Language of document : ECLI:EU:F:2009:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

10 novembre 2009

Causa F‑93/08

N

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Motivazione – Errore manifesto di valutazione – Definizione degli obiettivi da raggiungere»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale N chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 4 marzo 2008, con cui viene definitivamente adottato il suo rapporto informativo per il periodo 1° gennaio ‑ 30 aprile 2007, e della decisione del presidente del Parlamento del 25 settembre 2008, recante rigetto del suo reclamo contro il detto rapporto informativo.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario riassegnato ad un’altra istituzione – Mancata presa in considerazione del detto rapporto da parte di tale altra istituzione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di portare a conoscenza del funzionario interessato il documento che fissa gli obiettivi assegnati al suo servizio

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Indipendentemente dalla sua utilità futura, il rapporto informativo di un funzionario costituisce una prova scritta e formale della qualità del lavoro compiuto dall’interessato. Una siffatta valutazione non è meramente descrittiva dei compiti svolti durante il periodo interessato, ma implica altresì una valutazione delle qualità di cui la persona valutata ha dato prova nell’espletamento della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario ha il diritto a che il suo lavoro riceva una valutazione formulata in maniera giusta ed equa. Di conseguenza, conformemente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, al funzionario dev’essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto di contestare un rapporto informativo che lo riguarda a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.

Pertanto, la riassegnazione di un funzionario da un’istituzione ad un’altra istituzione, la mancata presa in considerazione da parte della seconda istituzione dei rapporti informativi redatti dalla prima e una promozione del funzionario in seno alla seconda non sono tali da far venir meno il suo interesse ad agire contro un rapporto informativo definitivo redatto dalla prima di tali istituzioni.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I‑10701, punti 44 e 45)

2.      Risulta dagli artt. 10‑12 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dal Parlamento che tale istituzione deve comunicare, in occasione del colloquio di valutazione, a ciascuno dei suoi funzionari o agenti un documento che precisi gli obiettivi assegnati, per l’anno seguente, alla sua direzione, alla sua unità o al suo servizio. Tale documento costituisce un elemento essenziale nella valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente l’anno successivo e nell’elaborazione del suo rapporto informativo. Inoltre, se il funzionario o l’agente ne fa richiesta nel corso del colloquio di valutazione, l’amministrazione deve redigere un documento che fornisca maggiori precisazioni sugli obiettivi che gli vengono personalmente assegnati.

Si deve ritenere che un funzionario abbia avuto conoscenza degli obiettivi assegnati per l’anno seguente qualora, nel corso di una riunione generale, il capo unità abbia definito gli obiettivi generali della direzione, gli obiettivi specifici della sua unità o del suo servizio, così come gli obiettivi individuali dei vari funzionari, e allorché è stata inoltre comunicata e discussa una tabella contenente per ciascun funzionario o agente una definizione dei compiti e degli obiettivi per l’anno seguente. Sebbene, in un siffatto caso di specie, tale tabella, visto il suo contenuto e il carattere standardizzato delle formulazioni utilizzate, elenchi principalmente compiti da adempiere piuttosto che fissare obiettivi, essa fornisce tuttavia ai funzionari o agli agenti interessati un certo numero di orientamenti e di scopi da raggiungere e può, di conseguenza, essere considerata come la presentazione degli obiettivi ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione.

(v. punti 64 e 66)