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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas rajona tiesa (Lettonia) il 7 gennaio 2020 – Procedimento penale a carico di AB, CE, SIA «MM investīcijas»

(Causa C-3/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Rīgas rajona tiesa

Procedimento penale a carico di

AB, CE, SIA «MM investīcijas»

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, lettera a), e l’articolo 22, primo comma, del protocollo n. 7 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, si applichino alla funzione di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, esercitata dal governatore di una banca centrale di uno Stato membro, nella specie il presidente della Banca di Lettonia, signor AB.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tali disposizioni garantiscano a detta persona l’immunità in un procedimento penale anche quando non ricopra più il posto di governatore della banca centrale dello Stato membro e, per ciò stesso, il posto di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale immunità sia unicamente un’«immunità di giurisdizione» ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea o se essa copra anche l’azione penale, comprese la notifica dell’atto di imputazione e l’assunzione di prove. Nel caso in cui l’immunità si estenda all’azione penale, se tale circostanza influisca sulla possibilità di utilizzare le prove.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 17 del medesimo protocollo, consenta al responsabile del procedimento o, nella fase corrispondente del procedimento, all’organo giudicante di valutare la sussistenza di un interesse dell’Unione europea nell’ambito di detto procedimento e, solo qualora tale sussistenza sia accertata – vale a dire, se il comportamento di cui è accusato AB sia connesso all’esercizio delle sue funzioni in un’istituzione dell’Unione europea –, di chiedere all’istituzione interessata, nella specie la Banca centrale europea, che revochi l’immunità del funzionario.

Se, nell’applicazione delle disposizioni del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, la sussistenza di un interesse dell’Unione europea debba sempre essere relazionata direttamente a decisioni o atti adottati nell’esercizio delle funzioni in seno a un’istituzione dell’Unione europea. Se un funzionario dell’Unione possa essere oggetto di attività processuali penali quando l’accusa sia relazionata non alle sue funzioni in un’istituzione dell’Unione europea, bensì ad attività svolte nell’ambito delle sue funzioni in uno Stato membro.

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