direttiva come «l’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE».

Il legislatore austriaco ha tuttavia operato una scelta diversa.

In luogo dell'autorità competente ai fini della direttiva 2004/49 [il Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei trasporti, l’innovazione e la tecnologia)], il legislatore austriaco ha designato come autorità competente in relazione a una serie di compiti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/59, la Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Ciò non sarebbe conforme a quest’ultima direttiva.

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1     Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU 2007, L 315, pag. 51).

2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2004, L 164, pag. 44).