Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 – Taghani / Commissione
(Causa F-93/11)1
(Funzione pubblica – Concorso generale – Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione – Mezzi di ricorso – Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo – Ricevibilità – Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso – Principio della tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 - Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione
Dispositivo
La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata.
La Commissione europea è condannata a versare EUR 1000 al sig. Taghani.
Il ricorso è respinto per il resto.
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 347 del 26.11.2011, pag. 46.