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Impugnazione proposta il 24 agosto 2020 dalla Lípidos Santiga, SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2020, causa T-561/19, Lípidos Santiga / Commissione

(Causa C-402/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lípidos Santiga, SA (rappresentante: P. Muñiz Fernández, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 giugno 2020, Lípidos Santiga / Commissione (causa T-561/19), notificata alla ricorrente il 12 giugno 2020, nella parte in cui ha respinto il ricorso in quanto irricevibile;

dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente e rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci nel merito; e

condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’esclusione, da parte dell’Unione europea, dei biocarburanti a base di olio di palma dal mercato dell’Unione non incida sulla situazione della ricorrente.

Omettendo di verificare se esista un mercato per i biocarburanti a base di olio di palma al di fuori degli obiettivi vincolanti della direttiva RED II, il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione sufficiente.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che le disposizioni impugnate non rendono applicabile il divieto espresso contenuto nell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva RED II1 , relativo all’uso di biocarburanti a base di olio di palma.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che, in conseguenza della deroga del basso rischio ILUC, le disposizioni impugnate non riguardino direttamente la ricorrente.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che gli Stati membri dispongano del potere discrezionale di attuare il divieto di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva RED II reso applicabile dalle disposizioni impugnate.

Terzo motivo di impugnazione: la qualificazione giuridica, da parte del Tribunale, degli effetti sulla situazione della ricorrente derivanti dalle disposizioni impugnate, nonché l’interpretazione e l’applicazione, da parte del medesimo, del criterio dell’incidenza diretta, sarebbero manifestamente errate.

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1 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82).