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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítélőtábla (Ungheria) il 20 dicembre 2019 – J.Z. / OTP Jelzálogbank Zrt. e a.

(Causa C-932/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Győri Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: J.Z.

Resistenti: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, 1 sia contrario a una norma di diritto nazionale che, in un contratto di prestito concluso con un consumatore, dichiara nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente – la clausola in virtù della quale l’istituto di credito decide che al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del prestito o del leasing finanziario si applica il tasso d’acquisto, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell’erogazione dei fondi, e sostituisce tale clausola nulla, per quanto riguarda sia l’erogazione sia il rimborso, con una disposizione diretta ad applicare il tasso di cambio ufficiale della banca nazionale per la valuta di cui trattasi, senza che si debba considerare se, tenuto conto di tutte le clausole del contratto, detta disposizione tuteli effettivamente il consumatore contro le conseguenze particolarmente lesive, e senza nemmeno dare la possibilità al consumatore di esprimere la propria volontà in merito a se intenda chiedere una tutela in forza di tale normativa.

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1 GU 1993, L 95, pag. 29.