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Impugnazione proposta il 2 aprile 2019 dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2019, nella causa T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis /ERCEA

(Causa C-280/19 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: Francesca Sgritta e Miguel Pesquera Alonso, agenti, ed Evangelos Kourakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare fondato e ricevibile il presente ricorso e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce: 1) che l’importo di EUR 184 157,00 per i costi del personale rientra nelle spese ammissibili e 2) che sono ammissibili i costi indiretti relativi alle suddette spese per il personale, per un importo pari ad EUR 36 831,40;

riesaminare il merito della causa T-348/16 OP1 e rigettare il ricorso dell’APT, depositato nella causa T-348/16, relativamente alla somma richiesta di EUR 184 157,00 + EUR 36 831,40;

condannare l’APT al pagamento delle spese legali sue proprie e dell’ERCEA riguardanti il presente procedimento, nonché quello instaurato dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso, relativamente alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, l’ERCEA invoca 4 motivi fondamentali:

1.    Il primo motivo verte sui seguenti errori del Tribunale:

i. ha violato norme di interesse pubblico del diritto dell’Unione, in particolare le norme relative al settimo programma quadro di ricerca, la normativa che regola tale programma (ad esempio il Regolamento [CE] n. 1906/2006) e il Regolamento finanziario (in prosieguo: i «Regolamenti»);

ii. ha violato le norme interpretative adottando una interpretazione manifestamente erronea e irricevibile della Convenzione di Sovvenzione n. 211166 (in prosieguo: la «CS»), la quale risulta peraltro incompatibile con i Regolamenti ed è, per tale motivo, contraria alla legge;

iii. in via subordinata, ha falsato l’esatto significato delle pertinenti clausole della CS e di conseguenza ha travisato le prove dedotte;

iv. non ha potuto motivare: 1) perché non occorra la sorveglianza nel caso di telelavoro oppure 2) perché tutti i tipi di telelavoro soddisfino per definizione i requisiti sulla sorveglianza, senza che siano necessarie misure aggiuntive (ammesso che la sorveglianza fosse dovuta anche per il telelavoro).

2.    Il secondo motivo di annullamento verte sul fatto che il Tribunale – sebbene abbia stabilito correttamente i requisiti di legge per l’ammissibilità della proposta – ha ritenuto che la proposta in questione fosse legittima mentre solo una delle condizioni (ossia la condizione delle Effettive Ore di Lavoro) veniva soddisfatta poiché (a suo giudizio) non era stata contestata dall’ERCEA. Pertanto, illegittimamente, il Tribunale ha violato:

i. i Regolamenti;

ii. le norme giuridiche relative alle convenzioni;

iii. di nuovo il requisito dell’adeguata motivazione delle sentenze, se si ammette che non abbia omesso di valutare le altre condizioni (e che lo abbia fatto scientemente);

iv. in ogni caso – e tenuto conto che non ha omesso di valutare le altre condizioni e in effetti le ha implicitamente valutate – le norme sull’onere della prova.

3.    Il terzo motivo di annullamento verte sul fatto che il Tribunale ha ritenuto che il contratto d’opera tra l’APT e i ricercatori ammettesse il telelavoro, così incorrendo nei seguenti errori:

i. ha violato le norme sull’interpretazione delle convenzioni adottandone una manifestamente erronea e irricevibile per i contratti d’opera;

ii. ha travisato i relativi elementi di prova;

iii. ha emesso una sentenza con insufficiente e contradditoria motivazione per quanto riguarda punti importanti della causa.

4.    Il quarto motivo di annullamento verte sui seguenti errori del Tribunale:

i. ha omesso di valutare la prassi consueta dell’APT riguardo al telelavoro e si è avvalso dell’oggetto della valutazione (ossia il contratto d’opera di cui trattasi) come base di riferimento per il giudizio. Di conseguenza, la motivazione che ha fornito non era sufficiente, essendo manifestamente infondata;

ii. in via subordinata, ha violato le regole sull’onere della prova e sulla giusta motivazione delle sentenze, in quanto non ha assolutamente valutato quale fosse la prassi consueta dell’APT riguardo al telelavoro dei suoi impiegati e non ha fornito alcun dettaglio in merito.

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1 EU:T:2019:14.