Language of document : ECLI:EU:C:2016:881

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 novembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 24, punto 1, primo comma – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenze speciali in materia contrattuale – Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario»

Nella causa C‑417/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunale regionale in materia civile di Vienna, Austria), con decisione del 23 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2015, nel procedimento

Wolfgang Schmidt

contro

Christiane Schmidt,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

–        per W. Schmidt, da C. Beck, Rechtsanwalt;

–        per C. Schmidt, da M. Bartlmä, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Wolfgang Schmidt e la sig.ra Christiane Schmidt, in merito all’annullamento di un atto di donazione relativo a un immobile situato in Austria.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (…)

(…)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la [C]onvenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento, e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della [C]onvenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        Nel capo I del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), così recita:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (…)

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)      lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio».

5        La sezione 2 del capo II di detto regolamento è intitolata «Competenze speciali». In essa figura l’articolo 7, che così dispone:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(…)».

6        In detta sezione, l’articolo 8 del medesimo regolamento così dispone:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

(…)

4)      in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

7        Il successivo articolo 24, contenuto nella sezione 6 del capo II del regolamento medesimo, intitolata «Competenze esclusive», stabilisce quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…)».

 Diritto austriaco

8        Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale figurano nell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: l’«ABGB») nonché nel Grundbuchsgesetz (legge sul registro fondiario; in prosieguo: il «GBG»).

9        Ai sensi dell’articolo 380 dell’ABGB:

«Il diritto di proprietà può essere acquisito solo in base ad un titolo e ad una modalità di acquisto prevista dal diritto».

10      L’articolo 425 dell’ABGB così recita:

«Il mero titolo non fonda alcun diritto di proprietà. Il diritto di proprietà e tutti i diritti reali in generale possono essere acquisiti, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, solo mediante consegna ed accettazione della consegna secondo le modalità previste dal diritto».

11      Ai sensi dell’articolo 431 dell’ABGB:

«Ai fini del trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, l’atto d’acquisto deve essere registrato nei registri pubblici all’uopo istituiti. Tale iscrizione è chiamata intavolazione (“Einverleibung”)».

12      L’articolo 444 dell’ABGB così recita:

«La proprietà può estinguersi per volontà del proprietario, per legge e per effetto di decisione giurisdizionale. Tuttavia, la proprietà sugli immobili viene meno unicamente a seguito della cancellazione dai pubblici registri».

13      L’articolo 8 del GBG distingue le iscrizioni nel registro fondiario come segue:

«Le iscrizioni tavolari comprendono:

1.      le iscrizioni (Einverleibungen) (acquisti o cancellazioni incondizionati del diritto – intavolazioni o cancellazioni, Intabulationen o Extabulationen) che non richiedono ulteriore giustificazione, oppure

2.      le annotazioni preventive (acquisti del diritto o cancellazioni sottoposti a condizione – pre-annotazioni) che comportano l’acquisto, il trasferimento, la limitazione o la cancellazione di diritti tavolari solo a fronte di una successiva giustificazione, oppure

3.      le mere annotazioni».

14      Secondo l’articolo 9 del GBG, nel registro fondiario possono essere intavolati soltanto diritti e oneri reali, oltre ai diritti di riscatto e di prelazione e al diritto di locazione.

15      Ai sensi dell’articolo 61 del GBG, vertente sull’annotazione delle controversie nel registro fondiario:

«(1)      Colui che, a fronte di un proprio diritto leso da un’intavolazione, contesti giudizialmente l’invalidità dell’intavolazione stessa chiedendo il ripristino dello stato tavolare anteriore, può chiedere l’annotazione della relativa controversia nel registro fondiario contestualmente al ricorso, o in un momento successivo. L’annotazione della controversia può essere chiesta al giudice del processo ovvero anche al giudice tavolare.

(2)      Per effetto dell’annotazione della controversia, l’emananda sentenza sul ricorso spiega piena efficacia anche nei confronti delle persone che hanno acquisito diritti civili solo successivamente alla presentazione della domanda di annotazione della controversia al giudice tavolare».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Il sig. Schmidt, residente in Austria, era proprietario di un immobile situato a Vienna (Austria). Con atto notarile ivi concluso il 14 novembre 2013, egli donava tale immobile alla figlia, la sig.ra Schmidt, che, a decorrere da tale data, era iscritta nel registro fondiario come relativa proprietaria. All’epoca della donazione, la sig.ra Schmidt viveva in Germania, ove continua a risiedere.

17      Dagli elementi risultanti dagli atti di cui dispone la Corte emerge che, a seguito di una perizia psichiatrica che aveva rilevato l’esistenza di gravi problemi di salute mentale, risalente al mese di maggio del 2013, il sig. Schmidt, con decisione del 17 novembre 2014, veniva posto sotto tutela.

18      Con ricorso proposto il 24 marzo 2015 dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunale regionale in materia civile di Vienna, Austria), il sig. Schmidt, rappresentato dal suo tutore, chiedeva l’annullamento dell’atto di donazione del 14 novembre 2013 e, conseguentemente, la cancellazione dell’iscrizione nel registro fondiario del diritto di proprietà sull’immobile della sig.ra Schmidt, deducendo l’invalidità dell’iscrizione. Su richiesta del ricorrente nel procedimento principale, l’iscrizione della domanda di cancellazione nel registro fondiario veniva accolta, in forza dell’articolo 61, paragrafo 1, del GBG, con ordinanza del 25 marzo 2015.

19      La sig.ra Schmidt deduceva l’incompetenza del giudice del rinvio a conoscere del ricorso principale, in base al rilievo che l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non consentiva di fondarne la competenza, non riguardando detto ricorso un diritto reale immobiliare ai sensi della medesima disposizione.

20      Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunale regionale in materia civile di Vienna) nutre dubbi sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, richiamandosi, da un lato, all’ordinanza della Corte del 5 aprile 2001, Gaillard (C‑518/99, EU:C:2001:209), che ha escluso l’applicazione della regola di competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari ad un’azione di risoluzione di un contratto di vendita di un immobile e, dall’altro, alla sentenza del 3 aprile 2014, Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212), secondo cui un’azione diretta a far dichiarare l’invalidità dell’esercizio di un diritto di prelazione gravante su un immobile rientra in tale competenza esclusiva.

21      Il giudice del rinvio precisa che una sentenza di accoglimento di una domanda di cancellazione, emessa ex articolo 61, paragrafo 1, del GBG, è opponibile sia alla sig.ra Schmidt sia, per l’annotazione della controversia nel registro fondiario, ai terzi che abbiano acquisito diritti reali sull’immobile in questione nel corso del procedimento.

22      Ciò premesso, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunale regionale in materia civile di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un procedimento vertente sull’annullamento di un atto di donazione per incapacità di agire del donante e sull’intavolazione della cancellazione del diritto di proprietà del donatario ricada nella disposizione di cui all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che prevede una competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante e alla cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario costituisca un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» ai sensi di detta disposizione.

24      Si deve osservare, in limine, che un’azione del genere ricade nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012.

25      Infatti, sebbene l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento escluda dalla sfera di applicazione di quest’ultimo, in particolare, lo stato e la capacità delle persone fisiche, resta il fatto che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 31 delle conclusioni, nell’ambito di un’azione come quella oggetto del procedimento principale, la determinazione della capacità di agire del donante non costituisce l’oggetto principale di tale azione, vertente sulla validità giuridica di una donazione, bensì una questione preventiva.

26      Dal tenore dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 risulta che i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato (forum rei sitae) dispongono di una competenza esclusiva a conoscere delle azioni in materia di diritti reali immobiliari, indipendentemente dal domicilio delle parti. Dato che tale disposizione riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, occorre rilevare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 sostituisce il regolamento n. 44/2001, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale anche per il regolamento n. 1215/2012, quando le disposizioni di tali due strumenti di diritto dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

27      Quanto all’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che, onde garantire, nella misura del possibile, la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano da tale regolamento per gli Stati contraenti e le persone interessate, occorre determinare in maniera autonoma, nel diritto dell’Unione, la portata dell’espressione «in materia di diritti reali immobiliari» (sentenze del 3 aprile 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 40, nonché del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 23).

28      Da costante giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 44/2001 emerge parimenti che le disposizioni dell’articolo 22, punto 1, del regolamento medesimo, derogando alle regole generali di competenza previste da tale regolamento, e in particolare alla regola, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui, fatte salve le disposizioni di detto regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute dinanzi ai giudici di tale Stato membro, non devono essere interpretate in senso più ampio di quanto non richieda la loro finalità. Infatti, tali disposizioni hanno l’effetto di privare le parti della scelta – che altrimenti spetterebbe loro – del foro competente e, in taluni casi, di portarle dinanzi ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse (sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 24).

29      Per quanto attiene all’obiettivo perseguito dalle menzionate disposizioni, tanto dalla relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1), quanto dalla costante giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 risulta che la ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato contraente in cui è situato l’immobile è data dalla circostanza che il giudice del luogo di ubicazione del bene è quello che si trova nella condizione più adatta, considerata la prossimità, per avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e per applicare le norme e gli usi che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione del bene (sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 25).

30      Inoltre, la Corte ha precisato che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove è situato l’immobile comprende non la totalità delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, ricadono nell’ambito di applicazione di tale Convenzione o rispettivamente di detto regolamento e rientrano tra quelle che sono dirette, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

31      Occorre parimenti ricordare che, in forza di costante giurisprudenza della Corte, la differenza tra diritto reale e diritto di obbligazione risiede nel fatto che il primo, che grava su un bene materiale, produce i suoi effetti nei confronti di tutti, mentre il secondo può essere fatto valere solo nei confronti del debitore (sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

32      Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che nel diritto civile austriaco la dichiarazione di nullità di un atto di donazione per incapacità di agire del donante produce effetti ex tunc, che comportano la restituzione del bene così acquisito. Per i contratti aventi ad oggetto un immobile, tale restituzione si traduce nella cancellazione di ogni annotazione contenuta nel registro fondiario relativa al diritto di proprietà della persona ivi designata come proprietaria.

33      Poiché l’azione esercitata dal sig. Schmidt è diretta, da un lato, all’annullamento dell’atto di donazione per sua incapacità di agire e, dall’altro, alla cancellazione nel registro fondiario dell’annotazione relativa al diritto di proprietà della figlia, occorre valutare la natura di detta azione in funzione di ciascuna di tali domande.

34      Per quanto attiene, in primo luogo, alla domanda di annullamento dell’atto di donazione immobiliare, dalla decisione di rinvio risulta che tale domanda è basata sull’asserita nullità del contratto per incapacità di agire del ricorrente nel procedimento principale. Orbene, secondo costante giurisprudenza, non è sufficiente che l’azione riguardi un diritto reale immobiliare o che abbia un nesso con un immobile per determinare la competenza del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile. Occorre, al contrario, che l’azione sia fondata su un diritto reale e non su un diritto di natura obbligatoria (v., in tal senso, ordinanza del 5 aprile 2001, Gaillard, C‑518/99, EU:C:2001:209, punto 16).

35      Tale interpretazione risulta inoltre avvalorata dalla relazione Schlosser sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, punti da 170 a 172), la quale precisa che, trattandosi di azioni miste, basate su un diritto di obbligazione e volte ad ottenere un diritto reale, vi sono numerosi elementi che inducono a ritenere che il carattere personale di tali azioni sia predominante e che, pertanto, sia inapplicabile la regola di competenza esclusiva in materia immobiliare (v., per analogia, ordinanza del 5 aprile 2001, Gaillard, C‑518/99, EU:C:2001:209, punto 21).

36      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle conclusioni, la circostanza che l’atto di cui si chiede la nullità si riferisca a un bene immobile non incide minimamente sull’analisi della sua validità, poiché la natura immobiliare dell’oggetto materiale dell’atto rileva, in questo contesto, soltanto in via incidentale (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, punto 34).

37      Occorre altresì aggiungere che un’interpretazione del genere non si pone in contrasto con l’esigenza di una corretta amministrazione della giustizia che, come risulta dal punto 29 supra, è sottesa all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, atteso che, nel pronunciarsi sulla domanda di annullamento di un atto di donazione per incapacità di agire, il giudice adito non è tenuto ad effettuare verifiche strettamente connesse all’immobile in questione che potrebbero giustificare l’applicazione della regola di competenza esclusiva prevista in detto articolo.

38      Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle conclusioni e come fatto valere dal governo ceco nelle proprie osservazioni scritte, il giudice del rinvio può fondare la competenza a conoscere della domanda di annullamento dell’atto di donazione immobiliare sull’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

39      Infatti, ai sensi di tale disposizione, le controversie in materia contrattuale possono essere esaminate dal giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione assunta a fondamento della domanda, vale a dire dell’obbligazione corrispondente al diritto su cui si basa l’azione dell’attore (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, punti da 10 a 14). Nella specie, l’azione nel procedimento principale è fondata sull’asserita nullità dell’obbligazione contrattuale consistente nel trasferimento della proprietà dell’immobile, la quale, a condizione che tale contratto sia valido, dev’essere, e lo è stata inizialmente, eseguita in Austria.

40      Per quanto concerne, in secondo luogo, la domanda di cancellazione nel registro fondiario del diritto di proprietà della donataria, essa si basa sulla nullità del trasferimento di proprietà e, pertanto, su un diritto reale invocato dal ricorrente nel procedimento principale con riguardo all’immobile in questione.

41      Una domanda del genere, diretta alla salvaguardia delle prerogative derivanti da un diritto reale, rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile, in forza dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012.

42      Tenuto conto di tale competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile a conoscere della domanda di cancellazione nel registro fondiario del diritto di proprietà della donataria, detto giudice, inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 58 delle conclusioni, possiede parimenti una competenza giurisdizionale fondata sulla connessione oggettiva, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere della domanda di annullamento dell’atto di donazione immobiliare, in quanto le due domande sono dirette contro il medesimo convenuto e, come risulta dagli elementi degli atti di cui dispone la Corte, possono essere riunite.

43      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta nei seguenti termini:

–        Le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate nel senso che l’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.

–        L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.

L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.