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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’11 aprile 2019 – Obala i lučice d.o.o. / NLB Leasing d.o.o.

(Causa C-307/19)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parti

Attrice: Obala i lučice d.o.o.

Convenuta: NLB Leasing d.o.o.

Questioni pregiudiziali

Se i notai siano legittimati a effettuare la notifica o la comunicazione di atti in forza del regolamento (CE) n. 1393/2007 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, quando notificano le proprie decisioni in controversie alle quali non si applica il regolamento n. 1215/2012 2 , considerato che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata in base a un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012. In altri termini, atteso che non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, se – quando agiscono nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata in base a un «atto autentico» – i notai possano applicare le norme sulla notificazione e la comunicazione degli atti contenute nel regolamento n. 1393/2007.

Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione [di una tariffa di parcheggio] è stabilito dallo Zakon o sigurnosti prometa na cestama (legge sulla sicurezza stradale; in prosieguo: la «legge sulla sicurezza stradale») e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico, sia compresa nella materia civile ai sensi del regolamento n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tenuto conto in particolare del fatto che, in caso di accertamento di un veicolo stazionato senza biglietto di parcheggio o con biglietto di parcheggio non valido, detto veicolo è immediatamente soggetto all’obbligo di pagare un biglietto giornaliero, come se lo stazionamento si fosse protratto per l’intera giornata, indipendentemente dall’esatta durata dell’uso dello stallo di sosta, così che l’esazione della tariffa giornaliera assume carattere sanzionatorio, e considerato altresì che in alcuni Stati membri un tale stazionamento è considerato una contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale.

Nei procedimenti giudiziari precedentemente citati aventi ad oggetto la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico, se i giudici possano effettuare la notificazione o la comunicazione di un atto a convenuti stabiliti in un altro Stato membro ai sensi del regolamento [n. 1393/2007].

Per l’ipotesi che, in risposta alle questioni precedenti, venga dichiarato che questo tipo di stazionamento è compreso nella materia civile, si pongono le seguenti ulteriori questioni:

Nel caso di specie si presume la stipula di un contratto per il solo fatto della sosta in strada in un luogo identificato da segnaletica orizzontale e/o verticale, vale a dire si ritiene che attraverso la sosta sia stato concluso un contratto e che, qualora non sia pagato il parcheggio in conformità della tariffa oraria di sosta, sia dovuta la tariffa giornaliera. Si pone pertanto la questione se tale presunzione di conclusione di un contratto attraverso la suddetta sosta e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero qualora non sia stato acquistato alcun biglietto secondo la tariffa oraria, o quando il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato sia scaduto, sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’intero acquis dell’Unione.

Nel caso di specie la sosta ha avuto luogo a Zara, sicché vi è un collegamento tra detto contratto e i giudici croati. Ci si chiede tuttavia se la suddetta sosta sia un «servizio» nell’accezione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, dato che la nozione di servizio implica che la parte che lo fornisce svolga, in cambio di un corrispettivo, una determinata attività; altrimenti detto: ci si chiede se l’attività della ricorrente sia sufficiente per essere considerata un servizio. In assenza di una competenza speciale dei giudici croati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, competente a conoscere del procedimento sarebbe il giudice del domicilio della convenuta.

Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico e la riscossione ha luogo solo per il parcheggio in periodi determinati della giornata, possa essere considerata integrare un contratto di locazione di un immobile sulla base dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Qualora alla fattispecie non sia applicabile la presunzione sopra citata, secondo cui attraverso la sosta è stipulato un contratto (quarta questione pregiudiziale), se detto tipo di sosta, riguardo al quale la competenza a riscuotere una tariffa deriva dalla legge sulla sicurezza stradale ed è previsto il pagamento di un biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato acquistato prima per le ore di utilizzo dello stallo, o se il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto, possa essere considerato come materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

Nel caso di specie la sosta ha avuto luogo prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, alle ore 13:02 del 30 giugno 2012. Si pone pertanto la questione se siano applicabili ai fatti di causa i regolamenti sulla determinazione della legge applicabile, ossia il regolamento n. 593/2008 3 e il regolamento n. 864/2007 4 , tenuto conto del loro ambito temporale di validità.

Per l’ipotesi che la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente a rispondere in merito all’applicazione del diritto sostanziale, si pone la seguente questione:

Se sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e all’intero acquis dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il proprietario del veicolo sia una persona fisica o una giuridica, la presunzione di conclusione di un contratto attraverso la sosta e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato acquistato in conformità alla tariffa oraria di sosta o il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto. In altri termini, per quanto riguarda la determinazione del diritto sostanziale, se siano applicabili ai fatti di causa le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 593/2008 (atteso che dal fascicolo non risulta che le parti abbiano concluso un accordo sulla legge applicabile).

Qualora si ritenga che sussista un contratto, se si tratti nella fattispecie di un contratto di servizi, vale a dire se detto contratto di parcheggio possa essere considerato un servizio nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

In subordine, se la suddetta sosta possa essere considerata integrare un contratto di locazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 593/2008.

In subordine, qualora siano applicabili a detto tipo di sosta le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, si pone la questione di quale sia la prestazione caratteristica nel caso di specie, atteso che la ricorrente si limita, in sostanza, a segnalare la superficie della strada adibita ad area di sosta e a riscuotere le tariffe di parcheggio, mentre la convenuta effettua la sosta e paga il parcheggio. In effetti, se la prestazione caratteristica fosse quella della ricorrente, si applicherebbe il diritto croato, ma se la prestazione caratteristica fosse quella della convenuta, si applicherebbe il diritto sloveno. In ogni caso, dato che il diritto alla riscossione del parcheggio è disciplinato nella specie dal diritto croato, con il quale il contratto presenta quindi collegamenti più stretti, potrebbe nonostante tutto trovare applicazione ai fatti di causa anche il disposto dell’articolo 4, paragrafo [3], del regolamento n. 593/2008.

Qualora si ritenga che sussista un’obbligazione extracontrattuale ai sensi del regolamento n. 864/2007, se essa possa essere considerata un danno, così che il diritto applicabile sarebbe determinato conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

In subordine, se detto tipo di sosta possa essere considerato un arricchimento senza causa, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

In subordine, se detto tipo di sosta possa essere considerato negotiorum gestio, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

In subordine, se detto tipo di sosta possa essere considerato integrare una responsabilità della convenuta per culpa in contrahendo, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

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1 Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione e comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

4 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).