Language of document : ECLI:EU:F:2007:203

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

21 novembre 2007

Causa F‑98/07 R

Nicole Petrilli

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Domanda, proposta ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con la quale la sig.ra Petrilli chiede, da una parte, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 20 luglio 2007, recante rigetto della sua domanda, presentata ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere la proroga del suo contratto di agente contrattuale e, dall’altra, la concessione di provvedimenti provvisori.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 104, n. 2)

3.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 104, n. 2)

1.      Le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori relative all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi una di queste condizioni.

Nell’ambito di questo esame globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine secondo il quale condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 19 e 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punti 12 e 13)

2.      La finalità del procedimento sommario non consiste nell’assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione di merito. Sta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale tipo.

(v. punti 29 e 33)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I‑1857, punto 62)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 25); 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1555, punto 27)

3.      La perdita di un’opportunità di occupare un posto da coprire in seno ad un’istituzione comunitaria costituisce un danno di natura materiale e non morale.

Orbene, un danno di natura esclusivamente pecuniaria non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di compensazione finanziaria successiva.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑549/93 R, D./Commissione (Racc. pag. II‑1347, punto 45); 6 giugno 2006, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑129 e II‑A‑2‑609, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)