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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 – Taghani / Commissione

(Causa F-93/11)1

(Funzione pubblica – Concorso generale – Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione – Mezzi di ricorso – Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo – Ricevibilità – Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso – Principio della tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 - Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione

Dispositivo

La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata.

La Commissione europea è condannata a versare EUR 1000 al sig. Taghani.

Il ricorso è respinto per il resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 347 del 26.11.2011, pag. 46.