Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 gennaio 2019 – Kunsthaus muerz gmbh / Zürich-Versicherungs AG
(Causa C-20/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti
Ricorrente: kunsthaus muerz gmbh
Resistente: Zürich-Versicherungs AG
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva 2002/83/CE 1 – in particolare nei suoi articoli 35 e 36 – debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale ai sensi della quale, indipendentemente da una (corretta) informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per esercitare detto diritto scade 30 giorni dopo la conclusione del contratto, (anche) qualora il contraente non sia un consumatore.
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1 Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).