Language of document : ECLI:EU:F:2013:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

21 marzo 2013

Causa F‑93/11

Jamal Taghani

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Decisione della commissione giudicatrice di concorso di non ammissione alle prove di valutazione – Mezzi di ricorso – Ricorso giurisdizionale proposto senza attendere la decisione sul reclamo – Ricevibilità – Modifica del bando di concorso dopo lo svolgimento dei test di accesso – Principio della tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Taghani chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10 di non ammetterlo a partecipare alle prove di valutazione e, dall’altra, la condanna della Commissione europea a risarcire il preteso danno subito a seguito di tale decisone.

Decisione: La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata. La Commissione è condannata a versare EUR 1 000 al sig. Taghani. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro la decisione della commissione giudicatrice di un concorso – Modifica del bando di concorso dopo lo svolgimento dei test di accesso – Candidato non ammissibile alla fase successiva del concorso anche in assenza di modifica – Irricevibilità – Eccezione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Ricorso dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di non ammissione alle prove di un concorso – Possibilità di far valere l’irregolarità del bando di concorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91)

3.      Ricorso dei funzionari – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Previo reclamo amministrativo – Natura facoltativa – Decisione fondata su un bando di concorso modificato dopo lo svolgimento dei test di accesso – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 2)

4.      Ricorso dei funzionari – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Previo reclamo amministrativo – Natura facoltativa – Presentazione – Conseguenze – Conservazione del diritto di adire direttamente il giudice dell’Unione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 2)

5.      Funzionari – Concorso per titoli ed esami – Condizioni per il superamento – Determinazione mediante il bando di concorso – Modifica del bando di concorso dopo lo svolgimento dei test di accesso che comporta la riduzione delle possibilità di successo dei candidati in detti test – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

[Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 1, e)]

6.      Funzionari – Concorso per titoli ed esami – Condizioni per il superamento – Determinazione mediante il bando di concorso – Modifica del bando di concorso dopo lo svolgimento dei test di accesso che comporta la riduzione delle possibilità di successo dei candidati in detti test – Violazione del principio della certezza del diritto

[Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 1, e)]

7.      Funzionari – Principi – Proporzionalità – Portata – Invocazione a giustificazione di un provvedimento in contrasto col principio di tutela del legittimo affidamento – Esclusione

1.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento riguardante la decisione di una commissione giudicatrice – fondata su un bando di concorso modificato dopo lo svolgimento dei test di accesso mediante una rettifica – di non ammissione del ricorrente alle prove di valutazione, quest’ultimo è privo di interesse ad agire se viene accertato che, anche in assenza della rettifica, egli non sarebbe stato ammesso alla fase successiva del concorso.

Tuttavia, diversa è la situazione quando non è sufficientemente dimostrato sul piano giuridico che il ricorrente non sarebbe stato ammesso alla fase successiva del concorso e la mancanza di interesse ad agire del ricorrente non è pertanto dimostrata con certezza.

(v. punti 29, 31 e 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commissione, T‑285/02 e T‑395/02 (punti 25 e 27)

2.      Alla luce della natura complessa della procedura di assunzione, che è composta da una serie di decisioni strettamente connesse tra loro, un ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità avvenute durante lo svolgimento del concorso, comprese quelle la cui origine possa risalire al testo stesso del bando di concorso, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione individuale successiva, come una decisione di non ammissione alle prove di valutazione.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92 (punto 23)

Tribunale della funzione pubblica: 14 aprile 2011, Clarke e a./UAMI, F‑82/08 (punto 79, e giurisprudenza ivi citata)

3.      La presentazione di un reclamo previo è obbligatoria quando l’autore dell’atto contestato è l’autorità che ha il potere di nomina, ma facoltativa quando l’atto è stato adottato dalla commissione giudicatrice di un concorso.

Per quanto riguarda un ricorso diretto contro la decisione della commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere il ricorrente nell’elenco dei candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nei test di accesso, il ricorrente è libero di adire direttamente il giudice dell’Unione, senza un reclamo previo, e ciò anche se contesta un elemento definito nel bando di concorso o in una rettifica di quest’ultimo.

Inoltre, il fatto che una decisione della commissione giudicatrice di concorso sia fondata su un bando di concorso modificato mediante una rettifica dopo lo svolgimento dei test di accesso non ha l’effetto di privare il candidato escluso del suo diritto di proporre ricorso direttamente contro la decisione della commissione giudicatrice.

(v. punti 39-41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Noonan/Commissione, cit. (punto 23)

Tribunale della funzione pubblica: 28 ottobre 2010, Vicente Carbajosa e a./Commissione, F‑77/08 (punti 27‑31 e 35‑37)

4.      Il procedimento di reclamo amministrativo non ha senso quando le censure sono dirette contro le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, dato che l’autorità che ha il potere di nomina manca di strumenti per riformare queste ultime decisioni di modo che il rimedio giuridico offerto riguardo ad una decisone di una commissione giudicatrice di concorso consiste normalmente in una adizione diretta del giudice dell’Unione.

Al riguardo, non risulta né dallo Statuto né dalla giurisprudenza che ad un candidato ad un concorso che abbia ciononostante deciso di presentare alla detta autorità un reclamo contro una decisione della commissione giudicatrice sia impedito di adire direttamente il giudice senza attendere la decisione sul reclamo. Al contrario, quando un candidato si rivolge, mediante un reclamo amministrativo, all’autorità che ha il potere di nomina, tale iniziativa, indipendentemente dal suo significato giuridico, non potrebbe avere la conseguenza di privare il candidato del suo diritto di adire il giudice direttamente. Pertanto, se, nelle condizioni descritte, un candidato di un concorso decide di adire direttamente il giudice, quest’ultimo deve determinare se il ricorso sia stato proposto entro un termine di tre mesi e dieci giorni dalla notifica al ricorrente della decisione che arreca pregiudizio.

(v. punti 44, 46-48)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 20 giugno 2012, Cristina/Commissione, F‑66/11 (punti 37, 40 e 41, e giurisprudenza ivi citata)

5.      La modifica delle regole relative alla valutazione dei test previste dal bando di concorso è tale da pregiudicare le possibilità di un interessato di essere iscritto nell’elenco dei candidati ammessi alle prove di valutazione, in quanto una siffatta modifica può avere come effetto un aumento del numero di candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo nei test, diminuendo, di conseguenza, le sue possibilità di ritrovarsi tra i migliori candidati. Al riguardo, l’applicazione della rettifica del bando di concorso dopo lo svolgimento dei test di accesso non rispetta le assicurazioni ad esso fornite dal bando di concorso e, pertanto, viola il principio di tutela del legittimo affidamento.

Infatti, le prove di natura comparativa sono per definizione prove nelle quali le prestazioni di ciascun candidato sono valutate in relazione a quelle degli altri, di modo che il numero dei candidati ammessi può incidere sulle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice sui candidati. Queste ultime rispecchiano il giudizio di valore espresso sulla prestazione di un candidato rispetto a quelle degli altri candidati. Ne consegue che più il numero dei candidati a questo tipo di prove è elevato, più è alto il livello delle pretese della commissione giudicatrice nei confronti di questi ultimi.

(v. punti 71, 72, 75 e 89)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 marzo 2003, Staelen/Parlamento, T‑24/01 (punto 57)

6.      Il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione. Orbene, benché, in linea di massima, tale principio osti a che l’efficacia nel tempo di un atto delle istituzioni dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. Tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di una rettifica ad un bando di concorso che modifichi la valutazione dei test di accesso al detto concorso dopo il loro svolgimento.

Certo, qualora l’autorità che ha il potere di nomina scopra, dopo la pubblicazione di un bando di concorso, che le condizioni richieste erano più severe di quanto richiedessero le esigenze del servizio, essa può continuare le procedure assumendo, eventualmente, un numero di vincitori inferiore e a quello inizialmente previsto, ovvero riavviare la procedura di concorso revocando il bando di concorso originario e sostituendolo con un bando rettificato. Tuttavia, l’adozione di una rettifica del bando di concorso dopo la conclusione di talune prove non può essere considerata equivalente a tali soluzioni.

(v. punti 76-78, 81 e 82)

Riferimento:

Corte: 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03 (punto 69)

Tribunale di primo grado: 2 ottobre 1996, Vecchi/Commissione, T‑356/94 (punto 56)

Tribunale dell’Unione europea: 10 novembre 2010, UAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P (punto 48, e giurisprudenza ivi citata)

7.      In forza del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, la legittimità di un provvedimento adottato da un’istituzione dell’Unione è subordinata alla condizione che, qualora si presenti una scelta tra più provvedimenti appropriati, occorre ricorrere al meno restrittivo e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. Tuttavia, considerazioni connesse alla proporzionalità di un provvedimento non possono giustificare l’adozione di un atto che violi il principio di tutela del legittimo affidamento, come la modifica del bando di concorso dopo la conclusione dei test di accesso, fermo restando che il principio di proporzionalità è applicabile solo qualora si presenti una scelta tra più provvedimenti appropriati.

(v. punto 88)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03 (punto 52)

Tribunale della funzione pubblica: 30 settembre 2010, Torijano Montero/Consiglio, F‑76/05 (punto 81, e giurisprudenza ivi citata)