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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 maggio 2019 – Bundeszentralamt für Steuern / Y-GmbH

(Causa C-346/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente nel procedimento principale: Bundeszentralamt für Steuern

Ricorrente in primo grado e resistente nel procedimento principale: Y-GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto 1 , previsto dalla direttiva 2006/112/CE 2 , ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, secondo il quale, nella richiesta di rimborso, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura, occorre indicare, tra l’altro, il numero della fattura, debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente anche l’indicazione del numero di riferimento di una fattura figurante su un documento fiscale quale criterio d’identificazione aggiuntivo oltre al numero della fattura.

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta in senso negativo: se una richiesta di rimborso, nella quale sia stato indicato il numero di riferimento di una fattura, in luogo del numero della fattura, si consideri presentata in modo formalmente completo e tempestivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2008/9/CE.

Se, nel rispondere alla seconda questione, si debba tener conto del fatto che il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso possa ritenere, dal punto di vista di un richiedente attento, in ragione della struttura del portale elettronico nello Stato in cui è stabilito e del formulario dello Stato membro di rimborso, che per poter considerare la richiesta come presentata correttamente, comunque in modo formalmente completo e tempestivo, sia sufficiente la registrazione di un codice diverso dal numero della fattura per consentire l’identificazione della fattura oggetto della richiesta.

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1     GU 2008, L 44, pag. 23.

2     Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).